La Cassazione ritorna su un tema molto dibattuto riaffermando la regola dell'affidamento condiviso e i limiti di quello esclusivo ai casi di estrema necessità

Avv. Concetta Spatola - La Corte di Cassazione, 1ma sezione civile, con sentenza n. 27, depositata il 3 gennaio 2017 (qui sotto allegata), pone nuovamente l'attenzione su un argomento molto dibattuto negli ultimi anni. Come ormai noto la normativa in vigore in materia di minori prevede la regola dell'affidamento condiviso, limitando i casi di affidamento esclusivo solo in casi di estrema necessità. Il ricorso per il quale è intervenuta la sentenza oggetto di considerazione riguarda l'impugnazione di pronuncia della Corte di Appello di Brescia del 2015 con la quale veniva rigettato l'Appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo che, giudicando in materia di separazione, aveva affidato in via esclusiva al padre i due figli minori della coppia, fondando l'esigenza di tale tipologia di affido sulla circostanza che la particolare conflittualità esistente nel rapporto tra i coniugi avrebbe ostacolato la loro capacità di assumere scelte comuni e, quindi, un affidamento condiviso avrebbe creato una situazione di stallo nelle decisioni riguardanti i figli.

La Corte di Cassazione ha ritenuto assolutamente inconsistente la motivazione argomentata dal Giudice di primo di grado ed avallata dalla Corte di Appello che aveva rigettato l'impugnazione. Ritiene, difatti la Corte di Cassazione che l'affidamento esclusivo non garantisce assolutamente una minore litigiosità tra i genitori, né tutela l'interesse del figlio. E' necessario, invece, procedere ad una valutazione esclusivamente diretta a verifica l'idoneità del genitore a svolgere le sue funzioni al fine di poter, eventualmente, prevedere un affidamento esclusivo, solo ed esclusivamente quando questa manchi del tutto.

Gli Ermellini confermano l'ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale l'affidamento condiviso dei figli

minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento e, tale regime, non è impedito dalla conflittualità dei genitori, a meno che tale regime non sia pregiudizievole negli interessi dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e il loro sviluppo psico-fisico. Nel caso di specie, invece, alcun pregiudizio era potenzialmente arrecato e nessuna indagine diretta a verificarlo era stata effettuata, limitandosi il Giudice di Primo Grado a valutare semplicemente la conflittualità dei coniugi nell'ambito del giudizio di separazione e giustificando la tipologia di affido in ragione della necessità di assicurazione una rapidità di decisione riguardanti la prole, che sarebbe venuta meno a causa della stessa (nello stesso senso anche Cassazione n.1777 e n. 5108 del 2012, n.24526 del 2010 e 16593 del 2008).

Avv. Concetta Spatola

foro di Napoli

avv.concettaspatola@alice.it

Cassazione, sentenza n. 27/2017
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