Occorre un tempestivo intervento del legislatore per dare riconoscimento a un nucleo comune di diritti e doveri
"Nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale". Ma le coppie omosessuali possono "acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali" derivanti dalla relazione. 

La Cassazione sottolinea che occorre "un tempestivo intervento del legislatore" per dare riconoscimento, in base all'articolo 2 della Costituzione, a un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia. 


È quanto afferma, nella sentenza n. 2400 depositata il 9 febbraio 2015, la prima sezione civile della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato da una coppia gay che voleva sposarsi in Campidoglio e che si era vista negare dall'ufficiale di stato civile le pubblicazioni di matrimonio


Per il giudice di ultima istanza, la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario, in ordine alle forme ed ai modelli all'interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni, conduce ad escludere che l'assenza di una legge per le nozze omosessuali produca la violazione del canone antidiscriminatorio.


In linea con quanto stabilito dalla Consulta nella sentenza n. 170 del 2014, gli ermellini osservano che l'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sebbene formalmente riferito all'unione matrimoniale eterosessuale, non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso ma al contempo non contiene alcun obbligo in tal senso e che nell'articolo 8 è senz'altro sancito il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall'ordinamento ma non necessariamente mediante l'opzione del matrimonio. Le coppie omosessuali - come tutte le coppie di fatto - devono essere poste nelle condizioni di poter fruire di uno statuto protettivo e di acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali.

Qui sotto la rassegna stampa su questo argomento e a seguire il testo integrale della sentenza.

» Cassazione: «Il no alle nozze gay non è discriminatorio, ma sì a diritti per le coppie di fatto» - ilmessaggero.it

» Gay, Cassazione: "Divieto di nozze non è discriminazione. Ma serve legge sui diritti" - repubblica.it

» La Cassazione boccia ricorso di una coppia gay: no a pubblicazione matrimonio, ma tutelare i diritti - Adnkronos

» Nozze gay: Cassazione, no ai matrimoni non discrimina, sì a statuto diritti

» Nozze gay, no della Cassazione «Solo diritti delle coppie di fatto» - Corriere della Sera

» Gay, la Cassazione: no alle nozze, sì alla tutela dei diritti - Rai News

Cassazione Civile, testo sentenza n.2400/2015

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