Riunione dei processi
La riunione dei procedimenti è quel fenomeno processuale a seguito del quale, in determinate ipotesi, più procedimenti vengono trattati unitariamente.
Ciò accade, sostanzialmente, quando sia sussistente il rischio che si verifichino possibili contrasti di giudicato.
Il codice di procedura civile si occupa della riunione dei processi agli articoli 273 e 274, prevedendo due distinte ipotesi che possono comportarla: la sussistenza di procedimenti relativi alla stessa causa e la sussistenza di procedimenti relativi a casi connessi.
- La riunione di procedimenti relativi alla stessa causa
- La riunione di procedimenti relativi a cause connesse
- L'utilizzabilità delle prove raccolte
La riunione di procedimenti relativi alla stessa causa
Nel dettaglio, può accadere innanzitutto, seppure in situazioni anormali, che della stessa causa si stiano occupando due o più distinti procedimenti.
In tal caso, se essi pendono dinanzi allo stesso giudice è questo a dover direttamente disporne la riunione, anche d'ufficio.
Se, invece, essi pendono dinanzi a diversi giudici o a diverse sezioni del medesimo tribunale, il giudice istruttore o il presidente di sezione che ne abbia conoscenza è tenuto a riferire tale circostanza al presidente del tribunale.
Quest'ultimo, sentite le parti, ordinerà la riunione dei procedimenti con decreto e indicherà la sezione o il giudice dinanzi al quale il procedimento deve proseguire.
La riunione di procedimenti relativi a cause connesse
Allo stesso modo si opera nel caso in cui i procedimenti siano relativi non alla stessa causa ma a cause connesse: le modalità della riunione sono distinte a seconda che i due procedimenti pendano dinanzi al medesimo giudice o dinanzi a giudici o sezioni differenti.