Il tribunale erroneamente non ha ammesso i testi indicati dalla difesa per il solo fatto che la lista era stata trasmessa a mezzo fax alla cancelleria del tribunale
La lista testi di cui all'art. 468, comma 1 del codice di procedura penale può essere depositata in cancelleria anche a mezzo fax. Lo ricorda la Corte di Cassazione (sentenza n.44978/2014) chiarendo che tale possibilità va riconosciuta laddove non ci sia anche "la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso art. 468, per la quale è d'obbligo la forma rituale dell'istanza".

Come si legge nella parte motiva della sentenza, la lista testimoniale serve a far conoscere le prove di cui l'interessato intende avvalersi  per consentire così alle parti "di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria".


Sotto questo profilo la Cassazione ricorda che non è prevista alcuna sanzione di inammissibilità per l'ipotesi di un deposito irrituale ed è per questo che il fax come qualsiasi altro strumento telematico, può pienamente assolvere alla  sua funzione di comunicazione all'ufficio e agli interessati di quanto trasmesso.


Naturalmente resta onere di chi si avvale di tali mezzi di trasmissione di dimostrare  l'avvenuta ricezione del messaggio da parte della cancelleria. 

La vicenda presenta nell'esame dei giudici della Suprema Corte si riferisce a un procedimento per il reato di cui all'art. 660 del codice penale (Molestia o disturbo alle persone).

L'imputato, condannato in primo grado dal tribunale di Pesaro sezione di Fano, ha proposto impugnazione chiedendo la declaratoria di nullità del procedimento e denunciando l'avvenuta lesione del diritto di difesa e di violazione del contraddittorio perché il primo giudice non aveva ammesso i testimoni indicati nella sua lista che era stata trasmessa alla cancelleria a mezzo fax.

Il difensore dell'imputato (Avv. M. Michelina Marsili) faceva notare che l'articolo 468 non prevede alcuna forma specifica per il deposito della lista e che quindi il fax doveva considerarsi un mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

Una tesi che ha trovato  il favore della Suprema Corte che ha ritenuto fondata l'eccezione relativa al vizio procedurale.

Il tribunale erroneamente  non ha ammesso i testimoni indicati dalla difesa per il solo fatto che la lista era stata trasmessa a mezzo fax alla cancelleria del tribunale.

Con tale lista il difensore aveva chiesto l'ammissione  di tre testi che, per decisione del del primo giudice, non sono stati ascoltati. 

La Cassazione sottolinea che  la scelta del difensore di inoltrare la lista testi a mezzo fax "non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione d'inammissibilità della lista diversamente inoltrata, ma appare conforme [...] all'esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche [...] oltre che a evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo". 

Per quanto riguarda la prova dell'avvenuta ricezione del fax la Cassazione ricorda che ci sono delle indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall'ufficio e che queste possono assicurare l'autenticità della provenienza dal difensore.  Inoltre il fax è uno strumento tecnico che da assicurazioni anche in ordine alla ricezione da parte del destinatario che viene attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante la stampa del cosiddetto OK o di altro simbolo.

La sentenza è stata così annullata e rinviata per un nuovo esame al tribunale di Pesaro.

Cassazione Penale, testo sentenza n.44978/2014

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