L'ambito di applicazione dei criteri sulla giurisdizione previsti dal Regolamento CE 1215/2012
di Giuseppe Digiesi - Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 18.1.2018, ha affermato come - in ipotesi di cause ordinarie in cui è parte una società ammessa a concordato preventivo - i criteri sulla giurisdizione previsti dal Regolamento CE 1215/2012 (già Regolamento Ce n. 44/2001, il "Regolamento") trovano comunque applicazione ogni qualvolta la causa in oggetto non riguardi, specificatamente, "azioni che trovano il loro fondamento normativo nella disciplina fallimentare e sono esperibili soltanto a seguito dell'apertura di una procedura concorsuale incentrata sullo stato di insolvenza, come ad esempio, l'azione revocatoria fallimentare".

La vicenda

Con tale pronuncia, dunque, il Tribunale di Ancona ha ritenuto non condividere la tesi - prospettata, tra l'altro, anche dalla società attrice/opposta - per cui, in caso di società sottoposte a procedure concorsuali, il Regolamento troverebbe automatica disapplicazione ai sensi dell'articolo 1 lett. b), dovendosi nel caso fare piuttosto riferimento, quanto alla determinazione della giurisdizione, ai criteri di collegamento di cui alla Legge 218/95 (criteri che, nella controversia in esame, avrebbero condotto ad individuare la giurisdizione del Giudice Italiano).

Il Tribunale, infatti, ha esteso in materia di concordati preventivi la portata dell'orientamento che trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea secondo cui la disapplicazione del Regolamento avrebbe luogo solo nel caso di azioni che "derivino direttamente dal fallimento e si inseriscano strettamente nell'ambito del procedimento fallimentare".

Conseguentemente, il Tribunale di Ancona, negando all'azione di specie (di ripetizione dell'indebito), la natura di "azione di massa", ha dichiarato, ai sensi del Regolamento, il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore di quello del Regno Unito, nello specifico osservando che tale giurisdizione poteva essere affermata: (i) ai sensi dell'art. 4, in considerazione del fatto che la società convenuta/opponente aveva sede nel Regno Unito; nonché (ii) ai sensi dell'art. 7, lett. b), quale foro facoltativo, poiché il contratto aveva ad oggetto la prestazione di servizi di assemblaggio e di montaggio di cucine da effettuarsi a Londra.

Le implicazioni della sentenza in commento

Tale decisione assume particolare rilevanza poiché, nei procedimenti ordinari in cui è parte una società sottoposta a procedura concordataria, viene notevolmente ampliata, di fatto, l'ambito di operatività del Regolamento.

Le implicazioni di tale assunto, in tema di concordato preventivo, sono sostanziali; se infatti, e con riferimento alla procedura concorsuale più tipica, il fallimento, certamente non mancano "azioni che trovano il loro fondamento normativo nella disciplina fallimentare e sono esperibili soltanto a seguito dell'apertura di una procedura concorsuale incentrata sullo stato di insolvenza" (si pensi, a mero titolo esemplificativo, a tutte le azioni esperibili dal curatore fallimentare, quali ad esempio l'azione di revocatoria fallimentare e/o le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali), lo stesso non può dirsi in caso di concordato preventivo, dove le azioni "tipiche" esperibili solo successivamente all'apertura della relativa procedura concorsuale sono, in concreto, molto limitate. Anzi persino di difficile identificazione, dato che al più potranno interpretarsi come tali sole che quelle abbiano centralità nel piano concordatario sottomesso all'approvazione dei creditori.

Chiunque intenda dunque intraprendere azioni (sia attive che passive) che abbiano a coinvolgere una società sottoposta a concordato preventivo, dovrà - ove tali azioni si fondino su rapporti transazionali potenzialmente idonee a determinare il concorso tra più giurisdizioni comunitarie - scegliere il giudice competente ponendo attenzione particolare al principio enunciato dalla sentenza in commento.

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