Cosa giudicata

Cosa si intende per cosa giudicata o giudicato, quali sono le differenze tra giudicato formale e giudicato sostanziale, quali sono i suoi rapporti con il principio del ne bis in idem e quali finalità persegue tale concetto

Con l'espressione "cosa giudicata", o giudicato, si intende, nel nostro ordinamento, la caratteristica che un provvedimento giurisdizionale assume quando non può più essere sottoposto ai mezzi ordinari di impugnazione.

Quando si ha giudicato

L'immodificabilità del provvedimento può derivare dal fatto che tutti i mezzi di impugnazione a disposizione delle parti interessate sono già stati impiegati o dal fatto che sono scaduti i termini per impugnare.

A caratterizzare un provvedimento passato in giudicato, dunque, è l'incontrovertibilità della questione sulla quale esso si è pronunciato: ciò significa che ormai sulla regolamentazione di quel diritto non può più intervenire nessun giudice.

Cosa giudicata e principio del ne bis in idem

Con la pronuncia che è cosa giudicata, in sostanza, sono esaurite le possibilità di riesaminare la questione, in ottemperanza al principio del cosiddetto ne bis in idem, che governa il nostro ordinamento e in forza del quale un giudice non può esprimersi per due volte sulla stessa azione.

Tale principio è valido sia nel caso in cui le parti rinuncino ai diversi gradi di giurisdizione, lasciando decorrere i relativi termini, sia nel caso in cui questi vengano svolti effettivamente.

In sostanza, la sentenza passata in giudicato rappresenta, per il giudice, un divieto di giudicare nuovamente sulla medesima questione.

Finalità del giudicato

La finalità del giudicato è quella di garantire la certezza del diritto e dei rapporti giuridici. Essa, però, va comunque bilanciata con la necessità di garantire anche la giustizia.

Si badi bene, quindi: quella della cosa giudicata è un'incontrovertibilità relativa, nel senso che esistono anche delle deroghe ad essa, rappresentate dalla possibilità di proporre i mezzi di impugnazione cc.dd. straordinari, come, ad esempio, la revocazione

La cosa giudicata formale

Più nel dettaglio, si distingue tra giudicato formale e giudicato sostanziale.

Parlando di cosa giudicata formale si intende far riferimento alla stabilità che acquisisce un provvedimento decisorio del giudice, nel momento in cui non può più essere impugnato per via ordinaria.

In altri termini, si ha cosa giudicata formale quando il provvedimento non è più contestabile in giudizio dalle parti né modificabile da parte del giudice.

Della cosa giudicata formale si occupa espressamente l'art. 324 c.p.c., il quale stabilisce che "si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395".

Benché il codice di rito faccia riferimento alla sola sentenza, la previsione è estensibile a tutti i provvedimenti con contenuto decisorio, quindi anche ai decreti e alle ordinanze.

La cosa giudicata sostanziale

Quando una sentenza passa in giudicato, il suo effetto è quello di obbligare le parti a osservare quanto statuito dal giudice. Si verificano quindi gli effetti del giudicato sostanziale, che sono quelli indicati dall'art. 2909 del codice civile, in base al quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".

Con il termine cosa giudicata in senso sostanziale, dunque, si fa riferimento all'effetto di diritto sostanziale che produce la sentenza e che consiste nella determinazione dell'esistenza o dell'inesistenza di un diritto delle parti e nell'imporre a queste ultime l'obbligo di osservare quanto stabilito dal giudice.

Il giudicato in senso sostanziale è unanimemente riconosciuto solo con riferimento alle sentenze che decidono in maniera irrevocabile sul merito, mentre la sua estensibilità anche agli altri provvedimenti con contenuto decisorio è dibattuta in dottrina.

I rimedi contro il giudicato

Se, in via generale, la cosa giudicata formale determina la definitiva conclusione del processo, sono fatti salvi i casi eccezionali di rimedi contro il giudicato.

Sono rimedi contro il giudicato la revocazione straordinaria (leggi: "La revocazione: i rimedi contro il giudicato") e l'opposizione di terzo (leggi: "L'opposizione di terzo").

Nonostante il giudicato, inoltre, è possibile ottenere il risarcimento del danno ingiusto eventualmente subito a causa di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato, agendo contro lo Stato sulla base di quanto previsto dalla legge n. 117/1988, come recentemente riformata dalla legge n. 18/2015 (leggi: "Responsabilità civile dei magistrati").