Istanza per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Guida al procedimento per l’apertura della
liquidazione giudiziale (ex fallimento) secondo il
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII – D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022), come modificato dal
D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
INTRODUZIONE
La
liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale liquidatoria destinata a regolare l’insolvenza dell’imprenditore assoggettabile, mediante la liquidazione dell’attivo e la soddisfazione dei creditori secondo le regole del concorso.
Il
D.Lgs. 136/2024 non “introduce un nuovo codice”, ma reca
disposizioni integrative e correttive al CCII, con interventi di coordinamento e affinamento della disciplina.
Questa pagina sintetizza:
chi può proporre il ricorso,
quali presupposti servono,
come si svolge il procedimento, cosa contiene la
sentenza di apertura e quali sono le
impugnazioni.
1. INIZIATIVA PER L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il ricorso per l’apertura della
liquidazione giudiziale può essere proposto da:
- il debitore;
- uno o più creditori;
- il pubblico ministero, nei casi previsti dal CCII (art. 38).
Presupposto oggettivo: la procedura presuppone lo
stato di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b, CCII), cioè la situazione che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori idonei a dimostrare l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
1.1. Ricorso del debitore
Il debitore può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale quando ricorrono i presupposti di legge (in particolare l’insolvenza e l’assoggettabilità alla procedura).
Nota importante (effetti): la
presentazione del ricorso non comporta automaticamente la sospensione generalizzata delle azioni esecutive; gli effetti tipici (concorso, blocco delle azioni individuali sul patrimonio compreso, spossessamento) derivano dalla
sentenza di apertura. Nel procedimento il tribunale può comunque adottare, se ne ricorrono i presupposti e nei limiti di legge, provvedimenti necessari alla tutela del patrimonio e del corretto svolgimento del contraddittorio.
Documentazione: il contenuto degli allegati dipende dal tipo di debitore e dalla situazione concreta; in via pratica, il tribunale richiede normalmente documentazione idonea a rappresentare
situazione patrimoniale, economica e finanziaria e a consentire la verifica dei presupposti (es. bilanci/contabilità, elenco creditori, elenco beni e diritti, contratti principali, contenziosi, ecc.).
1.2. Ricorso dei creditori
Il creditore può proporre ricorso quando alleghi:
- un credito non manifestamente infondato (da documentare quanto più possibile);
- elementi idonei a dimostrare lo stato di insolvenza del debitore (inadempimenti, esecuzioni infruttuose, protesti, evidenze contabili, ecc.).
2. RICORSO DEL DEBITORE: CONTENUTO E ALLEGATI
2.1. Doveri di collaborazione e completezza
Nel ricorso e nella documentazione il debitore deve consentire una rappresentazione
chiara e completa della situazione, evitando omissioni su beni, passività, contenziosi e atti significativi.
2.2. Deposito e modalità
Il ricorso si presenta al
tribunale competente con le modalità previste dal processo concorsuale (deposito telematico secondo le regole del PCT, ove applicabili). Le regole di dettaglio dipendono dall’organizzazione dell’ufficio e dalla disciplina processuale vigente.
3. RICORSO DEI CREDITORI: LEGITTIMAZIONE E ALLEGATI
3.1. Legittimazione
È legittimato il creditore che alleghi un titolo o comunque documenti idonei a dimostrare la propria qualità, fermo il potere del tribunale di valutare la fondatezza e la rilevanza degli elementi prodotti.
3.2. Allegazioni tipiche
- documenti sul credito (contratti, fatture, decreti ingiuntivi, sentenze, estratti contabili, ecc.);
- elementi sull’insolvenza (diffide, insoluti, pignoramenti, procedure esecutive, protesti, ecc.).
4. RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO (ART. 38 CCII)
Il
pubblico ministero è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale
nei casi previsti dall’art. 38 CCII, in particolare quando venga a conoscenza dello stato di insolvenza nell’esercizio delle proprie funzioni o a seguito di segnalazioni/riscontri qualificati indicati dalla norma.
