di Mara M. —
Il reato di corruzione impropria è disciplinato dall'art. 318 c.p. che recita: "Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni".
- Origine ed evoluzione del reato di corruzione impropria
- Natura giuridica
- Bene giuridico tutelato
- Soggetto attivo e soggetto passivo
- Elemento oggettivo
- Elemento soggettivo
- Manifestazione del reato
- Trattamento sanzionatorio
- Differenza tra corruzione e concussione
- Giurisprudenza sul reato di corruzione
- Cassazione penale n. 6557/2023
- Cassazione penale n. 37653/2021
- Cassazione penale n. 37645/2021
- Cassazione penale n. 33251/2021
- Cassazione penale n. 46015/2018
- Cassazione penale n. 40347/2018
- Cassazione penale n. 52321/2016
- Cassazione penale n. 53436/2016
- Cassazione penale n. 39462/2016
- Cassazione penale n. 40237/2016
Origine ed evoluzione del reato di corruzione impropria
La fattispecie di cui all'art. 318 c.p. ha subito un'importante variazione per effetto della legge Severino del 2012.
L'originaria formulazione della fattispecie rispecchiava la struttura di un reato contratto puro, in quanto sanzionava il pubblico ufficiale che in cambio di denaro o di altre utilità, compiva un atto del suo ufficio. La necessaria realizzazione di un atto, quale requisito imprescindibile della fattispecie, restringeva il campo applicativo della norma, lasciando importanti vuoti di tutela.
Per evitare di ricorrere ad espedienti interpretativi tali da sfociare in analogie in malam partem, il legislatore ha, dunque, modificato la fattispecie da reato di danno a reato di pericolo. In particolare, attualmente, viene punito il c.d. "mercimonio della funzione pubblica" che si verifica quando il p.u. si metta a disposizione del privato.
Natura giuridica
Il reato di cui all'art. 318 c.p. è un delitto contro la pubblica amministrazione.
Si tratta di un reato proprio, plurisoggettivo, di pericolo, di mera condotta, a forma libera.
Bene giuridico tutelato
Secondo l'impostazione prevalente, il bene giuridico viene individuato del prestigio e nel buon funzionamento della pubblica amministrazione.
Soggetto attivo e soggetto passivo
La corruzione, disciplinata dagli articoli 318 e seguenti del codice penale, è un reato plurisoggettivo (più precisamente, bilaterale) a concorso necessario. Detto in parole semplici, la corruzione si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano perché il primo corrisponda al secondo un compenso (non dovuto) per un atto in vario modo attinente alle attribuzioni di quest'ultimo.
L'attitudine fortemente lesiva della corruzione nei confronti degli interessi del Pubblico, e della collettività in genere, ha determinato il legislatore a decidere di colpire entrambi i soggetti coinvolti nella condotta criminosa. Ecco, perciò, che nel nostro ordinamento corrotto e corruttore vanno incontro alla medesima pena. La erronea convinzione, da parte del corruttore o del corrotto, che il compenso dato o promesso fosse dovuto per legge opera come elemento scusante.
Dal punto di vista della qualificazione giuridica dei soggetti coinvolti nell'accordo, il reato si configura come:
- proprio, considerando il lato del corrotto – necessariamente un Pubblico Ufficiale (o incaricato di pubblico servizio, come da art. 320): ad esempio l'ufficiale giudiziario, un agente di polizia etc.;
- comune dal punto di vista del soggetto corruttore – che può essere qualunque privato cittadino.
Elemento oggettivo
Il reato di corruzione impropria, a seguito delle modifiche apportate con la riforma Severino, presenta un'ambito applicativo particolarmente ampio.
Sono, infatti, suscettibili di rientrare nella fattispecie:
- i vecchi fatti di corruzione impropria ex art. 318;
- i munuscula: consistenti in piccoli doni o regalie d'uso che il privato rende al p.u. in ragione della carica ricoperta dallo stesso;
- le fattispecie clientelari.
In generale, si configura il reato di corruzione di cui all'art. 318 c.p. quando il p.u.metta la propria competenza ed attività a disposizione del privato, in cambio di denaro e di altre utilità.
