Messa alla prova

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Cos'è la messa alla prova, come viene disciplinato, quanto dura, come è stato modificato dalla riforma Cartabia.

La messa alla prova, di cui all'art. 168 bis e ss. c.p. è una modalità alternativa di definizione del processo attraverso lo svolgimento per l'imputato di lavori di pubblica utilità e la piena riparazione delle conseguenze del reato

Cos'è la messa alla prova

La messa alla prova è un istituto previsto e disciplinato dall'art. 168 bis e ss. del codice penale. La norma dispone infatti che in relazione alla commissione di determinati reati l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

L'istituto prevede l'affidamento dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) affinché svolga determinate attività. Esse possono consistere in particolare nello svolgimento con dedizione e diligenza di un lavoro di pubblica utilità a titolo gratuito ed a favore della collettività intera, nella piena riparazione delle conseguenze dannose scaturite dal reato e, se possibile, al risarcimento del danno cagionato con la sua condotta criminosa. Qualora infatti, ad esempio, il soggetto non abbia cagionato danni a terzi, come in caso di guida in stato di ebbrezza, può essere richiesto il versamento di una somma al fondo vittime della strada.

Accanto a tali attività, il trattamento può prevedere che vengano imposti determinati obblighi all'imputato. Un esempio è rappresentato dal divieto di frequentare determinati luoghi e il necessario e perenne contatto con l'ufficio di esecuzione penale prodromico al reinserimento dell'imputato ed alla sua reintegrazione.

Normativa di riferimento

Introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 67/2014, la messa alla prova ha comportato l'introduzione delle seguenti norme:

  • artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater nel codice penale;
  • artt. 464-bis e seguenti nel codice di procedura penale che si occupano del procedimento e l'art. 567 c.p.p. che si occupa della valutazione del periodo di prova. A cui si aggiungono alcune disposizioni del Tu che si occupa anche del casellario giudiziale e alcune norme di attuazione del codice di procedura penale.

Quando si può chiedere

Le condizioni che legittimano la richiesta messa alla prova sono previste sempre dall'art. 168 bis c.p.p, che al comma 1 dispone "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova".

La condizione necessaria per presentare richiesta di messa alla prova quindi è che si proceda per reati puniti con la sola pena edittale non superiore (se detentiva) nel massimo a quattro anni, sia essa congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. Inoltre, ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

Sono esclusi invece dalla messa alla prova i delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Cosa prevede la messa alla prova

Le attività che devono essere compiute dall'imputato che ha fatto istanza per accedere a questo istituto sono indicate dall'art. 168 bis c.p. comma 2.

Esso così dispone: "La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali".

Durata della messa alla prova

La legge non definisce nello specifico la durata della messa alla prova, ma la durata della sospensione del procedimento per consentire la messa alla prova del soggetto richiedente.

L'art. 464 c.p.p. al comma 5 prevede in particolare che:

  • il periodo di sospensione abbia una durata superiore ai due anni se si procede per reati puniti con una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
  • il periodo di sospensione abbia invece una durata superiore a un anno se è stato commesso un reato punito solo con pena pecuniaria.

Richiesta della messa alla prova

La richiesta della messa alla prova prevista e disciplinata dall'art. 168 bis c.p.p., può essere formulata dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale entro determinati termini (v. modello istanza messa alla prova tribunale Milano allegato).

Si può richiedere infatti la sospensione con messa alla prova fino a che non siano formulate le conclusioni o sino all'apertura del dibattimento (I° grado) oltre che nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio.

Laddove all'imputato fosse notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta può essere trasmessa nelle forme ed entro i termini di cui all'art. 458 comma 1 c.p.p. ("L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato").

Se si procede con decreto la richiesta ex art. 168 bis viene presentata in sede di opposizione.

