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L'intervento di terzi in appello

Guida di procedura civile
L'intervento di terzi in appello, in generale, non è ammesso. Fa eccezione l'intervento da parte di chi avrebbe potuto proporre opposizione di terzo

Di norma, chi non ha partecipato alle prime fasi del giudizio (ossia non ha preso parte al giudizio di primo grado) non può intervenire in appello.

In caso contrario, infatti, si derogherebbe al principio del doppio grado di giurisdizione, dovendosi ammettere la proposizione di domande nuove da parte del terzo o nei suoi confronti.

Tale regola generale conosce, tuttavia, un'eccezione.

Intervento di terzi in appello: quando è possibile

Si ammette l'intervento anche direttamente in appello da parte di chi sarebbe stato comunque legittimato a impugnare la sentenza con lo strumento dell'opposizione di terzo a norma dell'articolo 404 del codice di procedura civile, sia nella forma ordinaria che in quella revocatoria.

E' chiaro, quindi, che l'intervento di terzi in appello, laddove ammissibile, si configura come una vera e propria opposizione di terzo anticipata.

In tal caso, infatti, colui che interviene nel giudizio d'appello fa valere un diritto autonomo rispetto a quello delle altre parti in causa, che potrebbe altrimenti far valere contro la sentenza emessa in tale grado.

Intervento di terzo in appello: le ragioni

Legittimando l'intervento del soggetto che avrebbe potuto proporre opposizione di terzo, il legislatore non ha fatto altro che evitare che il giudice di appello emetta una sentenza che poi sarà presumibilmente impugnata con gli strumenti di cui agli articoli 404 e seguenti del codice di rito.

L'interesse a intervenire discende dal fatto che la tutela del diritto autonomo del terzo potrebbe risultare incompatibile con le statuizioni contenute nella futura sentenza di secondo grado.

Si badi bene: "potrebbe" e non "può". Infatti l'ammissibilità dell'intervento del terzo in appello è subordinata all'esistenza non di un pregiudizio effettivo, ma di un pregiudizio potenziale. Basta insomma dimostrare che la futura sentenza di appello faccia correre al terzo un rischio solo eventuale.

Appello: ammesso solo l'intervento principale

In ogni caso, anche quando l'intervento di terzo in appello è ammesso, esso può essere solo principale, mentre sono inammissibili sia l'intervento adesivo che l'intervento coatto (su ordine del giudice o a istanza di parte).

Il terzo che fa l'intervento, quindi, deve far necessariamente valere un diritto autonomo rispetto a quello che nel processo risulta già controverso. L'eventuale proposizione di nuove domande è legittimata dall'intervento stesso.

Intervento di terzo in appello e successione

Dall'intervento del terzo (che è per regola generale inammissibile sempre, tranne nell'unica ipotesi sopra individuata) va tenuta distinta la successione.

Essa si verifica, ad esempio, nel caso di morte di una delle parti o di successione nel diritto controverso.

In tal caso, la generale ammissibilità in appello da parte del successore non può essere messa in discussione.

Aggiornamento: novembre 2019