Il reato di calunnia è previsto dall'art. 368 del codice penale che recita: "Chiunque, con denuncia querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni".
- Natura giuridica
- Bene giuridico
- Soggetto attivo
- Elemento oggettivo del reato
- Elemento soggettivo del reato
- Forme di manifestazione del reato
- Trattamento sanzionatorio e aggravanti
- Calunnia e contravvenzioni
- Regime di procedibilità
- Differenze tra calunnia e simulazione di reato
- La Cassazione sulla calunnia
- Cassazione sentenza n. 7573/2023
- Cassazione sentenza n. 3669/2022
- Cassazione sentenza n. 20261/2019
- Cassazione sentenza n. 13416/2016
- Cassazione sentenza n. 6092/2013
- Cassazione sentenza n. 21789/2010
- Modello di denuncia per calunnia
Natura giuridica
Il reato di cui all'art. 368 c.p. è un delitto contro l'amministrazione della giustizia.
Trattasi di un reato comune, di mera condotta, di pericolo e a forma vincolata.
Trattandosi di un reato di pericolo non è necessario, ai fini della configurazione del reato, che la falsa incolpazione abbia portato all'attivazione di indagini a carico del soggetto incolpato, essendo sufficiente che questa abbia determinato la possibilità di avvio di un procedimento. Pertanto, il reato è escluso solo in presenza di notizie che si compedino in circostanze inverosimili o grottesche e che non realizzino il pericolo concreto richiesto dalla norma.
Bene giuridico
L'interesse tutelato da tale norma è quello del corretto funzionamento della giustizia, perseguito evitando che venga instaurato un procedimento nei confronti di un soggetto che è innocente (o per non aver commesso il fatto o per avere agito in presenza di cause di giustificazione).
Secondo alcuni autori e certa giurisprudenza, poi, il reato di calunnia deve considerarsi un reato plurioffensivo, in quanto l'oggetto della tutela apprestata dall'articolo 368 c.p. dovrebbe essere ravvisato anche nella libertà dell'innocente incolpato e nel suo onore.
Soggetto attivo
Il reato di calunnia è un reato comune, potendo essere commesso da parte di chiunque. In tal senso si distingue dal reato di autocalunnia che presuppone la coincidenza tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato.
Elemento oggettivo del reato
La norma incriminatrice contempla due modalità di realizzazione del reato che consentono di distinguere le ipotesi di:
- calunnia formale: consiste nella predisposizione di una denuncia o altro atto a carico di un soggetto innocente;
- calunnia reale: richiede la predisposizione da parte del soggetto agente di tracce di reato a carico di terzi innocenti.
Elemento soggettivo del reato
L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della calunnia è il dolo generico. Si richiede pertanto, la coscienza e la volontà della falsità dell'accusa e dell'innocenza dell'accusato.
La giurisprudenza ha escluso la compatibilità del suddetto reato con il dolo eventuale.
Forme di manifestazione del reato
La calunnia si consuma quando l'autorità riceve l'informazione calunniosa o viene a conoscenza delle tracce di reato. Trattandosi di reato istantaneo, la consumazione non è influenzata da eventuali evoluzioni normative relative alla nozione o alla procedibilità del reato.
Il tentativo è ammissibile solo in presenza di condotta frazionabile.
Trattamento sanzionatorio e aggravanti
La pena edittale prevista dal codice penale per il reato di calunnia è quella della reclusione compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni.
L'articolo 368 c.p., tuttavia, ai commi due e tre contempla anche delle ipotesi aggravate in cui la pena è aumentata.
In particolare, si tratta innanzitutto del caso in cui l'accusatore incolpi taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave. Con riferimento a tale ipotesi, l'aumento di pena non è determinato dalla legge e, pertanto, deve farsi applicazione di quanto previsto dall'articolo 64 c.p., con la conseguenza che può essere aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso (senza la possibilità di superare i trent'anni di reclusione).