Il decreto legislativo 150 del 2022, da un lato ha modificato l'art. 464-bis c.p.p. prevedendo che il pubblico ministero può proporre all'imputato di formulare la richiesta di MAP, a cui segue un termine entro cui l'imputato stesso ha facoltà di presentare richiesta formale al giudice, dall'altro ha introdotto una nuova disposizione, l'art. 464-ter.1 c.p.p. con il quale si consente di anticipare nella fase delle indagini il ricorso alla probation, c.d. MAP procedimentale.

L'art. 464-bis c.p.p. introduce un nuovo schema procedurale di messa alla prova, la quale, se attivata su proposta del pubblico ministero, si articola in tre scansioni temporali:

  1. proposta MAP del pubblico ministero;
  2. termine di 20 giorni per consentire all'imputato le sue determinazioni;
  3. richiesta formale di MAP formulata dall'imputato.

La caratteristica principale dell'art. 464-bis c.p.p. è che la proposta del PM deve essere resa nella fase processuale, ossia nella nuova udienza predibattimentale di cui all'art. 554-bis c.p.p.

Nel dettaglio, la disposizione prevede che, laddove il pubblico ministero formuli la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso dell'udienza preliminare, o nella fase predibattimentale (nei procedimenti a citazione diretta), l'imputato può chiedere un breve rinvio del procedimento per un termine non superiore a venti giorni. 

Tale termine fungerebbe come una sorta di termine a difesa al fine di consentirgli di ponderare la proposta del pubblico ministero e, eventualmente, di formalizzare la richiesta di programma trattamentale all'UEPE.

La richiesta di MAP, sia essa formulata dall'imputato o proposta dal pubblico ministero, deve essere presentata, a pena di decadenza, sino al momento delle conclusioni rese all'udienza predibattimentale.

Il nuovo art. 464-ter.1 c.p.p.

Con la nuova riforma legislativa si consente al giudice di alleggerire il carico di lavoro degli uffici della cognizione.

L'art. 464-ter c.p.p. prevede la possibilità per l'imputato di anticipare la richiesta di MAP alla fase delle indagini, solo che in questo caso il pubblico ministero svolgerà un ruolo di mero vidimatore, posto che, se acconsente, tutta la procedura segue poi il controllo del giudice nelle forme di cui all'art. 464-quater c.p.p..
Di contro la nuova fattispecie normativa, oltre che anticipare la richiesta di MAP alla fase delle indagini, attribuisce al pubblico ministero di seguire tutte le dinamiche delle attività della probation, essendo egli stesso onorato a contattare l'UEPE e redigere il programma trattamentale.
Il pubblico ministero può proporre la MAP, e non deve, la locuzione è fondamentale, indicando come termine iniziale l'avviso previsto dall'art. 415-bis c.p.p., ossia all'esito delle indagini preliminari.

A differenza dell'art. 464-ter c.p.p. che consente all'indagato di formulare la richiesta di MAP nel corso delle indagini, la scelta dell'art. 464-ter.1 c.p.p. di fare riferimento alla solo chiusura delle indagini è stata riferita nella Relazione illustrativa come funzionale a soddisfare le esigenze di cui all'art. 415-bis c.p.p., dove viene determinata la fondatezza della tesi accusatoria; la discovery, conseguente agli avvisi, dove si consente all'indagato la piena cognizione degli atti in suo carico, così offrendogli la possibilità di valutare la maggiore oculatezza delle scelte processuali, nonché le strategie difensive più idonee e finanche la completezza delle indagini preliminari consentirà al giudice di valutare i presupposti della MAP.

Con il comma 1 dell'art. 464-ter.1 c.p.p. , il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'art. 415-bis c.p.p., può proporre alla persona sottoposta alla indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. In questa fase propulsiva il PM, in via eventuale, può anche contattare l'UEPE per predisporre un primo programma.

