I minorenni non possono essere assoggettati a sanzione amministrava. Per il giudice di Pace di Terracina la contestazione andrà effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza

di Lucia Izzo - I soggetti minorenni all'epoca in cui hanno commesso il fatto non possono essere assoggettati a sanzione amministrativa. Pertanto, qualora la violazione del Codice della Strada sia commessa da un minorenne, la contestazione dovrà essere effettuata nei confronti dei genitori o comunque delle persone tenute alla sorveglianza.

Questi dovranno essere considerati e chiaramente qualificati nel verbale come trasgressori, poiché non hanno consentito o non hanno impedito al minore soggetto alla loro sorveglianza di violare una norma del codice della strada.

Verbale ex art. 173 Cds

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Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Terracina, dott. Pietro Tudino, che con la sentenza n. 619/2019 (sotto allegata) ha accolto l'opposizione di un conducente vittoriosamente assistito dall'avv. Roberto Iacovacci.


La vicenda origina da un verbale di contravvenzione elevato ex art. 173 C.d.S. all'opponente, minorenne al momento dei fatti. Si contesta, per l'appunto, l'illegittimità della sanzione in quanto elevata nei confronti di un conducente all'epoca minorenne e impropriamente definito trasgressore nel corpo del verbale sebbene privo di legittimazione.

Codice della Strada: violazioni commesse dai minorenni

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Il provvedimento prende le mosse dalla prassi, seguita da molti comandi di Polizia, che si sostanzia nella redazione del verbale di contestazione nei confronti dei minori, qualificato come trasgressore, seguita da notifica di una copia ai genitori.


Tuttavia, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 689/1981 "non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni". In tal caso, la stessa norma precisa che risponde della violazione chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.


Pertanto, nel caso sia accertata l'infrazione di una norma del Codice della Strada commessa da un minorenne, deve essere considerato trasgressore non il minore stesso, ma colui o coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza.


Costoro risponderanno della violazione non per responsabilità solidale, ma a titolo personale e diretto in qualità di trasgressori per culpa in vigilando e/o in educando. Questa impostazione è supportata da varie sentenze della Corte di Cassazione (cfr. ex. multis, n. 7268/200 e n. 4286/2002).

Multa al minore: risponde il soggetto tenuto alla sorveglianza

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In tali contesti si è esplicitato che, ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediato verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sua sorveglianza, con la redazione di apposito verbale nei loro confronti, nel quale dovrà essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.

Dunque, nel caso di violazione del Codice della Strada commessa da minore, conclude il giudice, deve essere redatto immediatamente il verbale di accertamento e, successivamente, la contestazione dovrà essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sorveglianza del minore.

Tali persone dovranno essere considerate, e chiaramente qualificate nel verbale, come trasgressori in quanto, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 689/81, hanno consentito o non hanno impedito al minore soggetto alla loro sorveglianza di violare una norma del codice della strada

La semplice notificazione, anche ad essi, del verbale di contestazione del fatto al minore, non può essere ritenuta idonea ove non accompagnata da elementi specifici di contestazione nei loro confronti. E nel caso di specie non vi è traccia di ciò. Pertanto la nullità del provvedimento originario si riflette sulla successiva ordinanza-opposta che viene annullata.

Scarica pdf Giudice di Pace Terracina, sentenza n. 619/2019

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