di Giovanna Molteni —
La violazione di domicilio è un reato che è disciplinato dall'art. 614 c.p., collocato nel quadro dei delitti contro l’inviolabilità del domicilio
- Natura giuridica
- Bene giuridico
- Soggetto attivo
- Violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale
- Elemento oggettivo
- La nozione di domicilio
- Trattamento sanzionatorio
- Procedibilità
- La giurisprudenza sulla violazione di domicilio
- Cassazione penale sentenza del 09/11/2020 n. 31276
- Cassazione penale sentenza del 24/06/2019 n. 27816
- Cassazione penale sentenza del 31/05/2019 n. 24448
- Cassazione penale sentenza del 20/11/2014 n. 52680
- Cassazione penale sentenza del 24/09/2014 n. 47938
- Cassazione penale sentenza del 17/07/2014 n. 41192
- Cassazione penale sentenza n. 47500/2012
- Cassazione penale sentenza n. 11746/2012
- Cassazione penale sentenza n. 1309/1986
Natura giuridica
Trattasi di un delitto di mera condotta, istantaneo, di danno e a dolo generico.
Bene giuridico
La norma si pone a presidio della pace e della libertà domestica, come risultato della duplice facoltà di ammissione o di esclusione dalla propria sfera privata, per salvaguardare il proprio spazio individuale.
Viene dunque tutelato il rapporto persona-ambiente, ossia l'esplicarsi della persona in una sfera spaziale che ne renda possibile la piena realizzazione.
Soggetto attivo
Il reato presenta carattere comune, in quanto può essere commesso da parte di chiunque.
Violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale
L'articolo 615 c.p. contempla due ipotesi particolari di violazione di domicilio a soggettività ristretta in quanto realizzate da soggetti investiti della qualifica di pubblico ufficiale.
Innanzitutto viene punito con la reclusione da uno a cinque anni il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o si trattiene nei luoghi di cui all'articolo 614 c.p.. In questo caso si procede d'ufficio.
Se l'abuso consiste nell'introdursi in tali luoghi senza osservare le formalità prescritte dalla legge si applica la pena della reclusione fino a un anno e la procedibilità, a seguito della novella apportata con il d.lgs. n. 36/2018, è a querela della persona offesa.
Elemento oggettivo
Il reato di violazione di domicilio si configura quando un soggetto:
- si introduce nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo o clandestinamente o con l'inganno;
- si trattiene nei predetti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo o clandestinamente o con l'inganno.
Ai fini dell'integrazione del reato di violazione di domicilio, introdursi significa fare ingresso con l'intera persona nel domicilio altrui, non bastando l'introduzione di un braccio, del capo o di una gamba attraverso un'apertura. Trattenersi significa rimanere in un dato luogo, continuare a sostarvi.
L'introduzione deve effettuarsi invito domino. All'introduzione effettuata contro la volontà (manifestata espressamente o tacitamente) del dominus è equiparata quella che avviene clandestinamente ovvero con l'inganno traendo in errore il dominus.
La nozione di domicilio
Il domicilio non va inteso nel significato ristretto di cui all'articolo 43 c.c., ovverosia come sede principale degli affari ed interessi, in quanto, ai fini penali, per domicilio si intende l'abitazione, ogni altro luogo di privata dimora e le appartenenze di essi.
L'abitazione è il luogo dove la persona conduce vita domestica in modo definitivo o temporaneo. L'uso deve essere attuale ma non è necessaria la continuità dell'occupazione né la presenza degli occupanti.
Per luogo di privata dimora si intende qualsivoglia sito ove taluno si soffermi per svolgervi un'attività inerente alla sua vita privata. È un concetto più ampio di quello di abitazione in quanto ricomprende ambienti in cui non si sviluppa una vera e propria vita domestica come lo studio professionale, i locali dell'impresa, la camera d'albergo o la cabina di una nave.
Le appartenenze sono costituite dai luoghi che si presentano come accessori rispetto a quelli di privata dimora in quanto predisposti per il loro migliore godimento o servizio. È il caso dei giardini, degli androni, dei balconi e delle rimesse.
Trattamento sanzionatorio
La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato, si applica la reclusione da uno a cinque anni.
Procedibilità
Se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato, il delitto è punibile d'ufficio, mentre nella fattispecie base la procedibilità è a querela della persona offesa.
La giurisprudenza sulla violazione di domicilio
Ecco di seguito una serie di massime della Cassazione sul reato di violazione di domicilio:
Cassazione penale sentenza del 09/11/2020 n. 31276
In tema di coabitazione, il diritto all’inviolabilità del domicilio spetta a ciascuno dei conviventi e dunque il dissenso, espresso o tacito e, comunque, presunto in ipotesi di finalità illecita, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all’introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio.
Cassazione penale sentenza del 24/06/2019 n. 27816
Cassazione penale sentenza del 31/05/2019 n. 24448
Cassazione penale sentenza del 20/11/2014 n. 52680
Cassazione penale sentenza del 24/09/2014 n. 47938
Cassazione penale sentenza del 17/07/2014 n. 41192
Cassazione penale sentenza n. 47500/2012
Cassazione penale sentenza n. 11746/2012
Cassazione penale sentenza n. 1309/1986
Integra il reato di violazione di domicilio la condotta di un soggetto che si introduca nella casa della moglie, dalla quale vive separato, senza il suo consenso, per vedere la figlia che era stata affidata alla moglie medesima o il comportamento di colui il quale, essendo stato in precedenza temporaneamente ospitato, si introduca nell'abitazione contro la volontà dell'avente diritto alla esclusione, che non gli intenda più concedere ospitalità.
