Sei in: Home » Guide Legali » Procedura Civile » Sospensione e estinzione processo esecutivo

Sospensione ed estinzione processo esecutivo

Guida di procedura civile

Cosa sono la sospensione e l'estinzione del processo esecutivo che chiudono l'ultimo titolo del libro terzo del codice di procedura civile

La sospensione del processo esecutivo

[Torna su]

Della sospensione del processo esecutivo si occupano gli articoli da 623 a 628.

Essa comporta un arresto nella sequenza degli atti che costituiscono il procedimento: secondo quanto stabilisce l'articolo 626 c.p.c., infatti, quando il processo è sospeso non può essere compiuto alcun atto esecutivo, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione. 

Solitamente la ragione per cui viene sospeso un processo esecutivo è rinvenuta nel fatto che è contemporaneamente in corso un giudizio di cognizione, aperto con opposizione o impugnazione, in cui si contesta l'esistenza stessa dell'azione esecutiva oppure la legittimità delle modalità con le quali l'esecuzione si sta svolgendo.

Tale giudizio, infatti, potrebbe anche terminare con una pronuncia di totale o parziale inesistenza dell'azione o di illegittimità dell'esecuzione. Con la conseguenza che la prosecuzione del processo potrebbe comportare il rischio che venga compromessa in maniera irreparabile la situazione di fatto che ne costituisce l'oggetto.

Proprio per tale motivo, quindi, si procede, in via cautelare, all'interruzione provvisoria del processo in attesa della definizione del giudizio cognitivo. 

In ogni caso, l'articolo 623 del codice di rito specifica che solo un provvedimento del giudice dell'esecuzione può sospendere il processo esecutivo, salvo che l'interruzione non sia prevista per legge o dal giudice davanti al quale è stato impugnato il titolo esecutivo.

Sospensione per opposizione all'esecuzione

[Torna su]

L'articolo 624 si occupa in modo specifico, invece, della sospensione disposta a seguito di opposizione all'esecuzione, proposta ai sensi degli articoli 615 e 619 del codice di rito.

Tale norma, più precisamente, dispone che, in caso di opposizione all'esecuzione, il giudice sospende il processo, con o senza cauzione, su istanza di parte e se ricorrono gravi motivi.

Contro l'ordinanza del giudice è ammesso reclamo.

Se, tuttavia, l'ordinanza non è reclamata o è confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice, quest'ultimo dichiara l'estinzione del processo.

Sospensione su istanza di parte

[Torna su]

L'articolo 624 bis del codice di procedura civile, invece, rispondendo a un'esigenza diffusa nella prassi, regola l'ipotesi particolare in cui il giudice dell'esecuzione disponga la sospensione su istanza di parte.

Nel dettaglio, tale sospensione del processo esecutivo, che può durare sino a ventiquattro mesi, può essere disposta quando tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, concordemente, ne facciano richiesta.

L'istanza di sospensione, tuttavia, va proposta entro termini ben definiti, stabiliti in maniera distinta per le varie ipotesi che possono verificarsi, dallo stesso codice di rito.

Su di essa il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi più urgenti può anche provvedervi con decreto nel quale fissa anche l'udienza di comparizione delle parti, ove provvederà, poi, con ordinanza.

Riassunzione

[Torna su]

Il processo esecutivo sospeso va riassunto con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non dopo che siano decorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

Estinzione del processo esecutivo

[Torna su]

Dell'estinzione del processo esecutivo si occupano, invece, gli articoli da 629 a 632 del codice di procedura civile.

Oltre al caso naturale per cui il processo esecutivo si estingue quando ha raggiunto il suo scopo specifico, l'esecuzione si può anche estinguere per rinuncia o per inattività delle parti.

Nella prima ipotesi il processo si estingue se prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione il creditore pignorante e quelli intervenuti (muniti di titolo esecutivo) rinunciano agli atti. Esso si estingue anche nel caso in cui, dopo la vendita, rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

L'estinzione per inattività delle parti si verifica, invece, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando le parti non proseguono o non riassumono il processo esecutivo nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice dell'esecuzione.

L'estinzione può aversi anche per mancata comparizione delle parti all'udienza per due volte consecutive, fatta eccezione per l'udienza in cui ha luogo la vendita.

L'estinzione è dichiarata dal giudice con ordinanza che può essere oggetto di reclamo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo esecutivo.

La recente riforma del processo civile del 2015 ha, infine, previsto un'ulteriore ipotesi di estinzione, che è quella che si verifica in caso di omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

Tale omissione, tuttavia, non comporta l'estinzione nel caso in cui la pubblicità non sia stata effettuata a causa di malfunzionamenti del sistema informatico.

Effetti dell'estinzione

[Torna su]

Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione, il giudice dispone sempre anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Inoltre egli provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se ne viene fatta richiesta, e dei compensi dovuti all'eventuale delegato alle operazioni di vendita.

Occorre, poi, fare una distinzione che interessa gli effetti dell'estinzione.

Se essa infatti interviene prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, allora gli atti compiuti fino a quel momento perdono efficacia. Se, invece, l'estinzione interviene successivamente, la somma ricavata verrà restituita al debitore.

Con l'estinzione del processo esecutivo, infine, il custode dei beni pignorati rende al debitore il conto, che viene discusso e chiuso innanzi al giudice, mentre le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Data: 15 dicembre 2019