Liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, avente finalità liquidative, applicata a determinate categorie di imprese

Cos'è la liquidazione coatta amministrativa

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La liquidazione coatta amministrativa è una procedura alternativa rispetto al fallimento, che, da un lato, determina la liquidazione dei beni dell'imprenditore al fine della soddisfazione dei creditori, nel rispetto del principio della par conditio creditorum, e, dall'altro, si caratterizza per la finalità pubblicistica, poiché ad essere tutelato, anche prima dell'interesse della classe creditoria, è l'interesse pubblico legato alla natura o all'attività dell'impresa.

Tale procedura è riservata, infatti, a particolari categorie di enti, aziende o società, come quelle assoggettate a controllo pubblico o chiamate a gestire ingenti mezzi finanziari affidati dalla collettività, la cui insolvenza o crisi economica-finanziaria potrebbero compromettere l'interesse stesso dello Stato ad una sana economia.

La disciplina

Originariamente disciplinata solo dalle leggi speciali, che la prevedevano per determinati tipi di impresa, sulla base della necessità di una maggiore uniformità della materia, la procedura è stata successivamente regolamentata dalla legge fallimentare del 1942 - la quale all'art. 194, oltre a sancire l'applicabilità delle disposizioni del titolo V del r.d. n. 267/1942 (artt. 194-215) salvo che le leggi speciali dispongano diversamente, afferma l'abrogazione delle "disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213" - e modificata ad opera del legislatore della riforma (in particolare, d. lgs. n. 5/2006 e d. lgs. n. 169/2007).

I presupposti

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La liquidazione coatta amministrativa si fonda su presupposti soggettivi e oggettivi specificamente determinati dalla legge.

Presupposti soggettivi

Per quanto concerne i presupposti soggettivi, la procedura trova applicazione nei confronti di quelle imprese individuate dalle leggi speciali, aventi quale comune denominatore il fatto di esercitare un'attività di rilevanza pubblicistica o di operare in settori assoggettati a controllo pubblico o di gestire mezzi finanziari affidati da una grande quantità di soggetti. 

In particolare, a titolo esemplificativo, rientrano nella categoria delle imprese assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa: le banche, le assicurazioni, gli enti pubblici, le società cooperative, le società di intermediazione finanziaria (ecc.).

Presupposti oggettivi

In ordine, invece, ai presupposti oggettivi, la procedura di liquidazione può essere aperta per la presenza di gravi irregolarità nella gestione o nell'amministrazione, per violazioni gravi o reiterate di norme di legge o regolamentari o di disposizioni dettate nel pubblico interesse, per la non conformità dell'attività esercitata rispetto al fine istituzionale o all'interesse generale, nonché, analogamente al fallimento, per lo stato d'insolvenza.

A tal proposito, al fine di disciplinare i rapporti tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa, per le imprese soggette ad entrambe le procedure, l'art. 196 L.F. si è preoccupato di regolare il concorso tra le stesse, stabilendo che "la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento".

Organi della liquidazione

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In conseguenza del fatto che il fine primario è la tutela di un interesse pubblico, la gestione della procedura, a differenza di quanto avviene per il fallimento, è attribuita a un'autorità amministrativa, la quale, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di assoggettabilità alla liquidazione coatta, ha il potere di emettere il provvedimento di liquidazione e di svolgere funzioni di vigilanza sull'intera procedura.

Gli altri organi della procedura, nominati dalla stessa autorità amministrativa con il provvedimento che ordina la liquidazione, sono il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza (ex art. 198 L.F.).

Il commissario liquidatore

Il commissario liquidatore è l'organo preposto all'esecuzione della procedura e ha il compito di provvedere materialmente alla liquidazione dell'impresa, secondo le direttive impartite dall'autorità che vigila sulla stessa e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Egli è tenuto a compiere tutte le operazioni della liquidazione, a prendere in consegna i beni compresi nella stessa, le scritture contabili e gli altri documenti d'impresa, a formare l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni (ex art. 204 L.F.). 

Inoltre, secondo l'art. 205 L.F., l'imprenditore o gli amministratori, se l'impresa è una società o una persona giuridica, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio; il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

Il d.l 179/2012 modificando il comma 2 dell'art. 205 L.F, ha inoltre previsto che: “Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni".

Tra i poteri del commissario rientra anche l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla stessa (art. 206 L.F.).

In sostanza, il commissario liquidatore ha gli stessi poteri e svolge le medesime funzioni del curatore nel fallimento ed è anch'egli un pubblico ufficiale.

Ex art. 198, 2 comma, L.F., qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati, altresì, tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Il comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, ha funzioni consultive e di controllo, analoghe a quelle del comitato dei creditori nel fallimento.

L'art. 198 L.F. dispone che nella liquidazione delle cooperative, la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.

Il provvedimento di liquidazione

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L'inizio della procedura è rappresentato dal provvedimento dell'autorità amministrativa che pone ufficialmente l'impresa in liquidazione e, contestualmente, nomina il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza.

Entro 10 giorni, secondo il disposto dell'art. 197 L.F., il provvedimento che ordina la liquidazione viene pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che l'ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale e comunicato per l'iscrizione al registro delle imprese.

