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Le condizioni di procedibilità 

In alcuni casi, l'esercizio dell'azione penale non avviene d'ufficio, ma necessita di uno specifico impulso. Si parla di condizioni di procedibilità.

Procedibilità a querela

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Le condizioni di procedibilità sono la querela, l'istanza di procedimento, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere.

Analizziamole nel dettaglio a partire dalla principale, ovverosia dalla querela, che può essere definita come la dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa da un reato manifesta la propria volontà che si proceda nei confronti del colpevole. Di essa si occupano gli articoli da 336 a 340 del codice di procedura penale.

La querela può essere presentata dal titolare del relativo diritto sia personalmente che per mezzo di un procuratore speciale e sia oralmente che per iscritto. A tal fine è necessario rivolgersi al P.M., a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente consolare all'estero, nel termine massimo di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 124 del codice penale). Il diritto di querela, in quanto disponibile, può essere oggetto sia di rinuncia preventiva che, una volta esercitato, di remissione.

Istanza di procedimento

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L'istanza di procedimento, della quale si occupa l'articolo 341 del codice di procedura penale, è la dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa da un reato commesso all'estero (da cittadini italiani o stranieri), che se commesso in Italia sarebbe stato procedibile d'ufficio, chiede che il P.M. proceda per il reato stesso.

Si tratta di una condizione di procedibilità analoga alla querela, della quale segue quindi le forme, ma con una grande differenza: l'istanza di procedimento è irrevocabile. Così come la querela, anche l'istanza si estende di diritto a tutti gli autori del fatto, è valida anche se proposta da una sola delle persone offese, può essere diretta anche verso ignoti e prescinde dall'utilizzo di formule sacramentali.

Richiesta di procedimento

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La richiesta di procedimento, contemplata dall'articolo 342 del codice di rito, è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all'organizzazione giudiziaria (ad esempio il Ministro della giustizia) manifesta la volontà che il P.M. proceda per un determinato reato.

Tale condizione di procedibilità è prevista per determinati reati, in ragione della loro natura o per opportunità politica (tornando all'esempio di prima, per poter procedere per delitti commessi in danno del Presidente della Repubblica occorre la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia).

Operativamente, la richiesta di procedimento va presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall'autorità competente; la polizia giudiziaria non è competente a riceverla.

Autorizzazione a procedere

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L'autorizzazione a procedere, infine, è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all'organizzazione giudiziaria, su richiesta del P.M., consente l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti di una determinata persona (ad esempio un Ministro) o in rapporto ad un determinato reato (ad esempio i reati ministeriali). A seconda dei casi, è tesa a rimuovere un ostacolo iniziale o sopravvenuto all'esercizio dell'azione penale. Di essa si occupano gli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale.

L'autorizzazione a procedere può essere concessa solo:

  • da ciascuna delle Camere - per i procedimenti a carico del Presidente del Consiglio o dai Ministri;
  • dalla Corte costituzionale - per i procedimenti a carico dei suoi membri;
  • dal Ministro della giustizia - per gli specifici reati per i quali è richiesta tale condizione di procedibilità.

Se vi è stato arresto in flagranza l'autorizzazione va richiesta immediatamente dopo tale evento e prima dell'udienza di convalida; negli altri casi invece va chiesta entro 30 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel relativo registro. Nell'attesa che venga concessa non è possibile procedere, in danno dell'indagato, al fermo di polizia giudiziaria, all'emissione di misure cautelari personali o a perquisizioni, intercettazioni, ispezioni, ricognizioni, confronti e individuazioni; se però vi è stata flagranza di un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio sono possibili, oltre all'arresto, le perquisizioni (domiciliari o personali).

Assenza della condizione di procedibilità 

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Se con provvedimento di archiviazione o sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere viene dichiarata la mancanza della querela, dell'istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere è comunque possibile esercitare l'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona. A tal fine è necessario che venga successivamente proposta la querela, l'istanza o la richiesta o che sia concessa l'autorizzazione o sia venuta meno la condizione personale che la rendeva necessaria.

Lo stesso vale anche quando il giudice accerta che manca una condizione di procedibilità diversa dalle precedenti e quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato, lo stato di incapacità cessa o si accerta che è stato dichiarato per errore.

Se la condizione di procedibilità può ancora sopravvenire (e fermo restando quanto detto con riferimento all'autorizzazione a procedere), in sua mancanza è possibile sia compiere gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova che, se vi è pericolo nel ritardo, assumere le prove previste dall'articolo 392 con riferimento all'incidente probatorio.

Data: 12 maggio 2021