La chiusura della liquidazione giudiziale
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII – D.Lgs. n. 14/2019) disciplina la chiusura della liquidazione giudiziale, procedura che ha sostituito il fallimento previsto dalla legge fallimentare per le procedure avviate a partire dal 15 luglio 2022. Per le procedure dichiarate prima di tale data continuano invece ad applicarsi le disposizioni del R.D. n. 267/1942.
La chiusura segna la conclusione dell’iter concorsuale e determina la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore, fatti salvi i casi in cui la legge consente una successiva riapertura.
Cause di chiusura della liquidazione giudiziale
La liquidazione giudiziale si chiude quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- mancanza di domande di ammissione al passivo entro i termini stabiliti;
- integrale soddisfacimento dei creditori, anche prima della ripartizione finale dell’attivo;
- estinzione di tutti i debiti concorsuali e prededucibili con mezzi diversi dalla ripartizione;
- impossibilità di soddisfare i creditori, quando risulta che la prosecuzione della procedura non consente alcun utile riparto;
- compiuta ripartizione finale dell’attivo.
Decreto di chiusura
La chiusura della liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del curatore, del debitore oppure d’ufficio. Se la chiusura interviene prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale provvede sentiti il debitore e il comitato dei creditori.
Reclamo contro il decreto di chiusura
Contro il decreto che dichiara la chiusura, o che respinge la relativa istanza, è ammesso reclamo alla corte d’appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, ai sensi del CCII.
Il decreto diventa efficace una volta decorso il termine per il reclamo senza che questo sia proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.
Effetti della chiusura
Con la chiusura della liquidazione giudiziale:
- cessano gli effetti della procedura sul patrimonio del debitore;
- decadono gli organi della procedura (curatore, giudice delegato e comitato dei creditori), salvo quanto previsto per i giudizi pendenti;
- i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni individuali per la parte di credito non soddisfatta;
- non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive sui beni già compresi nella procedura.
Giudizi pendenti
La chiusura della liquidazione giudiziale non è impedita dalla pendenza di giudizi. In tali casi, il curatore conserva la legittimazione processuale nei limiti e per le finalità previste dalla legge.
Le somme eventualmente riscosse in esito ai giudizi pendenti e gli accantonamenti residui formano oggetto di riparto supplementare, secondo le modalità stabilite dal tribunale con decreto.
Le sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non comportano la riapertura della procedura, salvo che ricorrano i presupposti di legge.
Cancellazione dal Registro delle imprese
Nel caso di liquidazione giudiziale di una società, il curatore richiede la cancellazione della società dal Registro delle imprese a seguito della definitività del decreto di chiusura.
Riapertura della liquidazione giudiziale
Entro cinque anni dalla chiusura, su istanza del debitore o di un creditore, il tribunale può disporre la riapertura della liquidazione giudiziale qualora emergano nuove attività o garanzie tali da consentire un utile soddisfacimento dei creditori, nei limiti e secondo le condizioni previste dal CCII.
Rapporto con l’esdebitazione
La chiusura della liquidazione giudiziale costituisce il presupposto per la possibile esdebitazione del debitore persona fisica, che può essere richiesta secondo le modalità e nei termini previsti dal Codice della crisi.
Conclusioni
La disciplina della chiusura della liquidazione giudiziale, nel passaggio dalla legge fallimentare al CCII, mantiene una struttura coerente con il passato, ma si inserisce in un quadro sistematico orientato a una più rapida definizione delle procedure e a una più equilibrata tutela degli interessi del debitore e dei creditori.
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