Fase istruttoria
La fase istruttoria nel processo civile
La fase istruttoria del processo civile è il momento in cui il giudice, sulla base delle allegazioni delle parti, procede alla selezione e all’assunzione dei mezzi di prova necessari per accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione. Essa si colloca tra la fase introduttiva e la fase decisoria e rappresenta il centro della dinamica processuale, poiché da come viene condotta dipendono, in larga misura, l’esito della lite e la durata del giudizio.
1. Collocazione sistematica e funzione della fase istruttoria
Nel rito ordinario di cognizione, la fase istruttoria si apre dopo l’udienza di prima comparizione e trattazione e si conclude con la rimessione della causa in decisione. In questo arco procedimentale il giudice:
- definisce in modo stabile il thema decidendum (le questioni di fatto e di diritto da decidere);
- individua il thema probandum (i fatti che richiedono un accertamento probatorio);
- decide sull’ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste dalle parti;
- dispone l’eventuale assunzione dei mezzi di prova ammessi.
La fase istruttoria ha quindi una duplice funzione: da un lato è fase di organizzazione del processo, perché consolida il perimetro della controversia; dall’altro lato è fase di accertamento, in cui si forma il materiale probatorio su cui verrà costruita la decisione.
2. Dalla trattazione alla istruzione probatoria
La fase istruttoria si sviluppa, di regola, in tre momenti strettamente collegati:
- Trattazione della causa: il giudice istruttore verifica la regolarità del contraddittorio, esamina domande ed eccezioni, individua i punti controversi e valuta le richieste istruttorie formulate dalle parti.
- Ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova: il giudice ammette solo le prove pertinenti, rilevanti e non vietate, escludendo quelle superflue o dirette a dilatare indebitamente i tempi del processo.
- Istruzione probatoria in senso stretto: si procede all’assunzione concreta delle prove ammesse (testimonianze, interrogatori formali, consulenze tecniche d’ufficio, ispezioni, esibizioni documentali, ecc.), secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
Al termine di queste attività, la causa è, di regola, matura per la decisione e il giudice potrà disporre il passaggio alla fase decisoria, con la precisazione delle conclusioni e la successiva rimessione in decisione.
3. I poteri del giudice istruttore
Nella fase istruttoria il giudice istruttore esercita poteri di direzione e di controllo che incidono in modo determinante sull’andamento del processo. In particolare, egli:
- verifica la regolarità del contraddittorio e la corretta instaurazione del rapporto processuale;
- indica alle parti le eventuali questioni rilevabili d’ufficio che ritiene opportuno trattare;
- ammette o rigetta, con provvedimenti motivati, i mezzi di prova richiesti dalle parti;
- fissa il calendario delle udienze istruttorie e coordina le operazioni di assunzione delle prove;
- può adottare provvedimenti istruttori d’ufficio nei casi previsti dalla legge, in particolare per assicurare l’effettività del diritto alla prova.
La fase istruttoria, soprattutto dopo la riforma, è quindi caratterizzata da una più intensa cooperazione tra giudice e parti, nella prospettiva di un processo concentrato e proporzionato alla complessità della controversia.
4. La fase istruttoria dopo la riforma Cartabia
La riforma Cartabia ha inciso in modo significativo sulla struttura della fase istruttoria, anticipando gran parte dell’attività di allegazione e di richiesta di prova al momento anteriore all’udienza di prima comparizione e trattazione. Le principali linee di intervento sono:
- lo scambio anticipato delle memorie integrative, che consente alle parti di completare domande, eccezioni e istanze istruttorie prima dell’udienza, con termini perentori calcolati “a ritroso” rispetto alla data fissata;
- la previsione di preclusioni istruttorie più nette, per evitare che le richieste di prova vengano formulate tardivamente e producano rinvii ingiustificati;
- la possibilità, nei casi previsti, di adottare provvedimenti decisori semplificati quando il quadro probatorio risulta già completo e consente una definizione rapida della controversia.
In questo assetto, la fase istruttoria tende a essere più concentrata e programmata, con un ruolo centrale dell’udienza di comparizione e delle memorie che la precedono, nelle quali le parti devono esporre in modo chiaro i fatti controversi e i mezzi di prova di cui chiedono l’ammissione.
5. Quando la fase istruttoria è limitata o superflua
La fase istruttoria non è sempre necessaria nella sua forma piena. Il giudice può limitare o omettere l’assunzione delle prove in particolare quando:
- la decisione dipende esclusivamente da questioni di diritto e non è contestato il quadro fattuale di riferimento;
- l’accertamento dei fatti controversi può essere svolto sulla base delle prove documentali già prodotte dalle parti;
- le prove richieste risultano manifestamente irrilevanti o dilatorie, rispetto alla concreta utilità ai fini della decisione.
In tali ipotesi, il giudice può ritenere la causa matura per la decisione e disporre direttamente il passaggio alla fase decisoria, richiedendo alle parti la precisazione delle conclusioni.
6. Profili pratici per l’avvocato nella gestione della fase istruttoria
Per l’avvocato, la fase istruttoria del processo civile è il terreno in cui si misura l’efficacia della strategia processuale. In particolare, risultano determinanti:
- una allegazione completa e tempestiva dei fatti sin dagli atti introduttivi e dalle memorie, tenendo conto del sistema delle preclusioni;
- una selezione mirata dei mezzi di prova, evitando richieste generiche o ridondanti e concentrandosi su elementi idonei a dimostrare i fatti decisivi;
- la cura della coerenza tra narrazione dei fatti e prova offerta, così da agevolare il giudice nella ricostruzione del quadro probatorio;
- l’attenzione alle scadenze fissate per lo scambio di memorie e per il deposito di documenti, per non incorrere in decadenze istruttorie che possano compromettere la posizione della parte.
Una gestione consapevole della fase istruttoria consente non solo di aumentare le chance di successo della pretesa, ma anche di contribuire a un processo civile più rapido ed efficiente, in linea con gli obiettivi perseguiti dal legislatore con la recente riforma.
