Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

A norma dell’art. 130, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti: quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da  parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale  amministrativo   regionale  nella  cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da  depositare nella segreteria del tribunale adito  entro  il  termine di  trenta giorni dalla proclamazione degli eletti; quanto  alle elezioni  dei  membri  del Parlamento  europeo spettanti all'Italia, da parte di  qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo  regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria  entro  il  termine di trenta  giorni  dalla pubblicazione nella   Gazzetta   Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti. Il secondo comma stabilisce che il presidente, con decreto: fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, designa il relatore, ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo, ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria, ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente. Come stabilisce il comma 3 dello stesso articolo, il ricorso deve notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2: all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni  di comuni, province, regioni, all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad  almeno un controinteressato. Il ricorrente, entro dieci giorni dall'ultima notificazione, deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio. A questo punto, l’amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni  nei  quindici  giorni successivi a quello in cui la notificazione si  è perfezionata  nei loro confronti. All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza. Il comma 7 spiega che la sentenza deve essere pubblicata entro il giorno successivo alla decisione  della  causa.  Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al  Sindaco,  alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale  nazionale,  a  seconda   dell'ente   cui   si   riferisce l’elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui  elezione si tratta, provvede, entro  ventiquattro  ore  dal  ricevimento,  alla pubblicazione per quindici  giorni  del  dispositivo  della  sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato  a  mezzo  del segretario che ne  è  diretto  responsabile.  In  caso  di elezioni relative a comuni, province o  regioni,  la  sentenza  è  comunicata anche al  Prefetto.  Ai medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività. Il tribunale  amministrativo  regionale, quando accoglie  il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le  cui  operazioni  sono state annullate non hanno effetto. Come specificato dal comma 10, tutti i termini processuali diversi da quelli indicati sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.