Pagamento, rendiconto e ripartizione finale

I concetti di rendiconto, pagamento e ripartizione finale restano centrali anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Tuttavia, il quadro normativo e la terminologia sono stati aggiornati: il fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale per le procedure avviate dal 15 luglio 2022, mentre la disciplina della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) continua ad applicarsi alle procedure dichiarate prima di tale data.

Concluse le fasi di liquidazione dell'attivo e le eventuali ripartizioni parziali, il curatore procede agli adempimenti finali della procedura.

Nelle procedure soggette alla legge fallimentare, le ripartizioni parziali sono disciplinate dall'art. 113 L.F. e non possono eccedere, di regola, l'80% delle somme disponibili, dovendo il curatore trattenere quanto necessario per le spese future, il compenso e i debiti prededucibili, eventualmente riducendo la quota distribuibile qualora tale percentuale risulti insufficiente.

In tale contesto, il curatore, ai sensi dell'art. 115 L.F., provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori, attenendosi al piano di riparto e alle prescrizioni del giudice delegato.

La fase successiva alla liquidazione dell'attivo – e normalmente precedente al riparto finale – è rappresentata da uno degli adempimenti fondamentali del curatore: la redazione del rendiconto della gestione.

Il rendiconto, ai sensi dell'art. 116 L.F., consiste in una esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura. Esso deve essere depositato in cancelleria affinché ogni interessato possa prenderne visione e formulare eventuali osservazioni o contestazioni entro l'udienza fissata dal giudice.

Il curatore è tenuto a dare immediata comunicazione dell'avvenuto deposito del rendiconto e della fissazione dell'udienza ai creditori ammessi, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori prededucibili non integralmente soddisfatti e al debitore. L'udienza non può tenersi prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione a tutti gli interessati.

Qualora all'udienza non sorgano contestazioni, ovvero su queste venga raggiunto un accordo, il giudice approva il rendiconto con decreto. In caso contrario, dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al collegio, che decide in camera di consiglio.

Una volta approvato il rendiconto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale, nel rispetto delle regole di graduazione dei crediti e delle cause legittime di prelazione, distinguendo tra creditori privilegiati e chirografari.

In tale fase vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente effettuati, senza che essi possano impedire la chiusura della procedura. Il giudice delegato può inoltre disporre, con il consenso dei creditori interessati, che in luogo delle somme spettanti vengano assegnati crediti d'imposta del debitore non ancora rimborsati.

Per i creditori irreperibili o non presentatisi, le somme dovute sono depositate presso un istituto di credito o l'ufficio postale, secondo quanto previsto dall'art. 34 L.F.. Decorso il termine di cinque anni dal deposito, le somme non riscosse e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versate allo Stato e riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della giustizia (art. 117, comma 4, L.F.).

Evoluzione normativa e Codice della crisi

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha in larga parte riprodotto e sistematizzato la disciplina del rendiconto e del riparto finale, adattandola alla struttura della liquidazione giudiziale e all'obiettivo di una più rapida definizione delle procedure.

Resta ferma la centralità del controllo giudiziale sugli atti conclusivi del curatore e la possibilità per gli interessati di proporre contestazioni o reclami secondo le forme previste dal Codice.

Il rendiconto del curatore continua a rappresentare l’atto conclusivo della gestione, mentre la ripartizione finale interviene dopo la liquidazione dell’attivo e l’esaurimento delle contestazioni rilevanti, nel rispetto delle regole di graduazione e prelazione proprie del regime normativo applicabile.

La disciplina resta pertanto distinta in base alla data di apertura della procedura:

  • legge fallimentare per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022;
  • Codice della crisi per le procedure di liquidazione giudiziale avviate successivamente.
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