La sentenza
scritta di pugno dal giudice con grafia incomprensibile può valere l'azzeramento di una condanna. È quanto
è capitato ad un imputato, che dopo una condanna per il reato di
ingiuria inflittagli dal Tribunale di Varese, con sentenza scritta in modo illeggibile,
ricorreva per Cassazione deducendo la nullità
del provvedimento e la violazione del diritto di difesa per l'indecifrabilità
della grafia dell'estensore.
La Suprema Corte
gli ha dato ragione.
Con la sentenza n. 46124 del 7 novembre 2014, la Cassazione
ha chiarito che “l'indecifrabilità
grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia
luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità
d'ordine generale a regime intermedio, perché, non solo si risolve nella
sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione dei
diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di
ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa”.
La sentenza, hanno sottolineato
infatti gli Ermellini, non è un "atto
privato" del giudicante ma un decisum
rivolto a terzi, per cui sia la legge che la logica e l'urbanità impongono che
la stessa sia comprensibile.
Per la Corte,
quindi, non ci sono dubbi, considerata tra l'altro l'impossibilità di reperire una copia leggibile del documento,
nonché una sua riproduzione "in chiaro" neanche ad opera del suo stesso autore,
va disposto sia l'annullamento della
sentenza che dell'intero giudizio di secondo grado.
Qui sotto il testo della sentenza.
Cassazione Penale, testi sentenza 7 novembre 2014, n. 46124
Cassazione Penale, sentenza 7 novembre 2014, n. 46124
Fatto
1. [...] è stato condannato dal giudice di pace di Varese alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della PC, [...], in quanto riconosciuto colpevole del delitto di ingiuria.
2. Il tribunale di Varese, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo nullità della sentenza e violazione del diritto di difesa per la indecifrabilità della grafia dell'estensore.
Diritto
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Varese per nuovo esame.
Invero la sentenza-documento è manoscritta. La grafia dell'estensore è in larga parte incomprensibile, con la conseguenza che non è dato comprendere compiutamente quale ne sia la trama argomentativa.
1.1. E noto che, al proposito, le SS. UU. (sent. n. 42363 del 2006, ric. Giuffrida, RV 234916) hanno chiarito che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché, non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione dei diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. La medesima sentenza ha chiarito che non potrebbe essere richiesta alla cancelleria dei giudice a quo una copia leggibile e che l'intero giudizio (e non la sola sentenza) va rinnovato.
1.2. è evidente invero che la sentenza non è un "atto privato" dei giudicante, ma costituisce un decisum (e un documento) rivolto a terzi (tanto alle parti, quanto - eventualmente - al giudice sovraordinato). La logica, l'urbanità (oltre alla legge) impongono quindi che la stessa sia comprensibile. è ovvio infatti che una giustificazione motivazionale indecifrabile corrisponde, in tutto e per tutto, a una non-giustificazione.
2. Si rende necessario dunque l'annullamento, non della sola sentenza-documento, che non potrebbe essere riprodotta "in chiaro" da nessuno (neanche dall'autore dello scritto colpevolmente incomprensibile), ma dell'intero giudizio di secondo grado, che dovrà essere svolto ad opera di diverso magistrato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Varese.