L'ammortamento dei titoli di credito

I titoli di credito

Cos'è l'ammortamento dei titoli di credito, l'incorporazione del credito, la procedura di ammortamento e il fac-simile di istanza di ammortamento 

Cos'è l'ammortamento dei titoli di credito

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L'ammortamento è il procedimento necessario per privare di efficacia un titolo di credito in caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione. 
Tale procedimento è apprezzabile appieno soltanto per i titoli di credito all'ordine e nominativi. Ai sensi dell'art. 2016 codice civile, invero, il possessore di un titolo di credito andato distrutto, perduto o smarrito può denunciare il fatto al debitore e adire con ricorso il presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere il decreto di ammortamento
 
In seguito alla pronuncia di ammortamento, e in assenza di opposizione da parte dell'eventuale detentore del titolo, ex art. 2019 c.c., è possibile esigere il pagamento dal debitore ovvero ottenere un duplicato del titolo stesso quando il titolo di credito sia in bianco o non sia ancora scaduto. 

Vedi anche la guida Ammortamento: cosa significa

L'incorporazione del credito

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La finalità dell'ammortamento si comprende se si tiene presente la principale caratteristica dei titoli di credito, ovvero l'incorporazione del credito nel documento, per effetto della quale il possesso del titolo stesso legittima l'esercizio del diritto in esso contenuto; il decreto di ammortamento, in quest'ottica, null'altro diviene che un surrogato dell'originario titolo.  
Per incontrastata giurisprudenza, il medesimo procedimento è analogicamente applicabile anche a polizze di carico e ricevute di versamento in conto corrente bancario.  
Per i titoli al portatore, invece, non si fa luogo ad ammortamento (salvo alcune eccezioni previste ad esempio per i libretti di deposito e gli assegni bancari al portatore), essendo necessaria e sufficiente la denuncia all'emittente che impone di distinguere due ipotesi:
- in caso di sottrazione o smarrimento, presentata la denuncia, l'emittente che paghi al possessore pur nella consapevolezza del suo difetto di legittimazione non è liberato. Il denunciante, per contro, può ottenere il pagamento una volta trascorso il termine prescrizionale del titolo, cosicché non sussista dubbio alcuno circa la titolarità del diritto; 
- in caso di distruzione, se il portatore fornisce la prova della distruzione, può ottenere dall'emittente un duplicato o un titolo equivalente.

La procedura di ammortamento

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La procedura di ammortamento dei titoli di credito all'ordine e nominativi si svolge secondo le regole della giurisdizione volontaria, è disciplinata agli artt. 2016-2020 e 2027 c.c. e consta delle seguenti fasi:

1) Fase necessaria (art. 2016 c.c.): come già anticipato, in questa fase il possessore del titolo di credito denuncia al debitore il furto, la distruzione o lo smarrimento del titolo e promuove ricorso al presidente del tribunale ove è pagabile il titolo richiedendone l'ammortamento. Verificata la sussistenza dei presupposti per l'ammortamento (veridicità dei fatti e diritto del possessore), il presidente dichiara l'ammortamento con decreto e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto in Gazzetta Ufficiale. Il ricorrente deve provvedere a notificare al debitore e far pubblicare in G.U. il decreto; se al momento della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento viene calcolato dalla scadenza, se il debitore paga al detentore prima di ricevere la notifica è liberato nonostante l'avvenuta denuncia.

2) Fase eventuale (art. 2017 c.c.): se il detentore del titolo promuove opposizione al decreto mediante atto di citazione avanti al Tribunale che lo ha pronunciato, si apre un giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della proprietà del titolo. A tal fine, deve essere depositato in cancelleria il titolo controverso a pena di inammissibilità dell'opposizione stessa; se l'opposizione viene accolta, il decreto di ammortamento perde la propria efficacia, se l'opposizione viene respinta, il titolo è consegnato alla parte vittoriosa che già aveva ottenuto l'ammortamento. In assenza di opposizione, il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e il titolo ammortato non può produrre alcun effetto.

Fac-simile di istanza di ammortamento

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Di seguito un fac-simile di istanza di ammortamento: 
Al Presidente del Tribunale di _______
Ricorso per l'ammortamento di titolo smarrito
Il sottoscritto __________ indicare le generalità
 
Premesso che:
- in data _______ ha smarrito un assegno bancario di Euro _________ emesso da _____________ 
- immediatamente è stata sporta denuncia di smarrimento che si allega e si è data notizia alla Banca con fax del _______;
- il sottoscritto ha interesse a ottenere il rilascio del duplicato del titolo, previa declaratoria di inefficacia di quello smarrito
Ciò premesso
Si chiede
che la S.V. Ill.ma voglia dichiarare l'inefficacia del titolo di cui sopra autorizzando la Banca a rilasciarne un duplicato.
Si allegano: denuncia di smarrimento e copia comunicazione alla banca;
Città _________
Data __________
Firma ________
Data: 15 gennaio 2020
 
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Indice di questa guida: I titoli di credito in generale - L'ammortamento dei titoli di credito - Il protesto definizione forma e termini - La cambiale - L'assegno - L'avallo effetti e forma - L'azione cambiaria - La girata della cambiale e dell'assegno