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La revocazione

La revocazione è quel rimedio straordinario che consente di rimettere in discussione sentenze civili passate in giudicato. Vediamo in questa guida i motivi che consentono di richiederla e come funziona il procedimento
Guida di procedura civile

Cos'è la revocazione

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La revocazione è uno strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei casi (che vedremo più avanti) indicati dall'articolo 395 del codice di procedura civile.

Essa trova il suo fondamento nella scoperta di nuove circostanze che, se conosciute in precedenza, avrebbero comportato una decisione diversa da quella già presa.

Attraverso la revocazione, la parte può quindi ottenere una nuova valutazione del caso dallo stesso giudice che si è già pronunciato sulla questione e che potrà ora tenere conto delle nuove circostanze.

La revocazione può far cadere persino una sentenza già passata in giudicato.

Sotto questo profilo, si usa fare una distinzione tra revocazione ordinaria e revocazione straordinaria.

La prima si ha quando l'azione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza.

La revocazione straordinaria, invece, è quella che viene proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La revocazione costituisce, come tutte le altre impugnazioni, un rimedio alle possibili ingiustizie che possono derivare da una sentenza sbagliata.

Rispetto ai tre gradi di giudizio previsti dal legislatore, però, la revocazione è uno strumento ulteriore che consente di rimediare anche ad errori per così dire "esterni" al procedimento logico che porta alla formazione della sentenza.


Testo Articolo 395 Codice di procedura civile

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:

1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (3.;

5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata [324], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

I motivi che consentono di richiedere la revocazione della sentenza

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Per quel che riguarda i motivi della revocazione, stando al testo della norma, si possono impugnare per revocazione anche le sentenze passate in giudicato:

  • se sono l'effetto del dolo di una delle parti; 
  • se le prove su cui si è deciso sono state dichiarate false ;
  • se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 
  • se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. 
  • Si possono poi impugnare per revocazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, non solo se ricorre una delle ipotesi sopra menzionate ma anche:
  • se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. 
  • se la sentenza e' contraria ad altra precedente sentenza avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. 

 

Il procedimento

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La revocazione è composta da una fase (chiamata rescindente), che ha lo scopo di eliminare la sentenza impugnata, e una fase (chiamata rescissoria), che invece ha lo scopo di sostituire con un'altra decisione di merito la decisione revocata.

La domanda di revocazione deve essere inoltrata allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata (intendendo in questo caso, con l'espressione “giudice�?, non la persona fisica ma l'ufficio giudiziario).

La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove che dimostrano i fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

La proposizione della domanda di revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione.

Il giudice davanti al quale e' proposta la revocazione, tuttavia, su istanza di parte puo' sospendere l'uno o l'altro procedimento sino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.

Data: 15 novembre 2019

Vedi anche: La revisione nel processo penale