La sentenza scritta a mano non è nulla se la motivazione viene compresa nelle ragioni di fatto e di diritto esposte

E' valida la sentenza scritta a mano?

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Con l'ordinanza n. 27361/2021 (sotto allegata) la Corte di Cassazione, in una causa intrapresa per ottenere la dichiarazione d'inesistenza di una servitù di passaggio su fondo altrui, nel respingere il primo motivo di ricorso spiega in quali casi una sentenza scritta a mano può essere dichiarata nulla e in quali no. Vediamo cosa dicono al riguardo gli Ermellini.

La vicenda processuale

Due soggetti intraprendono un'azione civile nei confronti della proprietaria di un fondo confinante al fine di far dichiarare l'assenza della servitù di passaggio a piedi o con altro mezzo, che la stessa dichiara di vantare. La convenuta si oppone infatti alle richieste delle controparti, dichiarando di aver diritto al passaggio e in via riconvenzionale chiede la condanna alla rimozione degli ostacoli frapposti negli anni, finalizzati a impedirle il passaggio. La causa attraversa i due gradi di giudizio e alla fine la causa viene vinta dalla titolare della servitù di passaggio.

Sentenza nulla perchè scritta con grafia oscura?

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I soggetti soccombenti però, poco inclini ad accettare l'esito del giudizio, ricorrono in Cassazione facendo valere in particolare con il primo motivo la nullità della sentenza perché, in quanto scritta per la maggior parte a mano "non risulta decifrabile, foriera di equivoci interpretativi a cagione dell'oscurità della grafia e, comunque, ampiamente incomprensibile, con conseguente lesione del diritto di difesa."

La sentenza scritta a mano è nulla solo se equivoca e incomprensibile

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La Cassazione però, nel rigettare il ricorso, dichiara infondato il motivo con cui si contesta la validità della sentenza scritta a mano per le ragioni che seguono.

Prima di tutto la Corte precisa che la tesi difensiva illustrata dai ricorrenti nel ricorso è minoritaria rispetto a quella maggioritaria a cui si intende dare seguito.

In base all'orientamento più accreditato infatti: "in mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa. (…) e il vizio non è configurabile se il documento motivazione si presta ad essere univocamente apprezzato dando piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Del resto la stessa ricorrente dimostra di averne pienamente compreso il significato, svolgendo in modo compiuto le proprie difese e censurando in modo specifico ed articolato i singoli percorsi motivazionali esposti dal giudice del merito."

Poiché nel caso di specie i ricorrenti hanno dimostrato, attraverso la presentazione del ricorso in Cassazione, di aver compreso in realtà il contenuto della sentenza, il motivo non è fondato e la sentenza quindi deve ritenersi pienamente valida.

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Scarica pdf Cassazione n. 27361/2021

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