Integrazione del contraddittorio

Secondo l’art. 49, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati.  Il terzo comma precisa che il giudice, nell’ordinare l’integrazione del  contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai  sensi  dell'articolo 35 (pronunce di rito). Il comma 4 stabilisce che i soggetti nei cui confronti e' integrato il  contraddittorio non sono pregiudicati  dagli  atti  processuali anteriormente compiuti.  Il secondo comma dell’art. 49, stabilisce che non viene ordinata l’integrazione del contraddittorio se il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, infatti in questi casi, il collegio  provvede  con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74 del codice (“Nel caso in cui ravvisi  la  manifesta  fondatezza  ovvero  la manifesta irricevibilità,  inammissibilità,   improcedibilità  o infondatezza del ricorso, il giudice decide  con  sentenza  in  forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al  punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”).