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Archiviazione del giudizio

Guida di procedura penale

Entro il termine di svolgimento delle indagini, il P.M. può presentare richiesta di archiviazione del giudizio e la persona offesa può presentare opposizione

Casi di archiviazione

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All'esito delle indagini preliminari, ed entro i termini di durata massima delle stesse fissati dagli articoli da 405 a 407 del codice di procedura penale, il pubblico ministero che ritenga che non si debba proseguire con il giudizio, presenta al giudice la richiesta di archiviazione trasmettendo, unitamente ad essa, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti dinanzi al G.I.P. 

Le ragioni alla base dell'archiviazione possono essere molteplici ma la più diffusa è rappresentata dall'infondatezza della notizia di reato che si ha quando il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o le prove sono insufficienti e contraddittorie. A tale circostanza si affiancano le ipotesi in cui manca una condizione di procedibilità, la persona sottoposta ad indagine non è punibile per particolare tenuità del fatto, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Archiviazione per particolare tenuità del fatto

Con particolare riferimento all'archiviazione per particolare tenuità del fatto va detto che, ove la stessa si verifichi, il PM deve avvisare della sua richiesta l'indagato e la persona offesa precisando che, entro dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione nella quale indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso.

Opposizione alla richiesta di archiviazione

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In ogni caso, quando il P.M. fa richiesta di archiviazione, la persona offesa dal reato può sempre presentare opposizione, indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

L'opposizione può essere presentata, con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini, nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'avviso della richiesta di archiviazione. Il termine è elevato a trenta giorni per i delitti commessi con violenza alla persona e per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

Va a questo punto precisato che l'avviso della richiesta di archiviazione è presentato in ogni caso alla persona offesa solo per le fattispecie di reato per le quali il termine per l'opposizione è di trenta giorni, mentre, in tutti gli altri casi,  è necessaria la dichiarazione di voler essere informati circa l'eventuale archiviazione, fatta nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione.

Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato risulta infondata, il giudice dispone l'archiviazione.

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

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Se la persona offesa dal reato non presenta opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice può:

  • accogliere la richiesta di archiviazione: in tal caso pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero;
  • non accogliere la richiesta di archiviazione: in tal caso fissa entro tre mesi la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al P.M., all'indagato e alla persona offesa dal reato. A seguito dell'udienza, se ritiene che siano necessarie ulteriori indagini, fissa un termine indispensabile per il loro compimento, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste. Al di fuori di tale ipotesi, il giudice che non accoglie la richiesta di archiviazione fissa l'udienza preliminare, con decreto da emanare entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione.

Riapertura delle indagini

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Se dopo il provvedimento di archiviazione sorge l'esigenza di svolgere nuove investigazioni, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può autorizzare con decreto motivato la riapertura delle indagini. 

Se si verifica tale circostanza, il P.M. procede a una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Data aggiornamento: 18 maggio 2021