Esercizio arbitrario delle proprie ragioni

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L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni: bene giuridico, soggetto attivo, elemento oggettivo, elemento soggettivo, differenze con il reato di rapina e di estorsione

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è il reato commesso da chi esercita un proprio diritto non ricorrendo al giudice ma facendosi ragione da sé.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: i reati

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni può avvenire o con violenza sulle cose o con violenza o minaccia alle persone.

A differenza di quanto accadeva nel precedente codice penale, la normativa attuale ha, dunque, deciso di scindere il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni – o, come si diceva un tempo, di ‘ragion fattasi' – in due fattispecie distinte, a seconda che l'aggressione venga a colpire oggetti inanimati e/o persone. 

Malgrado, infatti, il bene giuridico tutelato dal reato sia la Amministrazione della Giustizia – così come si ricava dalla collocazione dei due articoli –, la rilevanza penale della condotta subisce una sensibile gradazione passando dalle fattispecie aggressive sulle cose a quelle che espletano una lesione nei confronti delle persone.

Tali due ipotesi sono disciplinate da due distinte norme, ovverosia quelle di cui agli articoli 392 e 393 c.p..

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

La prima disposizione punisce chi si fa arbitrariamente ragione da sé mediante violenza sulle cose, punendo tale comportamento con la multa fino a cinquecentosedici euro e precisando che "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione" nonché quando "un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico".

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è invece punito con la reclusione fino a un anno alla quale si aggiunge la multa fino a duecentosei euro, ma solo se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose.

Se poi la violenza o la minaccia è commessa con armi, la pena è ulteriormente aumentata.

Bene giuridico

Entrambe le fattispecie citate presentano natura plurioffensiva, in quanto volte alla tutela sia dell'interesse superindividuale alla giustizia, sia dell'incolumità e integrità psico-fisica del soggetto nei cui confronti viene compiuta la violenza o la minaccia.

Soggetti attivi

In apparenza, i delitti di cui agli artt. 392 e 393 c.p. sono reati comuni, nel senso che possono essere commessi da chiunque. 

Tuttavia, il chiunque deve essere qualificato dalla titolarità (anche solo presunta dal soggetto stesso) di un diritto munito di azione.

Confini dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Quanto alla definizione delle condotte delittuose, mentre non pone problemi l'inquadramento della fattispecie di cui all'art. 393 c.p. – riconducibile praticamente dentro i confini della violenza privata (ex art. 610 c.p.) –, maggiori complessità presenta la determinazione della violenza esercitata sulle cose, definita al secondo comma dell'art. 392 c.p. come "danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione dell'oggetto" a cui il successivo terzo comma assimila "la alterazione, modifica o cancellazione o l'impedimento – totale o parziale – del funzionamento di un programma informatico".

Anche il solo mutamento della destinazione o dell'utilizzo della cosa, indipendentemente dalla produzione di danni materiali, integra, dunque, la fattispecie di cui all'art. 392 c.p. A tal proposito, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto punibile a norma dell'articolo in parola la condotta di chi ha abbattuto, pur senza danni, una recinzione di un fondo posta dal confinante.

In effetti l'elemento oggettivo di entrambe le fattispecie potrebbe benissimo essere ricondotto ai reati di danneggiamento e di violenza privata. Se non fosse per il presupposto indispensabile del torto subìto, della pretesa non soddisfatta – fattore "scatenante" nel reo il comportamento violento.

Aspetti procedurali

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia se commesso con violenza sulle cose sia se commesso con violenza sulle persone è perseguibile a querela della persona offesa, che, nella prima ipotesi, coincide con il proprietario del bene danneggiato o con colui che detenga un altro diritto reale su di esso.

Il giudice competente è il Tribunale in composizione monocratica.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e legittima difesa

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni non va tuttavia confuso con la legittima difesa, di cui all'articolo 52 del codice penale.

Il primo comma di tale disposizione prevede, infatti, che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rapina

La fattispecie delittuosa in esame rischia di sovrapporsi anche con la rapina, in quanto entrambe si possono concretizzare in una condotta violenta o minacciosa posta in essere per ottenere un bene che si trova nella disponibilità materiale della vittima.

La Cassazione ha sul punto in più occasioni ribadito (v., ad esempio, Cass. n. 43325/2007 e Cass. n. 23678/2015) che il discrimen tra le due fattispecie va ravvisato nella circostanza che nell'esercizio arbitrario il fine perseguito dall'agente è quello di esercitare un diritto oggetto di una pretesa che dovrebbe essere azionata giudizialmente, mentre nella rapina vi è la consapevolezza dell'ingiustizia del profitto che si vuole ottenere e che l'agente non potrebbe procurarsi neanche agendo in via giudiziale.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione

Un tema fortemente dibattuto a livello giurisprudenziale attiene alla distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la fattispecie di estorsione.

Due in particolare erano gli orientamenti proposti. Il primo fondava la distinzione tra le fattispecie sull'elemento soggettivo del reato ossia in sulla presenza o assenza convinzione da parte del soggetto agente di essere l'effettivo titolare della pretesa vantata. Più di recente era stata proposta una tesi volta a valorizzare la differente intensità della violenza o della minaccia posta in essere dal soggetto agente: il reato di estorsione poteva configurarsi solo laddove i mezzi utilizzati risultavano sproporzionati rispetto al fine perseguito.

Con sentenza n. 29541/2020 le SS.UU. hanno risolto il contrasto affermando che "l reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie".