Sospensione dall'esercizio della professione per l'avvocato che omette di versare il mantenimento alla prole. La decisione del Cnf

Avv. Isabella Tammaro - Sospensione dall'esercizio della professione per l'avvocato che omette di versare il mantenimento alla prole. Lo ha deciso il Consiglio Nazionale Forense, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da un avvocato, avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che aveva disposto la sospensione dall'esercizio della professione dello stesso, per la durata di mesi 6, per omesso versamento del mantenimento alla prole.

Leggi Sanzionato l'avvocato che non mantiene i figli

Ebbene il CNF con sentenza n. 177 del 13 febbraio 2018 , pubblicata il 12/07/2019, ha confermato la sanzione disciplinare, asserendo che la condotta assunta dal professionista, pur non riguardando l'esercizio della professione in senso stretto, ha comportato la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, riflettendosi negativamente sull'immagine e la credibilità della classe forense.

La vicenda

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A seguito di un esposto presentato da un avvocato in data 13 settembre 2013 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del coniuge dello stesso, in ordine ai seguenti addebiti: ordine di tenere con sé i figli e mancato versamento della somma di € 3.900,00 a titolo di mantenimento dei 3 figli, importo che doveva essere incrementato di altri € 3.900,00 in occasione delle vacanze estive.

Ciò in base a quanto disposto il Tribunale per i Minorenni di Roma su ricorso congiunto dei due ex coniugi del 17/11/2008. Oltre a ciò, circostanza ancor più grave, il professionista ometteva finanche di adempiere all'obbligo di prendersi cura della prole, sparendo letteralmente dalla loro vita dall'agosto del 2010, senza fornire alcuna spiegazione e, di conseguenza , senza informarli di una successiva paternità, costringendo l'ex moglie a provvedere in toto ai bisogni dei minori, e come tale a farsi carico di tutte le spese necessarie.

L'avvocato era rimasto inadempiente anche in seguito alla ricezione di ben 3 atti di precetto, ed aveva subito un pignoramento immobiliare ed uno mobiliare per il quale si era resa necessaria la presenza dell'Autorità di PS e del fabbro per poter accedere all'abitazione del professionista.

Convocato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, in seguito all'esposto presentato, il professionista ometteva qualsiasi informativa e collaborazione in ordine al procedimento a suo carico limitandosi a comunicare un indirizzo pec errato, o comunque non più attivo a cui inviare eventuali comunicazioni.

Il Consiglio, valutata la condotta assunta dall'avvocato, appurava una violazione dell'art. 3 "volontarietà dell'azione", art. 5 "doveri di probità, dignità e decoro" , art. 6 " doveri di lealtà e correttezza" , art. 22 " rapporto di colleganza", art. 24 "rapporti con il Consiglio dell'Ordine", art.59 " obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi" del Codice Deontologico Forense. Inoltre veniva giudicato colpevole in ordine alla mancata corresponsione degli alimenti ai tre figli minori, configurando il reato di cui all'art. 570 c.p.. Per i motivi sopra citati al professionista veniva inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 6 mesi.

Il ricorso al CNF

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L'avvocato proponeva ricorso avverso la decisione del COA di Roma dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, chiedendo fosse dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti.

Il ricorrente censurava la predetta decisione, innanzitutto nella parte in cui aveva ritenuto la condotta assunta " idonea a produrre riflessi sulla reputazione professionale dell'avvocato o a compromettere l'immagine della classe forense" .La difesa del professionista sosteneva che l'incolpato si sarebbe trovato nell'impossibilità materiale di adempiere alle obbligazioni economiche assunte nel ricorso congiunto, omologato dal Tribunale di Roma nel 2008, in quanto il ricorrente si era unito in matrimonio con altra donna , e dall'unione era nato nel 2010 un figlio affetto, purtroppo, da disprassia, patologia che richiede continue cure logopediche e psicologiche oltre ad una costante presenza dei genitori. Il matrimonio e le cure da sostenere avevano comportato un aumento delle spese che, unitamente alla crisi economica in corso negli ultimi anni, avevano comportato una diminuzione del reddito e dunque della disponibilità economica dell'avvocato X.

La condotta del professionista difettava degli elementi soggettivi del dolo e della volontarietà, e, come tale, non era idonea né ad incidere negativamente sulla reputazione personale e professionale dello stesso, né a ledere l'immagine della classe forense.

Altro motivo di censura veniva individuato nell'omissione dell'obbligo di prendersi cura dei minori. La difesa del ricorrente riteneva che il rapporto personale dello stesso con la prole , atteso"il livello di delicatezza ed intimità del rapporto genitoriale" , non potesse essere oggetto di valutazione disciplinare.

Infine, il ricorrente censurava la decisione del COA ,per carenza di motivazione, mentre non forniva alcuna spiegazione in ordine all'errato o non più attivo indirizzo pec fornito.

La decisione

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Il Consiglio Nazionale Forense , ritenendo infondate le motivazioni del ricorso avverso la decisione del COA di Roma, respingeva il ricorso e confermava la sanzione inflitta, sulla scorta della seguente motivazione:

"Il comportamento assunto dal professionista , seppur non strettamente connesso con lo svolgimento della professione forense, può essere oggetto di valutazione dal punto di vista disciplinare, in quanto il disvalore deontologico di determinate condotte tenute dagli avvocati nella loro vita privata , andando ad incidere sui doveri di dignità probità decoro, si riflettono sulla loro reputazione e per converso su quella della classe forense ."

Il professionista aveva interrotto ogni contatto con i tre figli senza fornire alcuna sorta di giustificazione, e solo successivamente aveva addotto problemi di tipo economico alla base di tale comportamento. Tuttavia ciò non spiegava perché non aveva agito in giudizio per ottenere una riduzione dell'importo degli assegni familiari, e , per contro , aveva prima accumulato un ingente debito , e poi subito in maniera passiva un'esecuzione forzata sui beni immobili e mobili con intervento di forza pubblica e del fabbro.

Secondo il CNF detti comportamenti, che le asserite difficoltà economiche e la malattia di altro figlio non possono di certo giustificare , indubbiamente comportavano discredito personale e di riflesso per la classe forense , precisando che erano stati oggetto di valutazione "quale elemento esteriore del venir meno di un genitore agli obblighi assunti nei confronti della prole, peraltro sanzionato anche dall'art. 570 c.p.".

Alla luce di tali argomentazioni il CNF confermava la sanzioni inflitta, della sospensione dall'esercizio della professione, poiché proporzionata alle violazioni commesse.


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