Omissione di referto

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Analisi del reato di omissione di referto: natura giuridica, bene giuridico elemento oggettivo e soggettivo del reat.

Il reato di omissione di referto è previsto e punito dall'art. 365 c.p. che al comma 1 recita ""Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro".

Natura giuridica

Il reato di cui all'art. 365 c.p. è un delitto contro l'amministrazione della giustizia.

Trattasi di un reato proprio, di pericolo, di mera condotta, omissivo e a dolo generico.

Bene giuridico tutelato

L'interesse giuridico meritevole di tutela (il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia) si concretizza soprattutto nella necessità, ad opera delle autorità di cui all'art. 361 c.p. (Autorità Giudiziaria o, comunque, di competenza), non solo di acquisire la notitia criminis, ma anche di ricevere uno strumento utile per l'attività investigativa (il referto), posto l'indiscusso rilievo che il referto assume nell'ambito di valutazioni di carattere tecnico o peritale. 

Quindi tra l'autorità giudiziaria ed il sanitario esiste un rapporto di stretta collaborazione e cooperazione per quanto riguarda l'acquisizione delle notizie di reato.

Soggetto attivo

Si tratta di un reato "proprio" o, come altrimenti detto dalla dottrina, "qualificato", dacché può essere commesso unicamente dall'esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria opera nell'ambito di un caso che configuri un'ipotesi delittuosa. 

Sono considerati esercenti professioni sanitarie coloro che rientrano in una delle categorie indicate dall'art. 99 T.U. l. sanitarie n. 1265 del 1934.

Elemento soggettivo del reato

La condotta sanzionata dalla norma è quella del sanitario che omette o ritarda (il termine è di 48 ore, previsto dall'art. 334 c.p.p.) di riferire la notitia criminis, appresa nell'esercizio della propria attività ed in casi nei quali abbia prestato la propria opera, all'autorità giudiziaria (indicata nell'art. 361 c.p.) mediante la trasmissione del referto

Ovviamente il sanitario deve percepire la possibilità che il fatto di cui assume cognizione rappresenti un delitto perseguibile d'ufficio, tenendo sempre in considerazione che l'azione penale viene poi esercitata, secondo le disposizioni codicistiche e costituzionali, dal Pubblico Ministero, il quale opera con discernimento giuridico sul fatto.

L'obbligo di referto non presuppone, pertanto, la certezza della configurazione del fatto di reato, ma si configura in presenza della mera possibilità di integrazione di una fattispecie penalmente rilevante.

Elemento soggettivo

Il reato è punito a titolo di dolo generico, quindi, per quanto pertiene il coefficiente soggettivo, esso consiste nella volontà cosciente di omettere (o finanche ritardare) la comunicazione della notitia criminis mediante la tempestiva trasmissione del referto. 

Il dolo generico esisterà quindi ogni qual volta il sanitario sia consapevole dell'esistenza di una notizia di reato di cui abbia l'obbligo di riferire e, con coscienza e volontà, ometta di adempiere a tale dovere.

Trattamento sanzionatorio

I responsabili del reato di omissione di referto sono puniti con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Esimenti e cause di non punibilità

Il comma 2 dell'art. 365 c.p. prevede una causa di non punibilità, riconducibile alla categoria delle scriminanti speciali, poiché fondata sulla prevalenza del diritto alla salute del paziente di cui all'art. 32 Cost.

Il particolare, la norma esclude l'integrazione del reato quando la comunicazione del referto da parte dell'esercente professione sanitaria esporrebbe la persona assistita a provvedimento penale.

Rapporti con i reati di omessa denuncia di cui all'art. 361 e 362 c.p.

La giurisprudenza prevede che quando il soggetto che commette il reato cumuli la qualifica di pubblico ufficiale e di esercente professione sanitaria, trovino applicazione i reati di cui agli artt. 361 e 362 c.p.

In particolare, tale circostanza ricorre quando autore del fatto sia: un medico di struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, un esercente professione infermieristica o un farmacista.