Elemento soggettivo
L'individuazione dell'elemento soggettivo del reato varia a seconda che la corruzione sia antecedente o susseguente. In particolare, la corruzione antecedente ricorre quando l'accordo o la dazione di denaro precede la realizzazione dell'attività da parte del p.u., mentre la corruzione susseguente si verifica quando la retribuzione sia successiva al compimento dell'atto da parte del p.u.
Nel primo caso l'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico, in quando le parti si accordano al fine di portare a compimento un fatto specifico o un'attività da parte del p.u. Nell'ipotesi di corruzione susseguente, invece, il dolo è generico, poiché si richiede la consapevolezza e la volontà delle parti di dare o ricevere l'utilità come retribuzione dell'atto precedentemente compiuto.
Manifestazione del reato
Il reato di corruzione è un reato a duplice schema.
Lo stesso, infatti, si considera consumato già con l'accordo tra le parti (c.d. schema sussidiario). Se, tuttavia, all'accordo segue la dazione di denaro o di altra utilità, il momento consumativo si sposta in avanti, venendo a coincidere con il compimento di attività da parte del p.u. (schema principale).
Pertanto, nello schema sussidiario il perfezionamento coincide con la consumazione del reato, mentre nello schema principale la consumazione si sposta in avanti.
Trattamento sanzionatorio
La pena prevista per il reato di cui all'art. 318 c.p. è quella della reclusione da tre a otto anni.
Differenza tra corruzione e concussione
Dal reato di corruzione vanno tenute distinte altre fattispecie di reato che pur avendo delle affinità hanno presupposti e disciplina nettamente diversificati.
Ad esempio per quanto riguarda la concussione (vedi la guida Il reato di concussione) si tratta di una fattispecie di reato caratterizzata da un abuso costrittivo del pubblico ufficiale che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità.
A differenza dalla concussione, la corruzione è caratterizzata da un accordo liberamente concluso tra un privato e un funzionario pubblico.
Giurisprudenza sul reato di corruzione
La giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte sul reato di corruzione, distinguendo le fattispecie affini e delineando le condotte necessarie per integrare il delitto.
Ecco alcune delle massime più rilevanti della Cassazione sul reato di corruzione:
Cassazione penale n. 6557/2023
E' configurabile il concorso nel reato di corruzione del soggetto che, pur non ricevendo utilità dirette, sia consapevole della dazione o promessa illecita e del rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione e che in tale accordo si inserisca, fornendo un contributo materiale necessario alla sua realizzazione.
Cassazione penale n. 37653/2021
È configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione, a condizione che gli effetti dell'accordo corruttivo abbiano determinato l'induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso in quanto gli artifici e raggiri erano stati finalizzati a indurre in errore gli stessi funzionari nei cui confronti era stata riconosciuta la corruzione).
Cassazione penale n. 37645/2021
In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può legittimamente ritenersi sussistente nei confronti dei privati corruttori e non anche dei corrotti, quando solo per i privati sia stata esclusa l'abitualità della condotta
Cassazione penale n. 33251/2021
Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. la promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale che sia sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, ancorché finalizzata al compimento di un unico e specifico atto non contrario ai doveri di ufficio, non richiedendosi necessariamente che l'asservimento dell'agente all'interesse privato si sia protratto nel tempo.
Cassazione penale n. 46015/2018
In materia di reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322 c.p., comma 2), le affermazioni di questa Corte restano ferme ai principi affermati e per i quali: a) il reato si configura con la semplice condotta dell'offerta o della promessa di danaro o di altra utilità, purchè seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo che egli accetti l'offerta o la promessa; b) l'idoneità della condotta va valutata con un giudizio "ex ante" che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto, con esclusione del reato soltanto se manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli.
Cassazione penale n. 40347/2018
Cassazione penale n. 52321/2016
Cassazione penale n. 53436/2016
Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dalla corruzione, in quanto nel primo il pubblico funzionario pone in essere una condotta di prevaricazione, che può derivare anche dallo squilibrio di posizione tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ed il privato e l'indotto accede alla illecita pattuizione condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici, mentre nel reato di corruzione le parti agiscono in posizione di parità e il privato si determina al pagamento per mero calcolo utilitaristico e non per timore.
Cassazione penale n. 39462/2016
Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 86, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cd. corruzione elettorale), è necessario che l'accordo illecito tra l'elettore ed il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale.
Cassazione penale n. 40237/2016
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., con assorbimento della meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice.
