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Donazione con riserva di usufrutto

La donazione con riserva di usufrutto (art. 796 c.c.) prevede che il donante si riservi l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio 

Cos'è la donazione con riserva di usufrutto

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La donazione con riserva di usufrutto è quella fattispecie, contemplata dal codice civile, per la quale il donante si riserva l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio. In particolare, ad occuparsene è l'articolo 796 c.c. che, peraltro, consente al donante di riservare l'usufrutto non solo a se stesso ma anche a vantaggio, dopo di lui, di una o più persone, sebbene "non successivamente".

Del resto occorre considerare, da un lato, che quando un soggetto è pieno proprietario di un bene immobile esercita tutti i diritti che sono ad essa connessi e, dall'altro, che il diritto di proprietà ammette la scissione di taluni diritti che costituiscono una delle facoltà del proprietario: il diritto di uso, il diritto di abitazione, l'usufrutto, ecc. 

Vedi anche: I diritti di usufrutto, uso e abitazione e l'espropriazione forzata

E' proprio in forza di tali due presupposti che il legislatore ha previsto che il proprietario possa donare uno o più diritti compresi nella piena proprietà, riservandosi un diritto "limitato". 

Così, il proprietario può donare la proprietà (o meglio, la nuda proprietà) riservandosi il diritto di usufrutto

Donazione con riserva di usufrutto: negozio unico?

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La dottrina si è a lungo chiesta se la donazione con riserva di usufrutto sia riconducibile a un unico negozio o a due negozi collegati

Nel secondo caso vi sarebbero una donazione della piena proprietà dal donante in favore del donatario e una contestuale donazione del diritto di usufrutto dal donatario in favore del donante. Conseguentemente vi sarebbero anche una duplice tassazione e una doppia trascrizione, con tutto il corollario di conseguenze in merito alle obbligazioni alimentari ed alla provenienza donativa che avrebbe anche il diritto di usufrutto

Anche per tali ragioni, tende a prevalere la prima teoria, ovverosia quella che indica la donazione con riserva di usufrutto quale unico negozio mediante il quale il donante, riservandosi l'usufrutto, dona solo la nuda proprietà del bene. Di conseguenza, vi saranno un'unica tassazione e un'unica trascrizione e non vi saranno incertezze sulle obbligazioni alimentari e sulla provenienza donativa dell'usufrutto. 

Usufrutto riservato a vantaggio di terzi

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Come accennato, l'articolo 796 del codice civile prevede che il donante può riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altra o altre persone, ma non successivamente.

A tal proposito si segnala che non è pacifica la possibilità per il donante di donare, separatamente, la nuda proprietà e l'usufrutto a favore di soggetti diversi. 

Nonostante la fattispecie forse non rientri in questo contesto, nulla vieta, data la possibilità di coesistenza di entrambi i diritti, che il donante separi, a favore di un soggetto la nuda proprietà ed, a favore di altri, l'usufrutto: si tratterà di due donazioni distinte. 

Il donante ha quindi facoltà, come indicato, di riservare l'usufrutto donando la nuda proprietà e può riservare il medesimo usufrutto anche ad altre persone: il tutto non successivamente. La norma deroga all'art. 979 c.c. in forza del quale l'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, in quanto vi è una seconda donazione, a favore di altra persona (o altre persone) sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del donante.

Un esempio

Un esempio pratico può aiutare a chiarire: Tizio dona a Caio la nuda proprietà riservando a sé l'usufrutto e, dopo la sua morte, destinando il medesimo usufrutto in favore di Sempronio e, alla morte di Sempronio, in favore di Mevio. Tale disposizione è valida solamente fino all'usufrutto in favore di Sempronio: alla sua morte, l'usufrutto non sarà costituito in capo a Mevio, ma si riunirà con il diritto di proprietà in capo a Caio. Diversamente se il donante avesse previsto che, dopo la sua morte l'usufrutto si costituisse in capo a Sempronio e Mevio essi sarebbero stati co-usufruttuari.

Giurisprudenza sulla donazione con riserva di usufrutto

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Ecco una serie di pronunce della Cassazione in materia di donazione con riserva di usufrutto: 

Cassazione n. 7444/2019

La donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo, compiuta ai sensi dell'art. 796 c.c., è un atto che contiene due distinte donazioni: la donazione della nuda proprietà e la donazione dell'usufrutto. Se il terzo non partecipa all'atto, accettando, si tratta di offerta di donazione di usufrutto, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente (cfr. Cass. sez. V n. 2980/2003; Cass. sez. II n. 2899/1975). 

Cassazione n. 14747/2016

Se è necessario stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale che il de cuius ha compiuto in vita è lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto va calcolata come donazione in piena proprietà. 

Cassazione n. 7821/2015

La donazione di usufrutto non si perfeziona se non con l'accettazione da parte del donatario, accettazione che ai sensi dell'art. 782 c.c. se non è contenuta nel medesimo atto, deve essere fatta con atto pubblico posteriore, nel quale caso la donazione può ritenersi perfezionata solo nel momento in cui l'accettazione del donatario è notificata al donante. Di conseguenza, se se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso, il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio alla cessazione dell'usufrutto del donante (cfr. Cass. sez. II, n. 2899/1975).

Cassazione n. 12045/2010

Una volta che in sede di separazione personale sia stato attribuito ad uno dei coniugi, tenendo conto dell'interesse dei figli, il diritto personale di godimento sulla casa familiare, la successiva costituzione per donazione, in favore del medesimo coniuge affidatario, del diritto di usufrutto vita natural durante sul medesimo immobile, compiuta dall'altro coniuge, costituisce un atto avente funzione dispositiva e contenuto patrimoniale, soggetto all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ..
Infatti, la costituzione dell'usufrutto non ha il connotato della doverosità proprio dell'adempimento (ed. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto) - che giustificherebbe l'esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell'articolo citato - ma si fonda sulla libera determinazione del coniuge debitore, il quale, attraverso la concessione di siffatto diritto reale, per la durata della vita del beneficiario, su un bene di sua proprietà in precedenza gravato da un diritto personale di godimento in favore del medesimo cessionario, da luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di riduzione della garanzia generale spettante ai creditori.

Cassazione n. 20387/2008

Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà. Da questo principio non vi è ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e la ratio delle norme da cui è stato tratto, le quali impongono che l'accertamento dell'eventuale lesione della legittima sia compiuto con riferimento al momento dell'apertura della successione e mirano ad assicurare agli aventi diritto il conseguimento delle quote di riserva loro spettanti, in rapporto all'intero patrimonio del de cuius.

Cassazione n. 4090/1996 

Il carattere unitario del diritto di proprietà non priva affatto il proprietario del potere di alienare solo la nuda proprietà, con automatica esclusione, quindi, dell'usufrutto, che rimane all'alienante.

Data aggiornamento: 15 dicembre 2020
Dott.ssa Francesca Tessitore