Bancarotta semplice

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La bancarotta semplice è, con la bancarotta fraudolenta, una delle forme in cui può manifestarsi il reato di bancarotta, tipico della crisi di impresa

Dal 1° settembre 2021, il reato di bancarotta semplice trova la propria fonte di disciplina nell'articolo 323 del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che, tuttavia, ne lascia sostanzialmente immutata la regolamentazione

Cos'è la bancarotta semplice

Il reato di bancarotta, in generale, si configura quando un imprenditore dissimula il proprio patrimonio effettivo al fine di realizzare un'insolvenza nei confronti dei propri creditori, anche solo apparente.

La bancarotta semplice fino al 31 agosto 2021 è stata prevista e punita dall'articolo 217 della legge fallimentare, in base al quale tale reato è configurato quando l'imprenditore fallito:

  • ha fatto spese per sé o per la propria famiglia che risultano eccessive rispetto alla sua condizione economica
  • ha consumato una notevole parte del proprio patrimonio in operazioni che sono di pura sorte o si configurano come manifestamente imprudenti
  • ha compiuto operazioni gravemente imprudenti con il fine di ritardare il proprio fallimento
  • ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal chiedere la dichiarazione di fallimento o con altra colpa grave
  • non ha soddisfatto le obbligazioni che aveva assunto in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

Il reato di bancarotta semplice si configura, poi, anche quando il fallito non ha tenuto i libri o le altre scritture contabili nei tre anni che precedono la dichiarazione di fallimento o dall'inizio della sua attività di impresa se questa ha avuto una durata minore.

La nuova bancarotta semplice nel codice della crisi

Dal 1° settembre 2021, il reato di bancarotta semplice trova la propria fonte di disciplina nell'articolo 323 del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che, tuttavia, ne lascia sostanzialmente immutata la regolamentazione.

La norma

Ecco, infatti, cosa prevede il nuovo articolo:

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;

d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;

e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni".

Bene giuridico tutelato

La norma contempla al suo interno plurime fattispecie che sono accumunate dal medesimo bene giuridico. In particolare, l'interesse protetto viene individuato dalla dottrina nell'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale sui beni del debitore, ovvero alla tutela dell'ordinato funzionamento della procedura concorsuale o dell'ordinato esecizio dell'attività commerciale.

Soggetto attivo

Soggetto attivo del reato è l'imprenditore che precedentemente sia stato dichiarato in liquidazione giudiziale

Elemento oggettivo e elemento soggettivo

Come già anticipato la norma è a più fattispecie, sicché indica una serie di condotte che possono configurare autonome fattispecie di reato. 

La bancarotta semplice, disciplinata dall'art. 323 del Codice della crisi, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale che tiene le seguenti condotte:

  • sostiene spese personali o per la famiglia che sono eccessive rispetto alla sua condizione economica;
  • consuma una buona parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
  • compie operazioni gravemente imprudenti per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
  • aggrava il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere l'apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
  • non soddisfa le obbligazioni assunte con un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

Alla stessa pena soggiace però anche chi, nei tre anni (o meno, se l'impresa è giovane) che hanno preceduto l'apertura della liquidazione, non ha tenuto o ha tenuto in modo incompleto o irregolare le scritture previste dalla legge.

Sul piano soggettivo, invece, diverse sono le posizioni assunte dalla dottrina. Secondo la posizione prevalente, nelle fattispecie è possibile la presenza sia del dolo che della colpa. Quest'ultima dovrà essere grave, al fine di considerare la rilevanza penale della norma. 

Secondo altra parte della dottrina, il delitto deve essere sempre doloso, non essendo previsto dalla norma alcun riferimento diretto o indiretto alle ipotesi di colpa. 

La pena per la bancarotta semplice

La bancarotta semplice è punita con la reclusione da sei mesi a due anni.

Alla condanna, poi, consegue l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

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