La composizione della crisi da sovraindebitamento è una speciale procedura della quale possono avvalersi i soggetti che non possono essere sottoposti alle procedure concorsuali, ma sui quali gravano pesanti debiti.
- La legge salva suicidi
- Chi può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento
- Ammissibilità e proposta di accordo
- Soggetti abilitati a comporre la crisi da sovraindebitamento
- Funzioni e compiti degli organismi di composizione della crisi
- Il piano del consumatore
- Procedura di sovraindebitamento
- Esecuzione dell'accordo
- Revoca e risoluzione dell'accordo
La legge salva suicidi
La relativa disciplina è stata dettata dalla legge numero 3/2012, cd. "legge salva suicidi", che si occupava di trovare una soluzione alle situazioni di sovraindebitamento, tentando di risolvere lo stato di crisi contemperando gli interessi del debitore e del creditore.
La relativa disciplina è stata integrata e in buona parte sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Tuttavia, lo schema rimane quello di offrire soluzioni alle situazioni di sovraindebitamento, cercando di risolvere lo stato di crisi contemperando gli interessi del debitore e del creditore.
Chi può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento
Il presupposto oggettivo per l'ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza, che il CCII definisce come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza (crisi) ovvero lo stato in cui vi sono inadempimenti od altri fatti esteriori che dimostrano l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
Per quanto riguarda invece il presupposto soggettivo per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, la legge (art. 2, comma 1, lett. c) CCII) prevede che siano ammessi i debitori non soggetti a procedure di liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali di tipo maggiore.
Tra questi rientrano:
- gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l'attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;
- le start up innovative;
- gli imprenditori agricoli;
- i soci di società di persone;
- gli artisti e i professionisti;
- le società di professionisti;
- le associazioni professionali (purché tutti sottoscrivano la proposta);
- l'erede dell'imprenditore defunto che ha accettato con beneficio d'inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso;
- gli enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale.
Si è appena detto che per poter accedere alla procedura introdotta dalla legge numero 3/2012 è necessario che vi sia una crisi da sovraindebitamento. Ciò vuol dire che il debitore si deve trovare in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti (art. 6).
Ammissibilità e proposta di accordo
In base a quanto previsto dal CCII (artt. 67 e ss. per il consumatore; artt. 74 e ss. per il concordato minore) il debitore, con l’aiuto di un organismo di composizione della crisi (OCC), redige una proposta o un piano per la ristrutturazione dei debiti, al fine di soddisfare i creditori.
Il CCII, se da un lato riconosce al debitore una certa libertà sul contenuto, i tempi e le modalità della proposta, dall’altro fissa dei limiti precisi, per tutelare i creditori titolari di crediti particolari o muniti di cause legittime di prelazione.
Il debitore è libero di proporre:
- una dilazione di pagamento;
- la loro rimessione parziale;
- la divisione dei creditori in classi;
- il pagamento parziale dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, anche se con limiti precisi;
- l'affidamento del patrimonio a un gestore che provveda alla liquidazione e alla successiva ripartizione del ricavato;
- la datio in solutum di beni;
- di mandare all'incasso i crediti in favore degli stessi o di terzi;
- la cessione di crediti futuri.
La proposta non è ammissibile se:
- il debitore è sottoposto a procedure concorsuali;
- se nei cinque anni precedenti è già ricorso ad una procedura di liquidazione o di sovraindebitamento;
- se un accordo precedente ha avuto un esito negativo (risoluzione o revoca) per condotte a lui imputabili.
Se il patrimonio del debitore non garantisce la realizzazione concreta dell'accordo, soggetti terzi possono venire in suo aiuto conferendo beni, anche in garanzia.
Soggetti abilitati a comporre la crisi da sovraindebitamento
Il decreto n. 202/2014 ha ridisegnato la figura degli OCC, disponendo che possono costituire Organismi di Composizione della Crisi (OCC) gli enti pubblici in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità:
- camere di commercio;
- ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti, esperti contabili);
- comuni, province, regioni, città metropolitane;
- professionisti in forma individuale o societaria con i requisiti di cui all'art. 28 L.F.;
- notai nominati dal giudice delegato o dal tribunale.
