di Avv. Valeria Mazzotta — — Aggiornamento:
L'assegno per il nucleo familiare (ANF) è una forma di sostegno al reddito riservata ad alcune categorie di cittadini aventi nuclei familiari i cui redditi percepiti sono al di sotto dei specifici limiti previsti annualmente dalla legge. Si parla comunemente anche di assegni familiari (prestando attenzione, però, a non confonderli con un'altra prestazione simile, per la quale si rinvia alla guida: "Gli assegni familiari").
Attenzione: dal 1° marzo 2022 la disciplina è profondamente cambiata. Con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale per i figli a carico (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230), l'ANF non spetta più ai nuclei familiari con figli e ai nuclei orfanili, che sono passati sotto la nuova misura. L'assegno per il nucleo familiare continua invece a essere riconosciuto ai nuclei composti soltanto da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Questa guida, aggiornata a settembre 2026, illustra la disciplina attualmente in vigore.
Le tre condizioni che devono sussistere affinché sorga il diritto a percepire gli ANF vanno individuate nella composizione del nucleo familiare, nel reddito complessivo e nella fascia di reddito di appartenenza.
Vediamoli con ordine:
Assegni familiari e assegno unico: cosa è cambiato dal 2022
L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 230/2021 stabilisce che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/1988 (assegno per il nucleo familiare) e all'art. 4 del D.P.R. n. 797/1955 (assegni familiari). Dalla stessa data sono state soppresse anche le detrazioni Irpef per i figli a carico di età inferiore a 21 anni (art. 10, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 230/2021) e l'assegno ai nuclei con almeno tre figli minori (art. 65 legge n. 448/1998, abrogato dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 230/2021).
Al loro posto è subentrato l'assegno unico e universale, che spetta per ogni figlio minorenne a carico (dal settimo mese di gravidanza), per i figli maggiorenni fino a 21 anni che studino, svolgano un tirocinio o un lavoro con reddito inferiore a 8.000 euro annui, siano registrati come disoccupati o svolgano il servizio civile universale, e per i figli con disabilità senza limiti di età (art. 2 D.Lgs. n. 230/2021). L'importo è parametrato all'ISEE del nucleo: per il 2026, a seguito della rivalutazione dell'1,4% (circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026), va da un massimo di 203,80 euro mensili per ciascun figlio minorenne, con ISEE fino a 17.468,51 euro, a un minimo di 58,30 euro con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro o in assenza di ISEE, oltre alle maggiorazioni previste dalla legge.
Come chiarito dalla circolare INPS n. 34 del 28 febbraio 2022, continuano a essere riconosciuti l'ANF e gli assegni familiari ai nuclei composti unicamente dai coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato) e dai fratelli, sorelle e nipoti minorenni o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione ai superstiti. È a questi nuclei che si riferisce la disciplina illustrata di seguito.
A chi spetta l'assegno per il nucleo familiare?
Hanno diritto a tale forma di sostentamento economico le seguenti categorie:
1. i lavoratori dipendenti (italiani, dell'Unione Europea e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all'estero; i lavoratori extracomunitari hanno diritto per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati e, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia UE nelle cause C-302/19 e C-303/19 e della Corte costituzionale n. 67/2022, anche per i familiari residenti all'estero se titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o di permesso unico di lavoro, come chiarito dalla circolare INPS n. 95 del 2 agosto 2022) occupati a tempo pieno o parziale, soci di cooperative che lavorano alle dipendenze della stessa, detenuti dipendenti dell'amministrazione penitenziaria o titolari di prestazioni previdenziali.
Per essere considerati dipendenti è necessario che almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo sia costituito da redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, diversamente l'assegno non spetta (art. 2, comma 10, D.L. n. 69/1988).
2. i lavoratori dipendenti agricoli
3. i lavoratori domestici
4. i lavoratori iscritti alla gestione separata
5. i titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed ex Enpals)
6. i titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente
7. i lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (ad esempio i dipendenti di ditte cessate o fallite)
Non spetta invece ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai piccoli coltivatori diretti e ai titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, per i quali resta ferma la diversa disciplina degli assegni familiari.
Come si compone il nucleo familiare
Ai fini dell'ANF, a seguito della riforma del 2022, si intende appartenente al nucleo familiare:
1. il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
2. il coniuge, anche se non convivente, purché non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia, ovvero la parte dell'unione civile non sciolta (legge n. 76/2016); gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie;
3. i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti in linea collaterale, minori o maggiorenni inabili, purché orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione ai superstiti, previa autorizzazione dell'INPS.