L'articolo che punisce la calunnia tuttavia prevede, poi, più specificamente la reclusione da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e la reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
Calunnia e contravvenzioni
Il codice penale, all'articolo 370, prevede, in ogni caso, anche che le pene stabilite in via generale per la calunnia sono diminuite se essa concerne un fatto previsto dalla legge come contravvenzione.
Con riferimento ai termini effettivi della diminuzione occorre considerare quanto previsto dall'articolo 65, in forza del quale la pena dell'ergastolo è sostituita dalla reclusione da venti a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Regime di procedibilità
Il reato di calunnia è un reato procedibile d'ufficio giacché, anche volendo aderire alla tesi che lo considera plurioffensivo, è fondamentale la tutela dell'interesse al corretto funzionamento del sistema giudiziario onde evitare che l'attività investigativa e della magistratura venga paralizzata da false notizie di reato.
Differenze tra calunnia e simulazione di reato
Secondo la dottrina prevalente la linea di demarcazione tra il reato di calunnia e quello di cui all'art. 367 c.p. si individua nell'attribuzione al fatto del reato a carico di un soggetto determinato o determinabile. Tale profilo influenza, altresì, la determinazione del bene giuridico tutelato. Solo il reato di calunnia si configura, infatti, come un reato plurioffensivo ove alla tutela del buon andamento della pubblica amministrazione si aggiunge la tutela dell'onore e della reputazione della persona incolpata.
La Cassazione sulla calunnia
Se questi sono i tratti caratterizzanti del reato di calunnia, in giurisprudenza si trovano numerose pronunce che hanno contribuito a delinearne i connotati in maniera più precisa:
Cassazione sentenza n. 7573/2023
La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata.
Cassazione sentenza n. 3669/2022
Non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata.
Cassazione sentenza n. 20261/2019
La configurabilità del delitto di calunnia non presuppone affatto la presenza di una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza.
Cassazione sentenza n. 13416/2016
In tema di calunnia, la proposizione di plurime denunce contenenti false accuse depositate presso più autorità ed in luoghi distinti dà luogo ad una pluralità di reati, dovendosi escludere l'identità del fatto nel caso in cui la reiterazione della condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse.
Cassazione sentenza n. 6092/2013
Perché si configuri il reato di calunnia non è necessario che nella denuncia siano indicati tutti gli elementi costitutivi del reato, bastando la chiara indicazione del fatto oggetto di falsa incolpazione.
Cassazione sentenza n. 21789/2010
Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva perché lede l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia ed offende l'onore dell'incolpato che è legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento.
Modello di denuncia per calunnia
Ecco un fac-simile da utilizzare per denunciare il reato di calunnia.
Ill.ma Procura della Repubblica presso il Tribunale di ______
Io sottoscritto/a ____________ nato/a a ________________ il ______________ e residente in ____________ via ______________ n. ______, propongo formale denuncia nei confronti di ___________, responsabile nei miei confronti del reato di cui all'art. 368 c.p., lasciando all'autorità giudiziaria la verifica dell'integrazione di ulteriori ipotesi di reato.
Premesso che
…. indicare tutti i fatti per i quali si è stati ingiustamente accusati e che si ritiene essere tali da integrare il reato di calunnia, avendo cura di specificare nel dettaglio tutti gli elementi che si ritengono rilevanti
Tutto ciò premesso, io sottoscritto/a _________
Chiedo
che, dopo aver esaminato e accertato i fatti di cui in premessa, l'Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ___________, voglia procedere penalmente nei confronti di ___________ che _____ (riepilogare brevemente i fatti oggetto di denuncia, ad esempio: che sporgendo denuncia per aver …., ha leso l'interesse alla corretta amministrazione della giustizia e al mio onore) si è reso colpevole del reato di cui all'art. 368 c.p.
Indico come testimoni che possono riferire sui fatti di cui in premessa:
____________
Ci si riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale e si chiede di essere informato in caso di archiviazione.
Si allega:
_____
luogo, data ________
firma _____________
