DIS-COLL

di

Analisi della DIS-COLL e dell'indennità di mobilità

Cos'è la Dis-coll

L'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" è una misura di sostegno per le cessazioni involontarie del lavoro.

La Dis-coll è riconosciuta a:

  • collaboratori coordinati e continuativi,
  • assegnisti di ricerca,
  • dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Tali soggetti, per poterne beneficiare, devono essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e devono aver perso la propria occupazione involontariamente.

Non spetta a: 

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

A quanto ammonta la Dis-coll

Il calcolo della Dis-coll è analogo a quello per la disoccupazione Naspi. Anche in questo caso, l'importo mensile non può superare una determinata somma, stabilito dalla legge e rivalutato annualmente, e dal quarto mese di fruizione l'indennità si riduce mensilmente del 3%.

Quando fare domanda

La domanda va presentata entro 68 giorni dal momento della cessazione del rapporto di collaborazione.

In caso di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine:

  • rimane sospeso per l'intero periodo dell’evento indennizzato e riprende poi a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
  • decorre dalla data di fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

La domanda va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Durata della Dis-coll

La durata della Dis-coll è pari alla metà dei mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente la cessazione del rapporto e tale evento. Ciò posto, essa, tuttavia, può durare al massimo dodici mesi (compresi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione).

Per approfondimenti leggi: Dis-coll: la disoccupazione per i collaboratori

L'indennità di mobilità

Fino al 31 dicembre 2016, era prevista anche la cd. indennità di mobilità, riconosciuta al lavoratore che restava coinvolto in una procedura di mobilità e poteva vantare almeno dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.

A norma del decreto legislativo n. 22/2015, dal 1° gennaio 2016 i lavoratori licenziati non possono essere più collocati in mobilità ordinaria e, in presenza dei presupposti di legge, possono beneficiare solo della Naspi.