Gaetano Bonaccorso - La rappresentanza garantita dall'amministratore, in passato si è spesso trasformata, tra l'astrattezza della legge e la concretezza delle situazioni condominiali, in una ingerenza che per mere esigenze deliberative, finiva per annullare la parità tra i condomini
Basta pensare, ai casi, consueti nella pratica, in cui l'approvazione di determinate delibere (relative ad obblighi di spesa, ecc.), potrebbe trovare l'accordo unanime di tutti i condomini, attraverso l'esercizio di opportuni criteri di mediazione e l'ascolto dei "dissenzienti" (spesso, in grado di elaborare apprezzabili ed approfondite ricerche frutto della conoscenza della storia e della vita condominiale), ai quali invece non resta che esperire i rimedi offerti dall'art. 1137 c.c., con il conseguente aggravio delle spese giudiziali e andando incontro anche alle lungaggini degli esiti, o il reclamo stragiudiziale all'assemblea ex art. 1133 c.c. contro le decisioni assunte dall'amministratore nell'ambito delle sue competenze.
La recente riforma del condominio (L. n. 220/2012), prevedendo ulteriori e specifici obblighi e responsabilità dell'amministratore (artt. 1130 e 1131 c.c.), ha introdotto anche alcuni requisiti, di carattere "morale" e professionale (art. 71-bis disp. att. c.c.), che lo stesso deve possedere, mirando, quale ultima ratio, a rendere tale figura non solo un professionista preparato e aggiornato, ma anche una sorta di "primus inter pares" che agisce nell'interesse di tutti i condomini instaurando un rapporto di fiducia e lealtà, improntato alla comprensione delle esigenze e dei problemi condominiali ed offrendo il miglior supporto possibile, con equità, imparzialità e correttezza.
La nuova normativa, frutto dell'elaborazione e del recepimento legislativo delle istanze provenienti da tempo sia dalla giurisprudenza che dalla realtà condominiale, avalla e incentiva quindi il ricorso ad una figura professionale, che agisce con la diligenza del "buon padre di famiglia", adempiendo ai propri doveri "con precisione, scrupolo e oculatezza" (Cass. n. 19778/2003), competente sotto vari profili (tecnico, amministrativo, fiscale, legale, ecc.) e in grado di porre in essere tutti gli strumenti e le risorse possibili affinché si arrivi a soluzioni gradite da tutti i condomini.
L'amministratore è chiamato, oggi, infatti, a partecipare all'andamento della vita condominiale armonizzando il diritto dei singoli con quello dell'intero condominio
, con diligenza, perizia, correttezza e buona fede, anche in ossequio alla deontologia professionale, secondo gli specifici codici deontologici elaborati dalle diverse associazioni, nell'attesa dell'istituzione di un apposito albo.
Gaetano Bonaccorso, gbonaccorso@alice.it, 3883478170.

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