La Corte di Cassazione pronunciandosi ancora una volta in tema di ingiuria, ricorda che per la configurabilità del reato occorre fare riferimento al contesto in cui determinate parole sono state pronunciate ed è necessario attribuire alle parole il significato che hanno nel linguaggio comune.
Si deve prescindere invece dalle "intenzioni inespresse dell'offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell'offeso".
Secondo la Corte (sentenza 11 novembre 2014, n. 46488 ) non può configurarsi il reato di ingiuria nel semplice fatto che sono state proferite le parole "sta esaurita" nel corso di un'accesa discussione.
In precedenza il Giudice di Pace con una sentenza confermata anche dal tribunale di Brindisi aveva condannato un uomo a 200 euro di multa e al risarcimento dei danni in favore di una donna a cui l'imputato si era rivolto ripetendo più volte quelle parole.
La discussione era nata perché lui aveva parcheggiato davanti al garage della vicina e lei aveva subito chiamato le forze dell'ordine per fargli fare una multa.
L'imputato era stato giudicato colpevole dai giudici di merito perché la frase "sta esaurita" era stata pronunciata più volte, in presenza di altre persone ed avrebbe avuto valenza offensiva per il chiaro riferimento alle condizioni di salute psichiche della donna.
Il caso finiva dinanzi alla corte di Cassazione dove l'imputato si difendeva facendo notare che i giudici di merito non avevano preso in considerazione l'esistenza di rapporti di vicinato che presupponevano un certo livello di confidenza.
Secondo la Corte di Cassazione il giudice di appello ha erroneamente ricondotto l'espressione dell'imputato (sta esaurita) ad una critica sprezzante nei confronti dello stato di equilibrio psichico della donna e, addirittura, all'attribuzione di una patologia mentale.
In realtà, spiega la Corte, nel linguaggio comune, "l'attribuzione all'interlocutore di uno stato patologico di questo tipo è espressa comunemente con termini critici più diretti e mirati sulle capacità mentali".
Più in particolare il riferimento a una condizione di "esaurimento" era diretto piuttosto "a criticare un'eccessiva ansia vendicativa e un eccessivo bisogno di punizione nei confronti" di chi aveva violato una norma stradale e una regola di buon vicinato".
La frase non mette in discussione la salute mentale, ma solo il livello di tolleranza nei confronti di chi aveva compiuto una doppia trasgressione.
Se poi la donna si è sentita ingiuriata come se fosse stata accusata di essere mentalmente malata, tale sensazione, è puramente soggettiva e non può avere rilevanza penale.
La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio.
Qui sotto il testo integrale della sentenza.
Cassazione Penale sentenza 11 novembre 2014, n. 46488
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 giugno – 11 novembre 2014, n. 46488
Presidente Marasca - Relatore Bevere
Fatto e diritto
Con sentenza 22.3.2013, il tribunale di Brindisi ha confermato la sentenza 10.12.2011 del giudice di pace di San Pietro Vernotico, con la quale ___ era stato condannato alla pena di € 200 di multa, al risarcimento dei danni , alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del reato di ingiuria in danno di ___, avendo proferito la frase "sta esaurita",più volte, a distanza di alcuni minuti, dinanzi a più persone.
Il giudice di appello ha ritenuto che nel contesto in cui erano state pronunciate le parole (una polemica sorta a seguito del parcheggio da parte del T., della propria auto dinanzi all'autorimessa della donna e a seguito dell'intervento dei vigili urbani sollecitato dalla___) ,queste avevano una valenza offensiva dell'onore della parte civile, avendole attribuito una condizione psico-patologica.
Nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi
1. vizio di motivazione avendo il tribunale trascurato il rapporto di confidenza esistente tra le parti e il contesto in cui il fatto si è verificato : il contrasto è sorto nell'ambito di rapporti di vicinato improntati a reciproca tolleranza, che consente, in caso di trasgressione delle regole della vita quotidiana,di risolvere pacificamente la questione, senza invocare l'intervento della pubblica autorità. L'espressione "sta esaurita" è stata pronunciata nei confronti di chi , invece di chiedere lo spostamento della'auto scorrettamente posteggiata, ha chiesto ed ottenuto l'intervento della polizia urbana , che ha inflitto una sanzione pecuniaria all'imputato. Questi , nella richiesta di lumi sulle ragioni di questa sproporzionata reazione, ha usato parole che esprimono un giudizio censurabile sul piano del costume, ma che ,rientrando nel linguaggio comune, non integrano -secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale- un attacco diretto a colpire l'onore o il decoro altrui.
2. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione : la non punibilità , dovuta allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, ricorre quando il soggetto attivo ponga in essere la condotta astrattamente offensiva, mosso da uno stato d'animo direttamente riconducibile a un comportamento altrui che, sebbene non illecito o illegittimo, sia contrario alle regole comunemente accettate nella civile convivenza. Il comportamento da quale derivi una sanzione amministrativa per la sua contrarietà a una norma giuridica è da ritenere ricompreso tra quelli integranti la causa di non punibilità della provocazione, qualora in concreto risulti lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza.
Il ricorso merita accoglimento .
Secondo un condivisibile orientamento interpretativo , in tema di ingiuria, il criterio cui fare riferimento ai fini della ravvisabilità del reato è il contenuto della frase pronunziata e il significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalla intenzioni inespresse dell'offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell'offeso.
In tema di tutela penale dell'onore, occorre fare anche riferimento ad un criterio di media
convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel
quale detta espressione sia stata pronunciata (sez. 5,n. 21264 del 19/02/2010, Rv. 247473)
Nel caso in esame, il giudice di appello ha ricondotto- senza alcuna convincente giustificazione - l'espressione dell'imputato (sta esaurita ) - diretta all'antagonista , durante la leggera polemica in corso - ad una critica sprezzante nei confronti del suo stato di equilibrio psichico e , addirittura, all'attribuzione di una patologia mentale . E' di tutta evidenza che , alla luce del linguaggio comune , l'attribuzione all'interlocutore di uno stato patologico di questo tipo è espressa comunemente con termini critici più diretti e mirati sulle capacità mentali Nel caso in esame il riferimento all'esaurimento della ___, essendo diretto a criticare un'eccessiva ansia vendicativa e un eccessivo bisogno di punizione nei confronti dell'inadempiente dell'obbligo di osservanza di una norma stradale e di una regola di buon vicinato , evidentemente non pone in discussione la sua salute mentale, bensì il suo livello di tolleranza nei confronti del vicino , autore della doppia trasgressione . L'aggettivo esaurito , sinonimo di vuoto, di finito , nello specifico episodio di cronaca quotidiana vissuto dai protagonisti , non riveste carattere offensivo, in quanto è diretto verso una persona che ha mostrato di essere vuota, nel senso di aver esaurito la propria capacità di sopportazione, la propria tolleranza per l'irregolare comportamento del vicino . L' interpretazione che individua il significato dell'aggettivo in malato di mente oltre ad essere non necessariamente corrispondente al suo significato nel linguaggio comune, non corrisponde ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore,nonché al contesto nel quale detta espressione è stata pronunciata da ____ nei confronti di ___. Come già anticipato, la sensazione puramente soggettiva della donna di essere stata classificata come mentalmente malata , per aver invocato l'intervento della polizia urbana per il ripristino dell'ordine nel vicinato, non è idonea a far ritenere violato il suo onore e a collocare l'aggettivo esaurita, come impiegato dal ricorrente, nel campo dell'illecito penale. Il riconoscimento della fondatezza di questo motivo comporta l'assorbimento delle altre doglianze contenute nel ricorso.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.





