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Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Guida di procedura civile

Nel caso in cui la sentenza pronunciata tra più parti in cause inscindibili o tra loro dipendenti non sia stata impugnata nei confronti di tutte le parti, il codice di rito prevede, all'articolo 331, che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio.

E' evidente che l'intento è quello di preservare l'unitarietà del giudizio di impugnazione garantendo la partecipazione di tutte le parti e un'unica decisione.


Inammissibilità dell'impugnazione

Nel momento in cui ordina l'integrazione del contraddittorio, il giudice stabilisce anche entro quale termine la notificazione debba essere fatta e fissa, eventualmente, l'udienza di comparizione.

Se entro il predetto termine, però, nessuna delle parti provvede ad eseguire quanto disposto dal giudice, l'impugnazione è dichiarata inammissibile.

Nullità del giudizio a contraddittorio non integrato

La previsione di cui all'articolo 331 del codice di procedura civile non può essere liberamente interpretata dal giudice: proprio in ragione della ratio che la governa, l'integrazione del contraddittorio, ove ne ricorrano i presupposti, deve necessariamente essere disposta.

Così, se il giudice abbia deciso di interpretare a suo modo la situazione processuale e non abbia ordinato l'estensione del giudizio alle parti che non siano state citate, il giuizio stesso deve considerarsi affetto da nullità.

Sentenza pronunciata in cause scindibili

Occorre porre in evidenza che, anche nel caso di impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili, le ragioni di economia processuale hanno spinto il legislatore a prevedere un'apposita regolamentazione.

In tal caso, infatti, se l'impugnazione è stata proposta solo da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ordina che essa venga notificata anche alle altre e fissa il termine entro il quale provvedervi ed, eventualmente, l'udienza di comparizione.

Così, alle parti notificate viene data la possibilità di proporre impugnazione incidentale.

Laddove, però, la notificazione non venga fatta, l'impugnazione non può reputarsi inammissibile.

L'unica conseguenza sarà che il processo rimane sospeso sino a quando le parti rimaste estranee ad esso non siano decadute dall'impugnazione.