Requisiti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019) subordina l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale al concorso di precisi requisiti soggettivi e requisiti oggettivi.
Requisiti Soggettivi: Imprenditore Commerciale
Il CCII definisce i requisiti soggettivi delle imprese soggette alla liquidazione giudiziale, stabilendo che sono sottoposti a questa procedura gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.
Ai sensi dell'art. 2082 c.c., "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni e servizi."
Società Commerciali e Forme di Impresa
Le diverse forme di società previste e disciplinate dal codice civile, che hanno a oggetto un'attività commerciale, sono soggette a liquidazione giudiziale, anche se non la svolgono in maniera effettiva. Esse infatti sono riconducibili alla definizione di "imprenditore commerciale" semplicemente quando a stabilirlo è lo statuto, ovvero nel momento in cui la società si costituisce.
Sono soggette a liquidazione giudiziale:
Società di persone: S.n.c. (società in nome collettivo) e S.a.s. (società in accomandita semplice).
Società di capitali: S.r.l. (società a responsabilità limitata), S.p.a. (società per azioni), S.a.p.a. (società in accomandita per azioni).
Società occulte e di fatto: sono anch'esse sottoponibili a liquidazione giudiziale, ai sensi del CCII, che applica il principio di responsabilità illimitata e solidale.
Soci Illimitatamente Responsabili e Soci Accomandanti
Se fallisce una società di persone, la liquidazione giudiziale si estende ai soci illimitatamente responsabili (soci accomandatari), anche se con alcuni limiti, e ai soci accomandanti che si sono ingeriti nella gestione.
Associazioni e Cooperative
La qualifica di imprenditore commerciale e quindi l'applicabilità della disciplina della liquidazione giudiziale riguarda anche le associazioni che svolgono in via esclusiva o prevalente attività commerciale, così come le società cooperative, che perseguono sia finalità mutualistiche che di lucro.
La giurisprudenza ha chiarito che anche la società cooperativa, ove svolga attività commerciale, può in caso di insolvenza essere assoggettata a liquidazione giudiziale, in quanto lo scopo di lucro non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale.
Holding Personale e Gruppi di Imprese
È assoggettabile a liquidazione giudiziale chi è al vertice di una holding personale che, anche se controlla altre società, può considerarsi un'impresa autonoma in grado di conseguire utilità economiche per il gruppo.
Per quanto riguarda il gruppo di imprese, ai fini della liquidazione giudiziale, occorre considerare lo stato di insolvenza della società singola che ne fa parte.
Piccolo Imprenditore: Requisiti Quantitativi
Il CCII ha modificato il concetto di piccolo imprenditore dal punto di vista quantitativo. Secondo l'art. 2083 c.c., "sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
Questa categoria è esonera dal subire la procedura di liquidazione giudiziale, anche perché le limitate dimensioni dell'attività di impresa esercitata riducono le esigenze di garantire in modo più stringente la par condicio creditorum.
Il CCII ha fornito una nuova nozione di piccolo imprenditore, fondata su un criterio quantitativo dimensionale. Non sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
Attivo patrimoniale: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000.
Ricavi lordi: aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 200.000.
Debiti: avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro 500.000.
Questi limiti possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT. Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato i criteri di trasparenza e digitalizzazione per la verifica di queste soglie.
Soggetti Esclusi dalla Procedura
Sono espressamente esclusi dalla liquidazione giudiziale gli enti pubblici. Le società a partecipazione pubblica sono invece sottoponibili al CCII.
Imprenditore Agricolo
L'imprenditore agricolo non è soggetto alla liquidazione giudiziale, anche se questa previsione è assai dibattuta. La giurisprudenza ha precisato che l'esonero non può ritenersi incondizionato: viene meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse assumano rilievo decisamente prevalente.
Requisiti Oggettivi: Stato d'Insolvenza
Oltre ai requisiti soggettivi, per far sì che un'impresa sia sottoponibile a liquidazione giudiziale, è necessario anche il presupposto oggettivo dello "stato d'insolvenza".
L'insolvenza è definita come l'incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, valutata alla data di apertura della procedura. La normativa attuale chiarisce che l'insolvenza può essere comprovata da elementi quali:
Inadempimenti: ripetuti e significativi.
Situazioni di crisi finanziaria: anche documentale.
Difficoltà di pagamento: delle obbligazioni scadute.
Novità del D.Lgs. 136/2024
Il recente D.Lgs. 136/2024 ha apportato importanti innovazioni:
Rafforzamento della digitalizzazione: delle procedure di insolvenza, con l'adozione di strumenti telematici avanzati e piattaforme condivise.
Miglioramento della trasparenza: con obblighi di comunicazione più stringenti per i soggetti insolventi.
Incentivi alla prevenzione: e alla composizione negoziata della crisi, con strumenti di allerta precoce e procedure di concordato preventivo.
Aggiornamento delle soglie quantitative: con un nuovo sistema di classificazione delle imprese e di accesso alle procedure.
Cambio Terminologico: "Fallimento" -> "Liquidazione Giudiziale"
Con l'entrata in vigore del CCII, si è operato un cambio terminologico volto a superare l'immagine negativa associata al termine "fallimento". La nuova terminologia è "liquidazione giudiziale", che meglio rispecchia la finalità del procedimento, ovvero la liquidazione dell'attivo per la soddisfazione dei creditori, promuovendo inoltre una comunicazione più trasparente e orientata alla soluzione della crisi.
Conclusioni
Il quadro normativo aggiornato evidenzia un percorso di riforma volto a rendere più efficiente, trasparente e digitalizzata la procedura di liquidazione giudiziale, con particolare attenzione ai soggetti economici di piccole e medie dimensioni e alle nuove forme di impresa digitale. La definizione dei requisiti soggettivi e oggettivi si integra ora con strumenti telematici, strumenti di prevenzione e un nuovo approccio culturale alla gestione della crisi d'impresa.
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