Fallimento - Liquidazione Giudiziale
Guida Completa e Dettagliata sulla Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento) ai sensi del CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022) e del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136
Indice
1.
Definizione di Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento): Storia e Evoluzione
2.
Differenze con la Legge Fallimentare (abrogata)
3.
Presupposti e Requisiti della Procedura
- Stato di insolvenza
- Imprenditore
- Soggetti e limiti dimensionali (impresa minore)
4.
Fasi della Procedura di Liquidazione Giudiziale
- Fase introduttiva
- Fase di apertura della liquidazione giudiziale
- Fase di liquidazione e realizzo
- Fase di distribuzione
5.
Organi della Procedura
- Tribunale
- Giudice Delegato
- Curatore
- Comitato dei Creditori
6.
Effetti della Liquidazione
- Sul debitore
- Sui creditori
- Sul patrimonio
- Sui contratti in corso
7.
Liquidazione del Patrimonio
- Modalità di realizzo
- Vendita dei beni
- Recupero e realizzo dei crediti
8.
Distribuzione dell'Attivo
- Priorità e ordine di pagamento
- Crediti prededucibili, assistiti da prelazione, chirografari
9.
Chiusura della Procedura
- Decreto di chiusura della liquidazione giudiziale
- Effetti della chiusura
- Cancellazione dal Registro delle Imprese (quando prevista)
10.
Novità del D.Lgs. 136/2024 (in vigore dal 28 settembre 2024)
- Disposizioni integrative e correttive
- Chiarimenti e coordinamento
- Aspetti procedurali e operativi
11.
Riferimenti Normativi e Articoli di Riferimento
1. Definizione di Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento): Storia e Evoluzione
La
liquidazione giudiziale, comunemente nota come
ex fallimento, rappresenta la procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione del patrimonio del debitore insolvente, con l'obiettivo di soddisfare i creditori secondo un ordine di priorità stabilito dalla legge. La disciplina di questa procedura ha radici storiche profonde nel diritto commerciale e fallimentare italiano, evolvendosi nel corso degli anni per adattarsi alle esigenze di tutela dei creditori, di efficienza e di modernizzazione del sistema.
In passato, la
Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) aveva costituito il principale strumento di regolamentazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Questa legge, tuttavia, ha mostrato limiti in termini di snellezza procedurale e di adeguamento alle nuove esigenze economiche, portando negli ultimi anni a una riforma complessiva.
Il
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), in vigore dal
15 luglio 2022, ha introdotto un sistema rinnovato che mira a prevenire e gestire la crisi, mantenendo la liquidazione giudiziale come rimedio liquidatorio quando non risultino praticabili strumenti diversi. Il CCII ha sostituito, per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, la disciplina della precedente legge fallimentare, ferma restando l'applicazione della normativa previgente alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022.
Nel quadro di questa riforma, la
liquidazione giudiziale rappresenta la procedura liquidatoria destinata alla soddisfazione concorsuale dei creditori quando ricorrono i presupposti previsti dal Codice.
2. Differenze con la Legge Fallimentare (abrogata)
La
Legge fallimentare (R.D. 267/1942) è stata sostituita, per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del CCII, dal
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato dai successivi correttivi, tra cui il
D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Le principali differenze tra la vecchia disciplina fallimentare e quella attuale sono:
| Aspetto |
Legge fallimentare |
CCII (D.Lgs. 14/2019 e D.Lgs. 136/2024) |
| Finalità |
Prevalente soddisfazione concorsuale dei creditori |
Sistema complessivo orientato anche alla prevenzione/gestione della crisi; liquidazione come rimedio liquidatorio |
| Procedura liquidatoria |
Fallimento |
Liquidazione giudiziale |
| Organi |
Tribunale, giudice delegato, curatore, comitato dei creditori |
Tribunale, giudice delegato, curatore, comitato dei creditori |
| Digitalizzazione |
Limitata/assente nella disciplina originaria |
Rafforzata (depositi e comunicazioni telematiche secondo le regole vigenti e la prassi degli uffici) |
| Limiti dimensionali |
Esclusione dei soggetti sotto determinate soglie |
Esclusione dell’impresa minore (art. 2 CCII) e rinvio alle procedure di sovraindebitamento/liquidazione controllata |
| Impostazione |
Più centrata sulla procedura liquidatoria |
Maggiore articolazione degli strumenti di regolazione della crisi, con procedura liquidatoria dedicata |
In sintesi, il nuovo sistema si caratterizza per un impianto più organico, mantenendo la liquidazione giudiziale come procedura concorsuale liquidatoria.