Se l'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta spetta sempre all'autorità pubblica amministrativa, l'accertamento dello stato di insolvenza è di competenza, invece, dell'autorità giudiziaria. Ove l'accertamento sia anteriore al provvedimento che ordina la liquidazione, l'art. 195, comma 1, L.F., stabilisce che "il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza". Con la medesima sentenza, inoltre, ovvero con successivo decreto, è il tribunale a dover adottare tutti i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione, previa audizione del debitore (con le modalità di cui all'art. 15 L.F.) e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa. 

Il d.l 180/2015 ha modificato il quarto comma dell'art 195 L.F. prevedendo che la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza sia comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 c.p.c, all'autorità competente affinché disponga la liquidazione o, se ritiene presenti i presupposti, l'avvio della risoluzione prevista dal decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE.

Qualora, invece, l'accertamento sia successivo, l'art. 202 L.F. prevede che il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta lo stato d'insolvenza con sentenza in camera di consiglio, "anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo".

Gli effetti della liquidazione

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Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa produce, analogamente alla sentenza di fallimento, effetti sia per l'impresa che per i creditori che sui rapporti giuridici preesistenti.

L'art. 200 prevede che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applichino all'impresa alcune delle disposizioni proprie del fallimento (in ordine in particolare, ai beni di cui all'art. 42 L.F., agli atti compiuti successivamente ex art. 44 L.F., agli alimenti ecc.); inoltre se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo.

Altro effetto conseguente all'avvio della procedura di liquidazione è la perdita della legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative ai rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, che viene trasferita in capo al commissario liquidatore.

Analogamente, l'art. 201 dispone che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applichino con riferimento ai creditori e ai rapporti giuridici preesistenti, le medesime disposizioni previste per il fallimento (titolo II, capo III, sezioni II e IV), nonché l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F.

Nel caso di dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, l'art. 203 sancisce che, una volta accertato tale stato a norma degli artt. 195 o 202 L.F., si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, riguardanti gli "effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori", anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.

La procedura di liquidazione coatta amministrativa

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Lo svolgimento della procedura di liquidazione è analogo a quello del fallimento, essendo scandito da una prima fase di accertamento del passivo e da una seconda e una terza fase, relative, rispettivamente, alla liquidazione e alla ripartizione dell'attivo.

Secondo il disposto dell'art. 209, come modificato dal d. lgs. n. 169/2007, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, e salvo che le leggi speciali stabiliscano un termine diverso, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate accolte o respinte ex art. 207, 2° comma, L.F., depositandolo nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, previa trasmissione a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata.

Una volta depositato in cancelleria, l'elenco diventa esecutivo. Per le impugnazioni, le domande tardive di crediti e quelle di rivendica e restituzione si applicano gli artt. 98, 99, 101 e 103 relativi al fallimento.

Liquidazione dell'attivo

Ex art. 210 L.F. il commissario provvede alla liquidazione dell'attivo, avendone tutti i poteri necessari, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione e in ogni caso, previa autorizzazione della stessa e del parere del comitato di sorveglianza, per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco dell'impresa.

Per le società con soci a responsabilità limitata, inoltre, su proposta del commissario liquidatore, il presidente del tribunale può ingiungere con decreto, sia agli stessi soci che ai precedenti titolari delle quote o delle azioni, di eseguire i versamenti ancora dovuti, anche se non è ancora scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Distribuzione delle somme ai creditori

Una volta compiuta la liquidazione dell'attivo, le somme ricavate vengono quindi distribuite ai creditori, secondo l'ordine stabilito nell'art. 111 L.F.

Il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività, previo il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Secondo quanto disposto dal 3° comma dell'art. 212 L.F., le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite.

La chiusura della liquidazione

Compiute le ripartizioni parziali e, in ogni caso, prima dell'ultimo riparto ai creditori, secondo quanto disposto dall'art. 213 L.F., il commissario sottopone all'autorità che vigila sulla procedura sia il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione che il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza; l'autorità ne autorizza il deposito in cancelleria.

Il commissario liquidatore è tenuto a comunicare ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità stabilite all'art. 207, 4 comma, L.F., l'avvenuto deposito, mentre l'autorità provvede a darne notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati.

Ove non vengano proposte contestazioni, nei termini di legge, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori sulla base delle disposizioni dell'art. 117 L.F. e, se del caso, degli artt. 2495 e 2496 c.c.

Il concordato

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Sulla base dell'art. 214 L.F., l'autorità che vigila sulla liquidazione, previo parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare sia l'impresa che uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'art. 124 e secondo le disposizioni di cui all'art. 152, qualora si tratti di società.

Una volta depositata in cancelleria, unitamente al parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, la stessa viene comunicata a tutti i creditori ammessi al passivo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il tribunale decide sulla proposta di concordato (e sulle eventuali opposizioni presentate dai creditori e dagli altri interessati) con decreto in camera di consiglio, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Spetta al commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza vigilare sull'esecuzione del concordato, i cui effetti sono regolati dall'art. 135 L.F.

Qualora, invece, il concordato non venga eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione o l'annullamento.

In tal caso, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla procedura adotta tutti i provvedimenti all'uopo necessari.

Codice della crisi d'impresa e liquidazione coatta amministrativa

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La liquidazione coatta amministrativa è stata toccata solo in maniera collaterale dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), che entrerà in vigore a settembre 2021.

In sostanza, l'istituto è stato adeguato per rispondere alle modifiche che interessano gli altri istituti concorsuali.

Comunque, con l'entrata in vigore del nuovo codice, la liquidazione coatta amministrativa sarà disciplinata dagli articoli da 293 a 316 dello stesso.

Data: giugno 2021