I figli (minorenni, maggiorenni inabili, studenti o apprendisti tra i 18 e i 21 anni nei nuclei numerosi) e i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente, che fino al 28 febbraio 2022 rientravano nel nucleo ANF, oggi danno diritto all'assegno unico e universale e non più all'assegno per il nucleo familiare.
I componenti del nucleo possono quindi anche essere non conviventi anagraficamente con il richiedente.
Il reddito del nucleo familiare e le tabelle INPS
Il reddito cui far riferimento è quello del nucleo familiare, da calcolarsi sommando i redditi del lavoratore e dei componenti della famiglia, assoggettati all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno della richiesta, ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Vanno considerati anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.
Nel calcolare il reddito non si tiene conto di TFR e relative anticipazioni, trattamenti di famiglia, rendite vitalizie erogate dall'INAIL, pensioni di guerra e quelle tabellari ai militari di leva vittime di infortunio, indennità di accompagnamento, parte non imponibile dell'indennità di trasferta, arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione, indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
L'importo dell'assegno varia secondo la fascia di reddito d'appartenenza del richiedente e il numero dei componenti della famiglia. Esistono specifiche tabelle di riferimento pubblicate annualmente dall'INPS, valide dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente, con livelli di reddito rivalutati in base all'indice ISTAT (art. 2, comma 12, D.L. n. 69/1988). Per il periodo 1° luglio 2026 - 30 giugno 2027 le tabelle sono state diffuse con la circolare INPS n. 61 del 26 maggio 2026, che ha applicato una rivalutazione dell'1,4%. Dopo la riforma del 2022, l'aumento dei livelli reddituali per i familiari inabili può essere riconosciuto solo per i maggiorenni diversi dai figli, cioè coniuge, fratelli, sorelle e nipoti.
Come si presenta la domanda
La domanda per l'assegno ha validità annuale, e deve quindi essere periodicamente ripresentata. Per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, dal 1° aprile 2019 (circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019) la domanda non si presenta più al datore di lavoro, ma direttamente all'INPS, esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online dedicato o gli enti di patronato. Il datore di lavoro continua a pagare l'assegno in busta paga, per conto dell'INPS, sulla base degli importi definiti dall'Istituto. I lavoratori agricoli a tempo indeterminato presentano invece ancora il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo al proprio datore di lavoro.
Negli altri casi sopra esposti (pensionati, titolari di prestazioni previdenziali, dipendenti di ditte cessate o fallite, lavoratori domestici e della gestione separata), il richiedente presenta domanda direttamente all'INPS (tramite web, contact center e patronati), che, in caso di concessione, provvede all'erogazione dell'assegno con bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale. Qualsiasi variazione del reddito o della composizione del nucleo va comunicata entro 30 giorni.
Il diritto a percepire l'assegno decorre dall'inizio dell'attività lavorativa ovvero da quando vengono soddisfatte le condizioni per la sua erogazione, cessando quindi allorché tali condizioni vengano meno. Gli arretrati possono essere richiesti nel limite della prescrizione quinquennale.
E in caso di separazione?
Poiché dal 1° marzo 2022 i figli non rientrano più nel nucleo ANF, la questione della spettanza tra genitori separati riguarda oggi soprattutto l'assegno unico e universale. La regola è che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale: l'INPS lo eroga al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra i due genitori; in caso di affidamento esclusivo, in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario (art. 2, comma 2, e art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 230/2021).
Se il divorzio o la separazione sono consensuali, è quindi opportuno decidere già, nel momento in cui si fa l'accordo, come ripartire l'assegno; altrimenti l'assegno, pur spettando in parti uguali, è pagato al genitore che ha presentato la domanda, e l'altro può chiedere in qualsiasi momento la ripartizione al 50%, salvo il caso dell'affidamento esclusivo.
Per l'assegno per il nucleo familiare, che oggi riguarda solo i nuclei senza figli, la separazione legale ed effettiva fa venir meno il diritto rispetto al coniuge, con effetto dalla fine del periodo di paga in corso.
Dichiarazioni false e sanzioni
Cosa accade se uno dei genitori continua a percepire l'intero assegno senza sapere che anche l'altro ha presentato domanda, o se si dichiara un nucleo o un reddito non corrispondente al vero?
Se viene resa una falsa dichiarazione nella compilazione della domanda all'Inps, il rischio è di incorrere in una sanzione penale ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, che, nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dall'art. 264, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla legge n. 77/2020), recita:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Vedi anche l'approfondimento: Gli assegni familiari arretrati
