Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Analisi del reato di cui all'art. 388 c.p.: bene giuridico, soggetto attivo, elemento oggettivo, elemento soggettivo, trattamento sanzionatorio.

Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è disciplinato dall'art. 388 c.p. che recita "Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032"

Natura giuridica

Il reato di cui all'art. 388 c.p. è un delitto contro l'amministrazione della giustizia.

Si tratta di un reato proprio, di condotta, omissivo, a dolo generico.

Bene giuridico

La norma è posta a presidio dell'effettività della decisione giudiziaria.

Soggetto attivo

Pur essendo utilizzato il termine "chiunque" il reato si configura come reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal destinatario del provvedimento o della sentenza del giudice

Elemento oggettivo del reato

La norma si configura come una disposizione a più fattispecie in quanto compendia al suo interno autonome ipotesi di reato. Tuttavia, in base a quanto previsto dall'articolo 388 c.p., il reato di mancata esecuzione dolosa dell'ordine di un giudice può configurarsi, sostanzialmente, con due diverse modalità: mediante atto fraudolento o mediante elusione.

L'atto fraudolento

L'atto fraudolento si verifica quando un qualunque soggetto commette con volontà e coscienza delle azioni volte a rendere impossibile l'applicazione della sentenza del giudice. In parole povere, un esempio d'atto fraudolento può essere la distruzione dei propri beni sottoposti a pignoramento o, ancora, il falsare attivamente la dichiarazione dei beni di un qualunque debitore.

Questa ipotesi di reato si configura, quindi, quando un qualsiasi soggetto decide in modo attivo di commettere un atto che impedisca l'adempimento (sia totale che parziale) degli obblighi civili ordinati da un giudice.

L'elusione

L'elusione, invece, è un tipo di comportamento che mira appunto ad eludere l'ordine del giudice, senza che si verifichino però atti fraudolenti veri e propri. In questo caso, il reato sta nell'assenza di azione e nella disobbedienza a seguito di un ordine del giudice. 

Questa ipotesi non prevede dunque un comportamento commissivo, ma una vera e propria omissione; anche in questo caso, però, l'omissione dev'essere giudicata come voluta e cosciente.

Elemento soggettivo del reato

L'elemento soggettivo varia a seconda della fattispecie contemplata. 

Mentre, infatti, la condotta di compimento di atti fraudolenti deve essere finalizzata a sottrarsi agli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, risultando perciò compatibile con l'elemento del dolo specifico; la fattispecie elusiva richiede il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di eludere il provvedimento e gli obblighi specificati.

Trattamento sanzionatorio

L'articolo 388 c.p., in realtà, prevede tantissime casistiche specifiche in cui questo reato può estrinsecarsi, alle quali corrispondono altrettante pene.

Limitiamoci ad analizzare le pene previste per le ipotesi in cui più comunemente si manifesta tale fattispecie di reato.

La distruzione di un oggetto o un bene sottoposto a pignoramento, da parte del proprietario stesso, comporta la reclusione fino a un anno e una multa fino ad un massimo di 309 euro

Se lo stesso reato è commesso dal custode del bene, al solo scopo di favorire il legittimo proprietario, la pena diventa più dura: la reclusione prevista oscilla tra un minimo di 4 mesi fino ad un massimo di 3 anni e le pene pecuniarie vanno da 51 a 516 euro.

Inoltre, sia l'atto fraudolento sui beni che l'elusione di un provvedimento del giudice (di qualunque genere) sono puniti con la reclusione fino ad un massimo di 3 anni ed una multa da 103 a 1032 euro.