In tema di appalti pubblici e di incidenti su strada la cui manutenzione è affidata ad un appaltatore, con la sentenza n. 19132, depositata il 20 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste la responsabilità del committente se non ha impartito direttive vincolanti per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro. La Corte ha spiegato che poiché di regola nell'esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i relativi mezzi, l'appaltatore è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salva (a parte l'ipotesi di una culpa in eligendo) l'esclusiva responsabilità del committente laddove questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister; ovvero la corresponsabilità del medesimo, qualora si sia ingerito con direttive che abbiano solamente ridotto l'autonomia dell'appaltatore. Insomma, secondo il giudizio della Terza Sezione Civile, non sussiste responsabilità del committente se non rimane accertato che questi, avendo in forza del contratto
di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro.

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