Aspetti procedurali della liquidazione giudiziale

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019) disciplina gli aspetti procedurali della liquidazione giudiziale attraverso una serie di disposizioni volte a garantire trasparenza, celerità e tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte. La procedura di liquidazione giudiziale rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione ordinata delle crisi aziendali.

Competenza Territoriale

Ai sensi del CCII, competente a dichiarare la liquidazione giudiziale è il Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Non rileva ai fini della competenza l'eventuale trasferimento di sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

È prevista inoltre la possibilità di dichiarare in liquidazione giudiziale l'impresa in Italia anche se la sede principale si trova all'estero e se in tale luogo è stata pronunciata dichiarazione di liquidazione giudiziale. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso o la presentazione della richiesta di liquidazione giudiziale.

Centro degli Interessi Principali

Il CCII ha recepito, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di "centro degli interessi principali del debitore" definita dall'ordinamento dell'Unione europea. Questo criterio consente una migliore identificazione della giurisdizione competente, anche in caso di operazioni internazionali o di imprese con sedi multiple.

Incompetenza e Conflitto di Competenza

Il CCII disciplina le ipotesi di incompetenza e di conflitto positivo di competenza. Una volta accertata l'incompetenza del Tribunale, gli atti vengono immediatamente trasmessi con decreto all'organo giudiziario dichiarato competente, che entro 20 giorni dispone la prosecuzione della procedura di liquidazione giudiziale, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Quando la liquidazione giudiziale è stata dichiarata da più Tribunali, il procedimento prosegue davanti a quello competente che si è pronunciato per primo, al quale il Tribunale che si è pronunciato successivamente deve trasmettere gli atti.

Procedimento Dinanzi al Tribunale

A prescindere dal soggetto che ha dato origine al procedimento di liquidazione giudiziale, esso si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale prevede la convocazione del debitore al fine di garantire un effettivo contraddittorio tra il debitore e il soggetto istante per la liquidazione giudiziale.

Convocazione del Debitore e Notifica Telematica

Per assicurare il rispetto delle regole del contraddittorio e della trasparenza, il Tribunale ha l'obbligo di convocare, con decreto apposto in calce al ricorso, sia il debitore, che i creditori istanti per la liquidazione giudiziale. Nei casi in cui abbia assunto l'iniziativa il pubblico ministero, lo stesso interviene nel procedimento.

Termini Processuali

Secondo il CCII, l'udienza deve essere fissata non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso e tra la data di notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Il decreto deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e fissa un termine non inferiore a 7 giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche.

In ogni caso, l'imprenditore è tenuto a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e, se il Tribunale lo richiede, deve fornire eventuali altre informazioni urgenti.

Abbreviazione dei Termini

I termini possono essere abbreviati dal Presidente del Tribunale, con decreto motivato, ove ricorrano particolari ragioni di urgenza. In caso di urgenza, il Presidente può autorizzare la notifica del ricorso e del decreto mediante ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

Consulenti Tecnici e Verifica del Patrimonio

Il Tribunale può delegare l'audizione delle parti al giudice relatore ed emettere, su istanza di parte, provvedimenti (cautelari o conservativi) a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento. Le parti hanno facoltà di nominare consulenti tecnici che svolgono funzioni di supporto alle decisioni collegiali, in particolare per la perizia sul patrimonio, la valutazione delle attività e passività, e la verifica della fattibilità della liquidazione.

Soglia Minima di Debiti

Per accedere alla liquidazione giudiziale è necessario che ricorrano i presupposti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII. Tali soglie sono finalizzate a distinguere le procedure di liquidazione giudiziale da altre forme di composizione della crisi più semplificate.

Modello Processuale Unico e Priorità alla Continuità Aziendale

Il CCII ha introdotto un modello processuale unico per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, caratterizzato dalla celerità anche in fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza. Questo modello semplificato è assoggettato a tutte le categorie di debitori, esclusi gli enti pubblici.

La legge pone priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purchè funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purchè la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano. La liquidazione giudiziale è riservata ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa.

Elenco degli incaricati e tutela dei lavoratori

Il CCII prevede un elenco dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di gestione e controllo nelle procedure concorsuali (curatore, commissario giudiziale, liquidatore, attestatore). Il D.Lgs. 136/2024 (art. 50) ha modificato i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco, prevedendo in particolare un aggiornamento biennale obbligatorio mediante partecipazione a corsi organizzati da ordini professionali o università.

In materia di rapporti di lavoro, il D.Lgs. 136/2024 (art. 32) ha riscritto integralmente l'art. 189 CCII, chiarendo la disciplina del recesso del curatore e del subentro nei rapporti di lavoro subordinato. In particolare: quando non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, il curatore comunica per iscritto il recesso dai rapporti di lavoro; in caso contrario, i rapporti restano sospesi per un massimo di quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, decorsi i quali, in assenza di comunicazione di subentro da parte del curatore, si intendono risolti di diritto.

L'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 136/2024 ha inoltre riformulato l'art. 191 CCII sul trasferimento d'azienda, precisando che la procedura sindacale ex art. 47 della legge n. 428/1990 si applica solo "in presenza dei relativi presupposti", ossia quando l'azienda occupa complessivamente più di quindici lavoratori.

Conclusioni

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