Tra i tanti oneri che incombono sugli avvocati nella negoziazione assistita c'è anche quello di trasmettere una copia autenticata dell'accordo

Tra i tanti oneri che incombono sugli avvocati nella negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (vai alla guida: Negoziazione assistita: guida al nuovo istituto) c'è anche quello di trasmettere una copia autenticata dell'accordo, una volta concluso dalle parti, entro 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, a pena di una salata sanzione pecuniaria da 2.000 a 10mila euro. 

Una vera spada di Damocle che pesa sui professionisti "ritardatari" e che, secondo l'art. 6, comma 4 del c.d. "decreto giustizia" (d.l. 132/2014 convertito dalla l. n. 162/2014), compete al Comune comminare.

Tanto che qualche amministrazione comunale si è già adeguata, prevedendo una stangata minima di 4mila euro da 1 a 60 giorni di ritardo, crescenti "proporzionalmente" di 100 euro al giorno fino al tetto massimo fissato dalla legge di 10mila euro (Vedi: "Divorzio breve, il comune pronto a stangare gli avvocati ritardatari" - in www.notiziediprato.it). 

Resta da vedere come si orienteranno gli altri Comuni, ma del resto "dura lex sed lex" e anche a voler applicare il minimo, la sanzione rimane sempre alta. 

La ratio del legislatore è quella di snellire le procedure, accelerare i tempi e ridurre i costi a carico dei cittadini, di fatto, però, il rischio è che la "multa" che scatta anche per un solo giorno di ritardo, finisca con lo svuotare le tasche degli avvocati, andando a rimpinguare, invece, le "povere" casse comunali.


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