Il giudice deve operare una liquidazione equitativa del lucro cessante tenendo conto dell'effetto permanente del pregiudizio e della sua gravità obiettiva

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 23791 del 7 Novembre 2014. 

Ha diritto al risarcimento del danno per la perdita di capacità lavorativa anche il giovane disoccupato. E non c'è bisogno di fornire la prova di quello che sarebbe stato il lavoro in futuro.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione che ha così  accolto un ricorso contro una sentenza della Corte d'appello di Lecce.

A seguito di incidente stradale, il danneggiato aveva chiesto in giudizio il risarcimento dei danni subiti e, tra questi, anche il danno patrimoniale per la perdita della sua capacità lavorativa. 

I giudici della Corte d'appello però, avevano escluso dal risarcimento tale voce di danno, che era stata invece riconosciuta dal giudice di primo grado, rilevando che il danneggiato, all'epoca dell'incidente, fosse solo un giovane disoccupato e che in giudizio non aveva fornito prova della futura attività lavorativa.

Il caso finiva quindi in Cassazione dove la Corte osservava che "L'esclusione del danno patrimoniale in un soggetto ventenne, ma non ancora occupato, che subisce una menomazione psicofisica del 70% di invalidità, costituisce la violazione del principio del diritto alla riparazione integrale del danno da illecito, nella specie da circolazione" poiché la pretesa risarcitoria, nel caso in oggetto, è sufficiente che sia provata da elementi noti quali l'età della vittima e l'accertamento della compromissione delle capacità di potenziale futuro guadagno.

E' infatti palese che, data l'alta percentuale di invalidità subita, le chances di competizione lavorativa futura della giovane vittima risultano inevitabilmente compromesse; per tale motivo si giustifica "la liquidazione equitativa del lucro cessante tenendo conto dell'effetto permanente del pregiudizio e della sua gravità obiettiva"

La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio e la Suprema corte ha rilevato che sarà compito del giudice del rinvio procedere ad una congrua liquidazione del danno aggiuntivo da lucro cessante in via equitativa per la perdita della capacità lavorativa specifica.


Cassazione civile, testo sentenza 23791/2014

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