Igiene e pulizia sono prioritarie in un condominio, ma se diventano una vera e propria mania possono valere una condanna per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale. Parola di Cassazione

di Marina Crisafi - Certo pulizia e igiene sono prioritarie in un condominio, ma se diventano una vera e propria mania possono valere una condanna per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale.

La norma punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".

La vicenda

Protagonista della vicenda giudiziaria presa in esame dalla Corte di Cassazione è una donna padovana, la quale, per aver usato in spazi condominiali ad uso pubblico candeggina e ammoniaca in modo eccessivo molestando condomini ed estranei con emissioni di gas e vapori tossici, veniva condannata dal tribunale alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 674 c.p. oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

La donna impugnava la sentenza e la vicenda approdava direttamente in Cassazione poiché proposta contro decisione non appellabile ai sensi dell'art. 593, 3° comma, c.p.p.

Ma per la terza sezione penale della S.C., la statuizione di merito va confermata.

Attenzione alla mania delle pulizie....

Da un lato, gli accertamenti fotografici sulla coloritura del pavimento dovuta all'uso dei detergenti - si legge infatti nella sentenza n. 41726 del 7 ottobre 2014 - dall'altro, le dichiarazioni dei testimoni di parte civile che sottolineavano la presenza di forti odori e di lacrimazione agli occhi, oltre che di problemi respiratori, dimostrano con certezza la colpevolezza dell'imputata.

Né può valere ad inficiare le motivazioni del giudice di merito, ha affermato la S.C., la doglianza dell'imputata circa la presunta bassa soglia di tollerabilità alle emissioni (molto inferiore rispetto a quella dell'uomo comune) della propria vicina di casa querelante. Ed anzi, ugualmente logico e coerente, per i giudici di piazza Cavour è il trattamento sanzionatorio e la determinazione del risarcimento del danno da parte del tribunale, avendo lo stesso "correttamente valorizzato sia la permanenza della condotta molesta", attuata ben conoscendo il disagio della vicina di casa, "sia la durata pluriennale dell'esposizione della persona offesa alle emissioni".

Corte di Cassazione Penale, testo sentenza 7 ottobre 2014, n. 41726

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