Non esiste, invece, una regola generale per cui il PM “deve intervenire” perché sono coinvolte “risorse pubbliche”: occorre sempre ricondursi ai presupposti e ai casi tipizzati dal CCII.
5. COMPETENZA TERRITORIALE
5.1. Centro degli interessi principali (COMI)
La competenza si individua, secondo l’art. 20 CCII, nel tribunale del
centro degli interessi principali del debitore.
5.2. Criteri
- sede dell’amministrazione/gestione effettiva;
- luogo di esercizio principale dell’attività;
- altri indici oggettivi rilevanti in concreto (rapporti con terzi, organizzazione, struttura operativa).
6. PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE (ART. 41 CCII)
Il procedimento si svolge in contraddittorio: il tribunale, verificata la regolarità del ricorso,
fissa l’udienza entro 45 giorni dal deposito e dispone le comunicazioni/notificazioni necessarie, secondo la disciplina del CCII e del rito applicabile.
In udienza il tribunale valuta:
- assoggettabilità del debitore;
- esistenza dello stato di insolvenza;
- completezza e attendibilità delle allegazioni e dei documenti;
- eventuali difese del debitore e delle altre parti.
7. SENTENZA DI APERTURA: CONTENUTO ESSENZIALE (ART. 49 CCII)
Quando il ricorso è fondato, il tribunale
apre la liquidazione giudiziale con sentenza. In particolare la sentenza:
- nomina il giudice delegato e il curatore;
- dispone gli adempimenti informativi e gli obblighi di consegna/documentazione;
- fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo entro 120 giorni (prorogabili a 180 in caso di particolare complessità);
- assegna ai creditori il termine perentorio per presentare le domande di ammissione al passivo, che è fissato in modo da scadere 30 giorni prima dell’udienza.
8. PUBBLICITÀ
La sentenza è soggetta alle forme di pubblicità previste dal CCII, in particolare mediante iscrizione nel
Registro delle imprese (per i soggetti tenuti), e alle comunicazioni ai creditori secondo le modalità della procedura (anche tramite strumenti telematici secondo le regole vigenti).
Non è corretta l’affermazione della pubblicazione nel “casellario giudiziale” (che riguarda provvedimenti penali).
9. IMPUGNAZIONI (ART. 51 CCII)
Contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale è ammesso
reclamo alla Corte d’appello nel termine perentorio di
30 giorni, secondo le regole del CCII.
Contro la decisione della Corte d’appello sul reclamo è ammesso
ricorso per cassazione nel termine perentorio di
30 giorni dalla comunicazione/notificazione del provvedimento.
10. D.LGS. 136/2024: COSA CAMBIA (IN SINTESI)
Il
D.Lgs. 136/2024 interviene come decreto
correttivo del CCII: rafforza il coordinamento, chiarisce alcuni passaggi applicativi e affina il funzionamento degli istituti.
Non è corretto, invece, affermare che:
- la procedura si svolga “esclusivamente in via telematica” in ogni sua fase;
- sia introdotto un “uso di intelligenza artificiale” per valutare le domande.
11. RIFERIMENTI NORMATIVI (ESSENZIALI)
- D.Lgs. 14/2019 (CCII) – in particolare artt. 2, 20, 38, 41, 49, 51 e disciplina dell’accertamento del passivo (art. 201 e seguenti);
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – disposizioni integrative e correttive al CCII;
- Regole processuali applicabili e prassi degli uffici giudiziari (deposito telematico e comunicazioni).
CONCLUSIONI
Il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale richiede una corretta impostazione
dei presupposti (insolvenza e assoggettabilità), della
competenza e del
corredo documentale, oltre alla conoscenza dei
tempi reali del procedimento e delle
impugnazioni previste dal CCII.
Nota bene: questa guida è generale e non sostituisce la consulenza legale sul caso concreto.