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Aspetti procedurali del divorzio

Guida sul divorzio

Come si svolge il procedimento per divorzio

In analogia a quanto previsto per la separazione personale, anche per il procedimento di divorzio il legislatore ha disciplinato due modi alternativi, di cui uno fortemente privilegiato in quanto basato sull'accordo delle parti almeno sulle decisioni principali inerenti i loro futuri rapporti reciproci, denominato divorzio "congiunto" (o consensuale).

Il rito dopo la Riforma Cartabia

Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023), il procedimento di divorzio è oggi regolato dal Titolo IV-bis del Codice di procedura civile (artt. 473-bis.1 e seguenti). La disciplina sostanziale contenuta nella legge n. 898/1970 (art. 4 e seguenti) resta in vigore per quanto riguarda i presupposti e le condizioni del divorzio, ma il rito processuale segue le nuove regole comuni a tutti i procedimenti di famiglia.

Il divorzio su domanda congiunta segue la procedura dell'art. 473-bis.51 c.p.c. Il divorzio contenzioso (giudiziale) segue il rito ordinario del Titolo IV-bis, con la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.

Il procedimento di divorzio giudiziale

L'iter ha inizio con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del tribunale (vedi: formula di ricorso per divorzio) competente ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c., da parte del coniuge interessato, che peraltro può essere anche quello cui, in sede di separazione giudiziale, è stata addebitata la crisi coniugale. Alla domanda inoltrata da uno dei due segue o l'adesione o l'opposizione dell'altro coniuge.

Alla prima udienza le parti compaiono personalmente, con l'assistenza del difensore, dinanzi al giudice. Quest'ultimo sente i coniugi e tenta la conciliazione. In caso d'insuccesso, il giudice può adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene adeguati nell'interesse dei coniugi e della prole (art. 473-bis.22 c.p.c.) e fissa l'udienza di trattazione.

Se vi sono figli minori, al ricorso deve essere allegato il piano genitoriale previsto dall'art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c.

Durante le udienze successive il giudice potrà acquisire tutti gli elementi utili, prevalentemente ai fini della determinazione dell'assegno divorzile. Potrà disporre indagini, eventualmente anche con l'ausilio della polizia tributaria (art. 5, comma 9, L. n. 898/1970), qualora vi siano contestazioni o l'organo giudicante non ritenga sufficienti le dichiarazioni dei redditi e gli altri documenti relativi ai redditi e al patrimonio personale e comune, che i coniugi avranno obbligatoriamente depositato in cancelleria.

La sentenza

Anche nel procedimento di divorzio è possibile che venga emessa sentenza parziale (sentenza non definitiva) con la quale si pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per poi proseguire la causa al fine di regolamentare definitivamente gli aspetti controversi sorti tra i coniugi (ad esempio l'importo dell'assegno divorzile).

La sentenza è sempre impugnabile da ciascuna parte, nonché dal pubblico ministero, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. Una volta divenuta definitiva, la sentenza sarà annotata in calce all'atto di matrimonio, a cura dell'ufficiale dello stato civile.

Tale annotazione ha l'essenziale funzione di pubblicità, tanto che solo dal compimento di siffatto adempimento la sentenza spiegherà effetti nei confronti di tutti i terzi; per quanto riguarda i reciproci rapporti tra le parti, invece, gli effetti si produrranno dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

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