Si parla di successione legittima quando, mancando un testamento che identifica gli eredi, l'eredità si devolve secondo regole indicate dalla legge sulla base del rapporto di parentela tra il defunto e gli eredi
Cos'è la successione legittima
La successione si definisce "legittima" (o anche "ab intestato" o "intestata") non solo quando il de cuius non abbia redatto testamento ma anche quanto nel testamento non abbia compreso il suo intero patrimonio ovvero quando le disposizioni testamentarie siano nulle od annullabili.
In questi casi il legislatore sopperisce alle mancanze od inesattezze ascrivibili al de cuius, indicando il sistema di operatività e il quantum delle quote di successione.
Differenza con la successione testamentaria
Al contrario si parla di successione testamentaria quando il testatore abbia disposto del suo patrimonio mediante testamento olografo, pubblico o segreto.
La successione legittima può convivere con la successione testamentaria, nei casi in cui il de cuius abbia disposto solo parzialmente dei propri beni o abbia previsto soltanto legati.
Differenze con la successione necessaria
La successione necessaria opera a favore dei soggetti legittimari che possono risultare lesi dalle disposizioni testamentarie previste dal de cuius.
A differenza della successione legittima, la vocazione testamentaria opera in sostituzione alla successione testamentaria quando le disposizioni vadano a compromettere i diritti dei legittimari.
La successione necessaria, inoltre, riguarda solo i legittimari, mentre la vocazione disposta per legge comprende una più vasta schiera di soggetti tra cui figurano, tra gli altri, anche i legittimari.
Gli eredi legittimi e i legittimari
Nella successione legittima la legge individua cinque categorie di soggetti (c.d. successibili) che possono diventare eredi: il coniuge; i discendenti; gli ascendenti e i collaterali; gli altri parenti e, da ultimo, lo Stato.
La devoluzione a tali soggetti segue le regole dettate dagli artt. 565 ss. del codice civile.
Nella categoria dei successibili si individuano i c.d. legittimari, ossia il coniuge, i discendenti (figli) ed, in caso di mancanza di figli, agli ascendenti (genitori), e gli eredi legittimi, che verranno alla successione solamente in mancanza dei legittimari: collaterali, altri parenti sino al sesto grado ed, in mancanza di un successibile, lo Stato Italiano, il quale acquista di diritto senza accettazione e risponde dei debiti e dei legati intra vires.