La persona sottoposta alle indagini, entro il termine di 20 giorni, può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

Quando la persona sottoposta alle indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa del reato della facoltà di depositare, entro dieci giorni, memorie presso al cancelleria del giudice.
Il coinvolgimento della persona offesa in tale scansione del procedimento è nel segno di assicurare una adeguata possibilità di partecipazione finalizzata a garantire il diritto del contraddittorio

Si tratta, però, di un contraddittorio cartolare cui la persona offesa non ha "potere di veto", ma solo il diritto di interloquire con il giudice per rappresentarle la propria posizione.

Se, invece, l'indagato non intende procedere alla MAP, perché reputa il programma eccessivamente gravoso, potrà comunque - nelle successive scansioni del procedimento - conservare la facoltà di sottoporre al giudice una propria richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nelle forme già previste dall'art. 464-ter c.p.p., comma 3, ovvero in udienza ex art. 464-bis c.p.p..

Il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero a cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti di cui al dettato dell'art. 464-quater, comma 3 c.p.p., primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare un programma di trattamento d'intesa con l'imputato, il cui programma dovrà essere elaborato entro 90 giorni.

Quindi, acquisito il piano di recupero, se lo reputa idoneo, sospende il processo con messa alla prova.

Decisione del giudice sulla messa alla prova

La decisione sulla ammissione dell'imputato all'istituto della messa alla prova è stata ribadita di recente dalla Cassazione, che nella sentenza n. 15894/2022 ha ribadito che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza: "il giudice può rigettare l'istanza di sospensione sul presupposto della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, nel quale caso egli non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato. Il disposto del comma 3 dell'art. 464-quater cod. proc. pen., che consente di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova «quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati», rende evidente la necessità di una presenza di entrambi i presupposti e, nel contempo, in caso di un favorevole giudizio prognostico, di una valutazione sulla idoneità del programma di trattamento, da elaborare d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, il cui contenuto minimo è indicato nell'art. 464-bis, comma 4, del codice di rito."

Messa alla prova e casellario

Nel caso in cui il giudice rilevi la presenza dei presupposti necessari e richiesti dalla legge per la concessione della messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova viene iscritta nel casellario giudiziario, così come la sentenza che, in caso di esito positivo della prova, dichiari l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p.

Sospensione procedimento con messa alla prova

Gli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono disciplinati dall'art. 168 ter c.p.p. il quale prevede espressamente che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e che l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede (per espressa previsione normativa "L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge").

Estinzione del reato

Abbiamo visto che l'esito positivo della messa alla prova è l'estinzione del reato a cui però non si accompagna l'estinzione delle sanzioni amministrative accessorie. In sostanza, se un soggetto commette il reato di guida in stato di ebbrezza con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della patente di guida, queste sanzioni permangono.

Revoca della messa alla prova

La messa alla prova, nel caso in cui abbia esito negativo, può essere revocata. A disporre in quali casi questo si verifica è l'art. 168 quater c.p, ovvero:

  • quando il soggetto violi in modo grave e reiterato il programma, le prescrizioni del giudice o rifiuti di svolgere il lavoro di pubblica utilità;
  • quando proprio durante il periodo di sospensione con messa alla prova il soggetto commette un delitto non colposo o un reato della stessa indole di quello per il quale si sta procedendo nei suoi confronti.

Messa alla prova dei minorenni

Il procedimento di messa alla prova dei minorenni è stato introdotto con il D.P.R. 448/1988 ed è disciplinato dall'art. 28.

Il base a questa norma il giudice, dopo avere sentito le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo, se ritiene di dover valutare la personalità del minorenne al termine della prova.

La durata della sospensione del processo dipende dalla misura della pena. Il processo infatti viene sospeso per un periodo non superiore a tre anni se si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi invece la sospensione è disposta per un periodo non superiore a un anno.

Durante questo periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia affinché, anche in collaborazione con i servizi locali, vengano svolte le opportune attività di osservazione, di trattamento e di sostegno. Con lo stesso provvedimento inoltre il giudice può dare prescrizioni precise e dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

Contro l'ordinanza possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. La sospensione è infine revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte dal giudice.