di Redazione —
Cos'è la Dis-coll
L'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" è una misura di sostegno per le cessazioni involontarie del lavoro.
La Dis-coll è riconosciuta a:
- collaboratori coordinati e continuativi,
- assegnisti di ricerca,
- dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Tali soggetti, per poterne beneficiare, devono essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e devono aver perso la propria occupazione involontariamente.
Non spetta a:
- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita IVA;
- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
A quanto ammonta la Dis-coll
Il calcolo della Dis-coll è analogo a quello per la disoccupazione Naspi. Anche in questo caso, l'importo mensile non può superare una determinata somma, stabilito dalla legge e rivalutato annualmente, e dal quarto mese di fruizione l'indennità si riduce mensilmente del 3%.
Quando fare domanda
La domanda va presentata entro 68 giorni dal momento della cessazione del rapporto di collaborazione.
In caso di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine:
- rimane sospeso per l'intero periodo dell’evento indennizzato e riprende poi a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
- decorre dalla data di fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.
La domanda va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Durata della Dis-coll
La durata della Dis-coll è pari alla metà dei mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente la cessazione del rapporto e tale evento. Ciò posto, essa, tuttavia, può durare al massimo dodici mesi (compresi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione).
Per approfondimenti leggi: Dis-coll: la disoccupazione per i collaboratori
L'indennità di mobilità
Fino al 31 dicembre 2016, era prevista anche la cd. indennità di mobilità, riconosciuta al lavoratore che restava coinvolto in una procedura di mobilità e poteva vantare almeno dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.
A norma del decreto legislativo n. 22/2015, dal 1° gennaio 2016 i lavoratori licenziati non possono essere più collocati in mobilità ordinaria e, in presenza dei presupposti di legge, possono beneficiare solo della Naspi.
