I litisconsorti necessari e l'invio dell'invito alla negoziazione assistita nell'ipotesi di sinistro stradale avvenuto in Italia con targa estera

Dott.ssa Rosa Valenti - Diversi sono i sinistri stradali verificatisi in Italia con veicoli esteri, problema apparentemente problematico, ma di facile soluzione poiché nei casi di specie si fa riferimento allUCI (Ufficio Centrale Italiano) quale organismo deputato per i risarcimenti derivanti da sinistri con veicoli esteri.

Nell'ipotesi di un sinistro con veicolo estero si applica la c.d "vocatio in ius" stabilita dal codice delle assicurazioni.

L'articolo 125 del Codice delle Assicurazioni individua nell'UCI (Ufficio Centrale Italiano) l'organismo che provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge.

Sinistri esteri: litisconsorti necessari

L´art. 126 comma 3 del Codice delle Assicurazioni indica quali litisconsorti necessari in giudizio oltre al proprietario del veicolo (responsabile del danno), anche il predetto UCI.

L´articolo 126, al comma 2, lettera b), stabilisce che l´UCI assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione.

Ció significa che la notificazione della citazione in giudizio del proprietario dell´autovettura che ha determinato il sinistro nonché dell´assicurato (se diverso dal proprietario), della relativa compagnia di assicurazione e ovviamente dallo stesso UCI, deve essere fatta per tutti i soggetti, presso la sede dell´UCI, poiché individuato come "domiciliatario" degli stessi.

Inoltre, l´articolo 144, il cui 3° comma prevede che è litisconsorte necessario, oltre all'ASSICURAZIONE (in questo caso l'UCI - il 3° comma dell'articolo 126, dice espressamente che l'U.C.I. è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto delle imprese estere) il RESPONSABILE DEL DANNO, che per giurisprudenza notoria è il PROPRIETARIO DEL VEICOLO infatti l´articolo 144 al terzo comma prevede che "nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e' chiamato anche il responsabile del danno".

Infatti "i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l'Ufficio Centrale italiano (UCI) solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. (Cass. Civ. Sez.3, n.23716, 22/11/2016).

La questio iuris riguardava le difficoltà della chiamata in giudizio della Compagnia straniera, per cui l'individuazione di un organismo che si occupa della gestione dei sinistri con veicoli esteri, quali l'UCI, ha l'effetto di rendere più agevole la procedura per il risarcimento del sinistro stradale nonché snellire il processo in coerenza con il disposto articolo 111 Cost. (Cass.7932/2012).

Obbligo dell'invito alla negoziazione assistita

Conseguentemente, l'invito alla negoziazione assistita per tutti i soggetti sopra detti dovrebbe parimenti effettuarsi, per ognuno di loro, presso il domicilio eletto, ex lege, nella sede dell'UCI, al fine di assolvere compiutamente alla condizione di procedibilitá propedeutica all'azione giudiziaria.

Per approfondimenti vai alle guide

- I sinistri esteri nel codice delle assicurazioni

- Uci, cos'è e di cosa si occupa

- La negoziazione assistita

Dott.ssa Rosa Valenti
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