Condominio: usare troppa candeggina può essere reato
Marina Crisafi |

Condominio: usare troppa candeggina può essere reato

Igiene e pulizia sono prioritarie in un condominio, ma se diventano una vera e propria mania possono valere una condanna per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale. Parola di Cassazione

di Marina Crisafi - Certo pulizia e igiene sono prioritarie in un condominio, ma se diventano una vera e propria mania possono valere una condanna per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale.

La norma punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".

La vicenda

Protagonista della vicenda giudiziaria presa in esame dalla Corte di Cassazione è una donna padovana, la quale, per aver usato in spazi condominiali ad uso pubblico candeggina e ammoniaca in modo eccessivo molestando condomini ed estranei con emissioni di gas e vapori tossici, veniva condannata dal tribunale alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 674 c.p. oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

La donna impugnava la sentenza e la vicenda approdava direttamente in Cassazione poiché proposta contro decisione non appellabile ai sensi dell'art. 593, 3° comma, c.p.p.

Ma per la terza sezione penale della S.C., la statuizione di merito va confermata.

Attenzione alla mania delle pulizie....

Da un lato, gli accertamenti fotografici sulla coloritura del pavimento dovuta all'uso dei detergenti – si legge infatti nella sentenza n. 41726 del 7 ottobre 2014 – dall'altro, le dichiarazioni dei testimoni di parte civile che sottolineavano la presenza di forti odori e di lacrimazione agli occhi, oltre che di problemi respiratori, dimostrano con certezza la colpevolezza dell'imputata.

Né può valere ad inficiare le motivazioni del giudice di merito, ha affermato la S.C., la doglianza dell'imputata circa la presunta bassa soglia di tollerabilità alle emissioni (molto inferiore rispetto a quella dell'uomo comune) della propria vicina di casa querelante. Ed anzi, ugualmente logico e coerente, per i giudici di piazza Cavour è il trattamento sanzionatorio e la determinazione del risarcimento del danno da parte del tribunale, avendo lo stesso "correttamente valorizzato sia la permanenza della condotta molesta", attuata ben conoscendo il disagio della vicina di casa, "sia la durata pluriennale dell'esposizione della persona offesa alle emissioni".


Corte di Cassazione Penale, testo sentenza 7 ottobre 2014, n. 41726

Corte di Cassazione Penale, sentenza 7 ottobre 2014, n. 41726 
 

Ritenuto in fatto 

1. - Con sentenza del 5 dicembre 2013, il Tribunale di Padova ha - per quanto qui rileva - condannato l'imputata alla pena dell'ammenda, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., perché, usando in spazi condominiali ad uso pubblico in modo eccessivo ammoniaca e candeggina, molestava condomini ed estranei con emissioni di gas e vapori tossici (reato ritenuto permanente fino al 28 gennaio 2009). 
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, atto d'impugnazione qualificato come appello, deducendo: 1) l'erronea valutazione delle emergenze processuali, perché non si sarebbe considerato che la vicina di casa querelante aveva una soglia di tollerabilità delle emissioni ben inferiore rispetto a quella dell'uomo comune, né si sarebbe considerato che i testi indotti della difesa avevano dichiarato di non essere stati molestati dalle esalazioni e che non erano stati effettuati accertamenti in ordine alla intollerabilità da parte di organi tecnici; 2) l'erronea valutazione delle emergenze processuali quanto alla pena e alle circostanze attenuanti e al risarcimento del danno, perché non si sarebbe tenuto conto della saltuarietà dell'uso di detergenti. 
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, la difesa sostiene l'ammissibilità dell'impugnazione, da riqualificarsi come ricorso per cassazione, insiste di doglianze già proposte ed eccepisce la prescrizione del reato. 

Considerato in diritto 

3. - Preliminarmente l'impugnazione - trasmessa a questa Corte dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza del 21 maggio 2014 - deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. 
Il ricorso è inammissibile. 
Esso consiste, infatti, in generiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata, dalle quali non emergono, neanche in via di semplice prospettazione, vizi rilevabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 cod. proce. pen. Si chiede, in sostanza, sia ai fini della responsabilità penale, sia ai fini del trattamento sanzionatorio e della determinazione del risarcimento del danno, una rivalutazione del compendio probatorio già ampiamente analizzato dal giudice di merito. Con motivazione logica e coerente, il Tribunale ha rilevato, infatti, che i testimoni indotti della parte civile e gli accertamenti fotografici circa la coloritura del pavimento dovuta all'uso dei detergenti hanno dimostrato con certezza la colpevolezza dell'imputato; i testi hanno specificato, in particolare, la presenza di odori forti e di lacrimazione degli occhi, oltre che, per alcuni di essi, problemi respiratori. Per contro - prosegue il Tribunale - la differente versione resa dei testi della difesa non inficia tali conclusioni, perché essi sono soggetti che abitualmente lavorano fuori tutto il giorno o che non hanno utilizzato gli spazi antistanti all'abitazione dell'imputata dove avvenivano le emissioni nocive. Parimenti logico e coerente è l'iter motivazionale seguito dal Tribunale quanto al trattamento sanzionatorio e alla determinazione dei risarcimento del danno, perché esso ha correttamente valorizzato il dato della permanenza della condotta molesta, attuata ben conoscendo il disagio della persona offesa e la durata pluriennale dell'esposizione di quest'ultima alle emissioni. 
Quanto alla prescrizione, premesso che la difesa non ha contestato la ricostruzione dei reato sostanzialmente operata dai Tribunale in termini di permanenza (fino al 28 gennaio 2009), deve rilevarsi che il relativo termine non è decorso, perché andrà a scadere, in presenza di una sospensione per 169 giorni, il 14 luglio 2014. In ogni caso, a fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). 
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 


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