La liberatoria condominiale è in realtà una semplice attestazione dello stato dei pagamenti delle quote di condominio

Cos'è la liberatoria condominiale

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Generalmente, i condomini che hanno intenzione di vendere il proprio immobile, prima della stipula del relativo atto, si recano dall'amministratore di condominio per domandare un documento con il quale tale soggetto attesta che non ci sono ritardi o morosità relativi ai contributi condominiali dovuti dal richiedente.

Nel linguaggio comune, ci si riferisce a questo documento chiamandolo liberatoria. In realtà, però, di liberatoria non si tratta.

La liberatoria, infatti, è un documento con il quale un soggetto, creditore, libera un altro soggetto, debitore, dall'onere di restituirgli una determinata somma. In altre parole, è il documento che, ad esempio, il creditore di mille euro rilascia al suo debitore per liberarlo da tale debito, obbligandosi così a non esigerlo più.

Quella che in gergo è chiamato "liberatoria condominiale", invece, è un semplice documento rilasciato dall'amministratore al condomino, con il quale si attestano debiti e crediti dello stesso (per l'anno in corso e quello precedente) e le eventuali liti pendenti o in corso di giudizio.

Chi deve rilasciare la "liberatoria" condominiale

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Tenuto a rilasciare l'attestazione dello stato dei pagamenti (in gergo appunto la liberatoria) è l'amministratore di condominio, il quale è peraltro obbligato, in adempimento di quanto previsto dal numero 9 dell'articolo 1130 del codice civile.

Che valore ha la liberatoria dell'amministratore di condominio

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Alla luce di quanto appena detto, è importante ribadire che l'amministratore di condominio non rilascia al condomino che vende il proprio appartamento una liberatoria.

Egli, del resto, non ha alcun autonomo potere in tal senso, non potendo decidere di sollevare un condomino dal pagamento delle quote condominiali non pagate. A tal fine, è semmai necessaria un'apposita deliberazione dell'assemblea, peraltro da prendere all'unanimità.

Con il documento in argomento, ex n. 9 art. 1130 c.c., l'amministratore non fa altro che "fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali", certificando così la regolarità o meno della posizione dello stesso nei confronti del condominio.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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