di Lucia Izzo —
I comitati sono enti no profit riconosciuti dal codice civile (artt. 39-42 c.c.), che provvede ad indicare, in maniera non esaustiva, gli scopi che questi possono perseguire
Cosa sono i comitati
Il codice civile si occupa dei comitati agli articoli 39 e seguenti. L'articolo 39, in particolare, afferma che "I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali".
I comitati sono, pertanto, organizzazioni di più persone che, attraverso la raccolta di fondi pubblici, costituiscono un patrimonio con il quale realizzare finalità di natura altruistica.
Il codice civile contempla il comitato come ente dotato solo di soggettività giuridica e privo di personalità giuridica. I comitati non riconosciuti, pur non essendo persone giuridiche, costituiscono in ogni caso centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali. Tuttavia, come gli altri enti, anche i comitati possono ottenere il riconoscimento e, per effetto dello stesso, acquisire personalità giuridica.
Costituzione del comitato
Per costituire un comitato, è sufficiente che un gruppo di persone, spontaneamente, individui un nome e fissi gli obiettivi da perseguire. I componenti del comitato, detti promotori, redigono un accordo di tipo associativo; vi si può provvedere anche attraverso una semplice scrittura privata. Eventualmente, si può redigere uno statuto.
I promotori in genere si riuniscono e rendono noto al pubblico lo scopo da perseguire, invitando a effettuare offerte di denaro o altri beni, dette oblazioni, che verranno destinate alla realizzazione dello scopo annunciato.
Raccolta fondi e vincolo di destinazione
I comitati possono conseguire l'attività di raccolta fondi non solo con l'invito al pubblico, ma anche attraverso piccole iniziative commerciali sempre strumentali al raggiungimento dello scopo, come ad esempio con l'organizzazione di pubblici eventi e la vendita di beni di modico valore.
In virtù dei peculiari scopi dell'ente, i fondi raccolti dal comitato sono gravati da un vincolo di destinazione allo scopo programmato e non sono soggetti a tassazione, purché sussistano gli specifici requisiti richiesti dalla legge tributaria.
Componenti del comitato
La dottrina giuridica tende a suddividere i componenti del comitato in:
- promotori (coloro che costituiscono il comitato e determinano lo scopo e il modo per perseguirlo),
- organizzatori (coloro che gestiscono i fondi, utilizzandoli in maniera conforme alle finalità istituzionali).
- sottoscrittori (coloro che rilasciano in maniera volontaria e discrezionale somme a sostegno della causa dell'ente).
Tuttavia nella prassi capita frequentemente un'identificazione tra le dette categorie in capo ai medesimi soggetti.
Responsabilità del comitato
Il regime di responsabilità patrimoniale del comitato varia a seconda che questo abbia ottenuto o meno la personalità giuridica.
Per le obbligazioni del comitato riconosciuto risponde solo quest'ultimo con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta).
Se il comitato non è riconosciuto, invece, tutti i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente per le obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Si ritiene che il patrimonio personale del comitato non risponda delle obbligazioni personali assunte dai suoi componenti.
La rappresentanza in giudizio spetta al presidente.
Durata ed estinzione del comitato
In ogni caso, il perseguimento dello scopo prefissato determina fisiologicamente un'ipotesi di estinzione dei comitati.
L'art. 42 c.c., oltre all'attuazione dello scopo, enumera, sebbene in maniera indiretta, le principali ipotesi estintive dei comitati quali l'insufficienza dei fondi raccolti e l'inattuabilità sopravvenuta dello scopo. Gli eventuali fondi residui possono essere devoluti ad altro ente con analoghe finalità, ma solo se stabilito dallo statuto, altrimenti della loro sorte si occupa l'autorità governativa competente.