Funzioni e compiti degli organismi di composizione della crisi
Gli OCC svolgono funzioni di consulenza legale e finanziaria e rivestono il ruolo di ausiliari del giudice. Essi:
- aiutano il debitore nell'elaborazione ed esecuzione del piano;
- fungono da liquidatori giudiziali nell'accordo e nel piano del consumatore;
- sono di ausilio al Giudice nella relazione, nell'esame della proposta e nel rilascio dell'attestazione di fattibilità;
- comunicano con i creditori;
- provvedono all'adempimento delle formalità pubblicitarie;
- liquidano il patrimonio e gestiscono la liquidazione,
- redigono e inviano la relazione ai creditori sui consensi espressi e in seguito la trasmettono al giudice, con le contestazioni ricevute.
Per il compimento della loro attività essi possono avere accesso, se autorizzati dal giudice, all'anagrafe tributaria, alle centrali rischi, ai sistemi di informazione creditizia e alle banche dati pubbliche come il Pra ed Equitalia.
Essi devono essere iscritti nel registro tenuto dal ministero della Giustizia. Il decreto 202/2014 ne regola la formazione, la cancellazione, la sospensione, i compensi spettanti e ne determina i requisiti professionali.
Il piano del consumatore
Il consumatore, può proporre, in alternativa alla proposta di accordo di cui all'art. 7, il piano del consumatore, ora disciplinato come procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII). Il piano non richiede l’approvazione dei creditori, ma una valutazione di fattibilità da parte del giudice, supportata da una relazione dell’OCC.
Per omologare il piano del consumatore il Giudice deve limitarsi a verificare che lo stesso sia fattibile, ammissibile, che il debitore sia meritevole e che non abbia compiuto atti per frodare i creditori.
L'art. 12 ter disponeva che dalla data dell'omologazione del piano i creditori anteriori ad esso non potessero intraprendere o continuare azioni cautelari o esecutive, né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore. Nel CCII, analogamente, con la sentenza o decreto di omologa si sospendono le azioni esecutive nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicazione della proposta.
Una volta omologato il piano è obbligatorio per tutti i creditori precedenti alla data di pubblicazione del provvedimento di omologa. I beni oggetto del piano non sono attaccabili dai creditori successivi.
Procedura di sovraindebitamento
La procedura prevista per la proposta di accordo e per il piano del consumatore prevede che:
- il soggetto legittimato al deposito è solo il debitore non fallibile e il consumatore,
- la competenza spetti al tribunale in cui il debitore ha la residenza o la sede, in caso di impresa.
L’art. 9 della L. 3/2012 conteneva l’elenco dei documenti da allegare alla proposta. Nel CCII, ad esempio all’art. 67 co. 2, è prevista l’allegazione dell’elenco creditori, del patrimonio, delle dichiarazioni dei redditi e degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni.
Entro tre giorni dal deposito della proposta l’OCC competente deve trasmetterlo all’agente di riscossione e agli uffici fiscali. Questa modalità è stata integrata/aggiornata nel CCII ma il principio resta.
Su richiesta il giudice può concedere giorni (variazioni temporali) per integrare la proposta o presentare altri documenti. Ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2012 erano ammesse modifiche alla proposta o al piano fino alla data prevista per il consenso o il dissenso dei debitori e in CCII sono previsti termini analoghi
Ai sensi dell'art 10 della legge 3/2012, depositata la proposta o il piano il giudice doveva valutarne l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 e con decreto fissare un'udienza che deve tenersi entro i successivi 60 giorni. Il decreto doveva essere comunicato ai creditori almeno 30 giorni prima del termine previsto, affinché gli stessi potessero esprimere il loro consenso o dissenso. Il decreto doveva altresì stabilire le forme di pubblicità della proposta o del piano, la sua eventuale trascrizione in situazioni particolari e disporre il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, richiedere sequestri e acquisire diritti di prelazione.
Con il CCII l’iter è modificato nei termini ma conserva la struttura dell’udienza, della pubblicazione della proposta/piano, della comunicazione ai creditori e del divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive.
Dalla pubblicazione del decreto tutti gli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati dal giudice sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori.
Nel momento in cui il giudice viene a conoscenza dai creditori che il debitore ha compiuto atti al fine di frodarli, all'udienza revoca il decreto di ammissione alla procedura, dispone la cancellazione della trascrizione e fa cessare ogni forma di pubblicità.
Esecuzione dell'accordo
Almeno 10 giorni prima dell’udienza i creditori devono esprimere il consenso o il dissenso all’accordo. Nella L. 3/2012 la proposta era approvata se il consenso (silenzio assenso) era espresso dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. I creditori privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca potevano esprimere il loro consenso solo in presenza di determinate condizioni. Con il CCII, nel caso del “concordato minore” (artt. 74 ss.) tale modalità con voto dei creditori è mantenuta, mentre nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 ss.) non è necessario il voto dei creditori, in quanto l’omologa del giudice è sufficiente.
Se l'accordo è raggiunto l'organismo di composizione redige una relazione sui consensi espressi e la invia ai creditori che hanno dieci giorni per contestarla. Decorso questo termine l'OCC invia la relazione al Giudice, le eventuali contestazioni, il testo dell'accordo e l'attestazione di fattibilità.
Una volta risolte le contestazioni, il Giudice provvede ad omologare l'accordo e dispone in merito alla sua pubblicità, anche se l'accordo non è ritenuto conveniente da particolari creditori ma a suo giudizio il creditore dissenziente sarà soddisfatto dall'accordo nella stessa misura in cui lo sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio (cram down).
Tra la proposta e l'omologazione non devono intercorrere più di sei mesi. Il reclamo contro il provvedimento che dispone l'omologazione è ammesso innanzi al Tribunale, che decide in camera di consiglio, senza il giudice che ha omologato la proposta.
L'accordo omologato è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data della pubblicità del deposito della proposta. I creditori successivi non possono agire esecutivamente su beni oggetto della proposta.
L’adempimento dell’accordo è eseguito sotto la vigilanza dell’OCC che ne verifica la correttezza. Il giudice ha la possibilità di nominare un liquidatore, se previsto dal piano o se vi sono beni pignorati e quando autorizza lo svincolo delle somme, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il co. 4 art. 13 della L. 3/2012 conteneva la regola e l’eccezione della prededucibilità dei crediti sorti nel corso dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Con il CCII sono stati integrati e sistematizzati tali aspetti negli articoli 67‑83.
Revoca e risoluzione dell'accordo
L'accordo viene revocato d'ufficio dal Giudice se:
- il debitore non paga le amministrazioni e gli enti previdenziali entro 90 giorni dalla scadenze previste;
- emerge che durante la procedura il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori.
La revoca del piano del consumatore può essere richiesta anche dal creditore quando:
- il passivo del debitore è stato aumentato o diminuito con dolo o colpa grave;
- una parte dell'attivo è stata sottratta o dissimulata;
- sono state simulate con dolo attività del tutto inesistenti.
Il ricorso può essere presentato entro 6 mesi dalla data della scoperta e comunque entro un anno dalla scadenza stabilita per l'ultimo adempimento.
L'accordo cessa di avere effetti anche quando:
- viene risolto o il debitore non paga i crediti impignorabili e i debiti fiscali;
- se in seguito viene dichiarato il fallimento. L'accordo si risolve e i pagamenti, gli atti e le garanzie eseguite in forza di esso non possono essere sottoposte a revocatoria fallimentare.
I creditori possono chiedere la risoluzione dell'accordo, ai sensi dell'art 14 della legge 3/2012 se:
- il debitore non rispetta l'accordo;
- le garanzie promesse non vengono poste in essere;
- l'accordo non può essere eseguito per cause non riconducibili al debitore.
La risoluzione può essere proposta entro 6 mesi dalla scoperta o entro un anno dalla data dell'ultimo adempimento.
Con il CCII, la revoca o conversione della procedura è disciplinata nel Titolo IV, Capo II, sez. III (artt. 73 ss.) e nella liquidazione controllata (artt. 268 et seq.). Ad esempio, se il piano del consumatore non viene rispettato, il giudice dispone la liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 73 CCII).
